FLUVI e VERINI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto decreto-legge «Salva Italia», prevede una revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE - indicatore della situazione economica equivalente - nonchè dei campi di applicazione dell'indicatore, al fine di rivedere la procedura di concessione delle agevolazioni fiscali e i benefìci assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie;
la citata norma prevede, nell'ambito della revisione, che sia data una maggiore rilevanza agli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale, e introduce dei criteri volti a determinare un sistema fiscalmente più equo che: a) tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia, nonchè dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e delle persone disabili a carico; b) valorizzi in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; c) permetta una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;
tale revisione avrebbe dovuta essere adottata entro il 31 maggio 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che al momento non risulta essere ancora stato emanato, ha, tra l'altro, il compito di individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonchè le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1
o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore ad una soglia da individuare con lo stesso decreto -:
quali siano i tempi per l'emanazione del citato decreto attuativo, considerato che il termine previsto dal predetto articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 è scaduto il 31 maggio 2012, che l'effetto dell'individuazione delle agevolazioni fiscali e tariffarie decorre dal 1
o gennaio 2013 e che l'attuazione della norma avrebbe una valenza anche sul piano della maggiore equità fiscale.(5-08435)