COMMERCIO, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, riduce il Fondo sperimentale di riequilibrio ed il Fondo perequativo di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) recata dai commi 1 a 14 dell'articolo 13 in questione;
a seguito di alcune modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge, è stato precisato che si debba far riferimento al maggior gettito «stimato» e che i due Fondi e i trasferimenti erariali considerati dal comma 17, dell'articolo 13, anziché essere «ridotti», «variano in ragione delle differenze del gettito ad aliquota di base»;
per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 17 prevede che esse assicurino, con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio;
l'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrano al nuovo assetto fiscale delineato secondo criteri da stabilire con norme di attuazione relative ai rispettivi statuti, da emanare entro 30 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, termine successivamente soppresso dall'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
fino alla conclusione delle procedure applicate alle autonomie speciali, vale a dire fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, che dovranno assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito, a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome, è accantonato un importo corrispondente al maggior gettito stimato;
posto che il prelievo avviene sui comuni, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, in aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto d'autonomia, i comuni sono autorizzati a prevedere, con proprio regolamento, eventuali agevolazioni in materia di IMU, a carico degli stessi che le hanno disposte;
l'importo complessivo stimato della riduzione del recupero è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della quota, relativa alla somma complessiva pari a 1.627 milioni di euro che, per l'anno 2012, la provincia autonoma di Bolzano dovrà assicurare al bilancio statale e, qualora tale quota non fosse stata ancora definita, secondo quali parametri concreti ed entro quanto tempo tale quota potrà essere quantificata.
(5-06513)