ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00095

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 101 del 10/12/2008
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00028
Firmatari
Primo firmatario: CONTE GIANFRANCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 10/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 10/12/2008
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 10/12/2008
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO 10/12/2008
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD PADANIA 10/12/2008
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 10/12/2008


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
29/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/12/2008
CONTE GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 29/01/2009
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/01/2009
CONTE GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA'
GRAZIANO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/12/2008

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 11/12/2008

DISCUSSIONE IL 29/01/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/01/2009

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 29/01/2009

CONCLUSO IL 29/01/2009

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00095
presentata da
GIANFRANCO CONTE
mercoledì 10 dicembre 2008, seduta n.101

La VI Commissione,

premesso che:

l'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificando parzialmente la precedente normativa, ha introdotto nuove disposizioni in ordine ai criteri di calcolo dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative,

l'attuazione della predetta disposizione ha determinato l'insorgere di talune problematiche, in particolare connesse:

a) all'applicazione della suddetta normativa ai rapporti concessori in corso, regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) alle significative disparità di trattamento tra coloro che gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato (cosiddette pertinenze demaniali), e coloro che gestiscono la stessa attività in strutture amovibili, in quanto i primi sono tenuti al pagamento di canoni molto superiori, sebbene eroghino gli stessi servizi e si rivolgano alla medesima utenza;

c) all'esatta individuazione delle cosiddette pertinenze commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296;

d) alla riduzione del canone concessorio prevista dall'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993, in ordine alle aree scoperte, utilizzate dai concessionari solo nelle stagioni balneari, e rilasciate al pubblico uso negli altri periodi dell'anno;

per quanto riguarda la problematica di cui alla precedente lettera a), si rinvengono infatti pronunce giurisprudenziali difformi sul punto, alcune delle quali sostengono, in applicazione dell'articolo 39 del Codice della navigazione, nonché in ragione del principio di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e della circostanza che l'aumento del canone non era preventivabile al momento della stipula del relativo disciplinare, che il canone fissato nel titolo concessorio sia immutabile fino alla scadenza del titolo che lo regolamenta, e che pertanto a detti rapporti sia inapplicabile la norma del citato comma 251;

per quanto attiene alla problematica di cui alla lettera b), risulta che in alcuni comuni costieri con più elevata valenza turistica, gli operatori che svolgono attività in immobili acquisiti allo Stato devono corrispondere un canone anche dieci volte maggiore a quello richiesto a quanti esercitano l'attività in manufatti non acquisiti, determinando in tal modo una disparità di trattamento ingiustificata ed illogica, in quanto non proporzionale alla redditività dell'impresa né all'estensione dell'arenile in godimento, ma dovuta alla sola presenza o meno di strutture amovibili o fisse sul bene demaniale;

per quel che concerne la problematica di cui alla lettera c), rispetto alla quale è insorto un notevole contenzioso, non appare logico che il canone previsto per le pertinenze commerciali sia corrisposto anche da coloro che non svolgono l'attività commerciale all'interno di un bene acquisito allo Stato, ma sopra o in prossimità del medesimo, non essendo conforme alla ratio della norma di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della legge n. 296 applicare il canone anche a beni che non siano di per sé idonei allo svolgimento dell'attività commerciale, né a locali in cui non vi sia un diretto contatto con il pubblico;

in merito alla problematica di cui alla lettera d), appare ingiustamente penalizzante e foriera di palesi disuguaglianze l'interpretazione dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993 fornita dalle amministrazioni competenti, che non riconosce l'applicabilità della riduzione del canone per le aree scoperte utilizzate solo temporaneamente anche a quanti rilasciano ad uso pubblico, nei periodi invernali, una porzione degli arenili loro concessi, essendo illogico riconoscere tale riduzione agli operatori che rilasciano temporaneamente al pubblico uso la totalità degli arenili concessi, negandola invece a quanti rilasciano solo in parte tali beni;

la Commissione Finanze ha già affrontato, nel corso della presente legislatura, le tematiche afferenti l'attuazione della disciplina in materia di canoni sulle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, approvando, in un nuovo testo, che ha assunto il n. 8-00004, la risoluzione Soglia n. 7-00019, con la quale si è impegnato il Governo ad applicare, con riferimento ai predetti canoni, l'aggiornamento degli indici ISTAT a decorrere dal 1o gennaio 1998;

in quell'occasione si era ritenuto di affrontare le ulteriori problematiche concernenti la determinazione dei canoni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, in un ulteriore atto di indirizzo,
impegna il Governo
a)a porre in essere tutte le iniziative necessarie per assicurare un'uniforme applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, al fine di:

1) tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

2)evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

3) precisare, in conformità alla ratio della normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296;

4) evitare disparità di trattamento in sede di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993;

b) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

c) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;

d) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni;

e) a definire una linea interpretativa specifica in relazione all'applicazione del criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

(7-00095)
«Conte, Vannucci, Sani, Occhiuto, Bragantini, Barbato».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione della legge

concessionario

interpretazione del diritto

nomenclatura

parita' di trattamento

proprieta' pubblica

relazione

revisione della legge

risoluzione

soppressione di posti di lavoro

usufrutto