MISIANI, MARCHI, CAUSI e RUBINATO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
i commi da 8 a 13 dell'articolo 35 dispongono che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e fino al 31 dicembre 2014, in sostituzione dello speciale regime di tesoreria previsto per le regioni, gli enti locali e gli enti del comparto sanitario dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applichi l'ordinario regime di tesoreria unica di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo cui tutte le entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (precisamente, le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera e le altre entrate in contabilità speciale infruttifera);
la disciplina introdotta prevede altresì che il 50 per cento delle liquidità degli enti, depositate presso il sistema bancario, debbano essere versate entro il 29 febbraio 2012 sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale, ed il restante 50 per cento entro il 16 aprile 2012;
la relazione tecnica afferma che il dispositivo proposto prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di almeno 8.600 milioni di euro, che si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno nell'anno 2012. Tali somme costituiscono risorse proprie degli enti pubblici, da versare sul sottoconto fruttifero, e pertanto lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un tasso che oggi è pari all'1 per cento per un onere complessivo stimabile in 60 milioni di euro nel 2012 e 70 milioni nel 2013 e 2014; l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale e la conseguente maggiore giacenza di liquidità si traducono in una minore emissione di titoli del debito pubblico per un risparmio per il bilancio statale pari a 320 milioni nel 2012, 150 milioni nel 2013 e 150 milioni nel 2014;
il ritorno al regime vigente sino al 1997 sembra agli interroganti configurare un arretramento rispetto alla filosofia che ha ispirato la riforma del titolo V della Costituzione e il processo federalista in corso di attuazione;
un ulteriore problema potrebbe porsi relativamente alla possibilità di un parziale inadempimento dei rapporti contrattuali in essere tra le amministrazioni comunali e gli istituti che svolgono attualmente le funzioni di tesoreria comunali, selezionati secondo procedure di evidenza pubblica;
l'Anci ha giudicato «irricevibile» la disposizione normativa che prevede il ritorno della tesoreria unica, invitando i comuni ad intraprendere azioni legali nei confronti del Governo e a sospendere gli adempimenti relativi -:
se non ritenga che tali disposizioni, che sembrerebbero prodotte dall'esigenza di aumentare l'afflusso di liquidità presso la tesoreria statale, possano arrecare un serio pregiudizio all'autonomia degli enti locali nella gestione finanziaria delle proprie risorse tanto da condurre a un ripensamento delle medesime. (5-06512)