Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00297
presentata da
CORRADO CALLEGARI
giovedì 18 marzo 2010, seduta n.301
La XIII Commissione,
premesso che:
il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, tra le altre cose, prevede che, a decorrere dal 1o giugno 2010, non sia più consentito, né l'esercizio della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa, né l'impiego di reti a maglia inferiore a quella regolamentare (40 millimetri per la quadrata, 50 per quella a losanga);
il divieto di cui sopra è destinato ad incidere significativamente su alcune particolari realtà di pesca e, in specie, sul piccolo strascico costiero praticato, nell'alto Adriatico, nelle marinerie di Chioggia, Venezia e Ravenna;
secondo stime effettuate da autorevoli centri di ricerca è stato calcolato che la cessazione delle attività di pesca, conseguente al suddetto divieto, produrrebbe un danno diretto, immediato, di 12 milioni di euro che, in larga parte, diverrebbe permanente e tale da determinare un mancato reddito, stimabile in circa 120 milioni di euro nei prossimi venti anni, senza considerare le conseguenze, assai più rilevanti, che si avrebbero sull'indotto, ossia sulle altre componenti il sistema economico sociale di cui fanno parte le imprese di pesca che sarebbero costrette a cessare la loro attività;
attraverso gli strumenti di sostegno alla pesca attualmente disponibili, ferma restando l'emergenza costituita dall'imminente entrata in vigore del divieto di cui sopra, è possibile ricercare le soluzioni necessarie per l'attuazione di un programma integrato in favore delle imprese interessate, fondato su interventi finalizzati al perseguimento di un numero circoscritto di obiettivi mirati, quali il passaggio a sistemi di pesca alternativi, l'ammodernamento e la crescita dimensionale delle imbarcazioni, l'abbandono definitivo,
impegna il Governo:
a predisporre, d'intesa con le regioni e le organizzazioni professionali interessate, un programma coordinato di interventi - statali e regionali - che, a partire dal complesso degli strumenti finanziari disponibili, sia espressamente finalizzato al superamento dei problemi posti dall'entrata in vigore del divieto di cui in premessa;
ad adottare tutte le iniziative necessarie, affinché nelle sedi comunitarie, anche alla luce del programma di cui al punto precedente, sia concessa una deroga all'entrata in vigore del divieto di cui al succitato regolamento (CE) 1967/2006.
(7-00297)
«Callegari, Fogliato, Rainieri, Negro».