Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00251
presentata da
SILVIA VELO
giovedì 21 gennaio 2010, seduta n.270
La IX Commissione,
premesso che:
nel 2008, in base al disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, è stata istituita l'Agenzia italiana per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);
l'ANSF nasce come soggetto pubblico indipendente rispetto a tutti gli operatori nel campo del trasporto ferroviario, al quale sono stati attribuiti compiti di regolamentazione, di vigilanza e di controllo sulla sicurezza del sistema ferroviario nazionale e sul trasporto ferroviario, precedentemente esercitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Direzione generale del trasporto ferroviario, e da Ferrovie dello Stato spa, attraverso la sua controllata rete ferroviaria italiana spa;
l'ANSF, in base al disposto del suddetto decreto legislativo n. 162 del 2007, ha inoltre il compito di promuovere il costante miglioramento della sicurezza ferroviaria, in relazione al progresso tecnico e scientifico, di garantire un trattamento equo e non discriminatorio a tutti i soggetti interessati alla produzione di trasporti ferroviari, di contribuire all'armonizzazione delle norme di sicurezza nazionali e internazionali, di favorire l'interoperabilità della rete nazionale con la rete ferroviaria europea, di verificare l'applicazione delle norme adottate, di promuovere processi autorizzativi e omologativi di sistemi, di sottosistemi e di componenti, nonché di rilasciare i certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie e le autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura, di effettuare attività di indagine, ispezione e di audit per accertare le condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale;
il citato decreto legislativo n. 162 del 2007 di istituzione dell'ANSF, con lo scopo di garantire un passaggio di competenze, responsabilità e funzioni all'ANSF graduale e senza discontinuità, ha previsto un periodo transitorio (articolo 4, comma 8) di funzionamento dell'ANSF, durante il quale è previsto che l'ANFS utilizzi, nel limite massimo di 205 unità, «personale tecnico, avente riconosciute capacità e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da società controllate da F.S Sp.A., individuato, con procedura selettiva, sulla base di apposite convenzione»;
coerentemente con l'avvio dell'operatività dell'Agenzia, a partire dal giugno 2008, è stato posto alle dipendenze funzionali, in maniera esclusiva, della stessa Agenzia parte del personale che in precedenza espletava tali compiti nell'ambito di Ferrovie dello Stato - RFI;
l'Agenzia deve ancora acquisire da RFI le competenze in materia di ammissione tecnica di sistemi e sottosistemi di terra e di autorizzazione di sicurezza per i gestori della rete;
in tal modo sono state selezionate 34 unità di personale che a tutt'oggi non sono state messe a disposizione dell'Agenzia;
l'ANSF sta operando con un organico insufficiente, in quanto attualmente dispone di sole 73 unità provenienti da RFI S.p.A. (erano 103 il 16 giugno 2008) e 5 unità provenienti dal Ministero;
l'ANSF ha necessità di operare con tutte le risorse previste dal decreto legislativo n. 162 del 2007 per esercitare autorevolmente i compiti in materia di sicurezza ed evitare di compromettere il raggiungimento dei necessari standard di sicurezza da garantire, anche alla luce del processo di liberalizzazione in atto nel sistema ferroviario;
al fine di favorire il passaggio delle risorse provenienti dal gruppo F.S. spa verso l'Agenzia, il decreto-legge n. 135 del 2009, all'articolo 2, comma 2, ha individuato il trattamento giuridico ed economico da applicare al personale dell'Agenzia, equiparandolo a quello riconosciuto al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
nel quadro della futura liberalizzazione del mercato ferroviario e con il completamento della rete ferroviaria AV/AC, emerge in tutta evidenza l'esigenza di garantire la piena funzionalità dell'ANSF, secondo le modalità opportunamente previste dal decreto legislativo n. 162 del 2007;
l'effettiva entrata in funzione a regime dell'ANSF è stata subordinata all'adozione di una serie di regolamenti relativi all'attuazione dello statuto dell'Agenzia, all'organizzazione dell'Agenzia, all'amministrazione, alla contabilità e al reclutamento del personale;
con i decreti del Presidente della Repubblica n. 34, n. 35 e n. 36 del 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2009, n. 92, sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione relativi allo statuto, all'organizzazione e alla contabilità dell'ANSF;
allo stato attuale rimane da emanare il regolamento per la disciplina del reclutamento del personale, che risulta in fase di definizione, e che consentirà l'avvio delle procedure di assunzione che permetteranno all'Agenzia di raggiungere la piena operatività ed indipendenza, grazie ad un proprio organico;
al fine di garantire il mantenimento del patrimonio di conoscenze disponibili e la continuità di azione nelle delicate attività di presidio della sicurezza, per quanto riguarda il regolamento per la disciplina di reclutamento del personale, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 162 del 2007 ha giustamente previsto una riserva di posti per il personale scelto e utilizzato, dall'Agenzia nel periodo transitorio,
impegna il Governo:
ad assumere le iniziative necessarie a rendere l'ANSF pienamente operativa e in grado di assumere tutti i compiti in materia di sicurezza del sistema ferroviario nazionale assicurando tutto il personale previsto dal decreto legislativo 162 del 2007;
a definire il regolamento per la disciplina di reclutamento del personale dell'ANSF, al fine di individuare una procedura che garantisca l'immediato reclutamento, da parte dell'Agenzia, del personale tecnico, qualificato e competente di Ferrovie dello Stato già attualmente utilizzato dall'ANSF, scongiurando il pericolo di una perdita netta del know-how di settore e di una mancanza di continuità nelle attività di presidio della sicurezza ferroviaria sin'ora svolte dall'Agenzia.
(7-00251)
«Velo, Meta, Lovelli, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Melandri, Giorgio Merlo, Tullo».