ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05324

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Abbinamenti
Atto 5/04711 abbinato in data 20/12/2011
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 14/09/2011
Stato iter:
20/12/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2011
Resoconto BALDUZZI RENATO MINISTRO - (SALUTE)
 
REPLICA 20/12/2011
Resoconto FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/12/2011

DISCUSSIONE IL 20/12/2011

SVOLTO IL 20/12/2011

CONCLUSO IL 20/12/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05324
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che a decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei medicinali equivalenti collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei Paesi dell'Unione europea (UE), fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche;

l'articolo sopra citato prevede, inoltre, che la dispensazione da parte dei farmacisti di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso;

in data 8 aprile 2011 l'AIFA ha pubblicato l'elenco dei farmaci compresi nella lista di trasparenza AIFA di febbraio 2011 con i relativi prezzi di riferimento, che sono stati ridotti sulla base dal confronto con i prezzi vigenti in altri Paesi europei;

dall'elenco di cui sopra risulta una riduzione dei prezzi di circa 4.200 farmaci equivalenti di classe A, in una forbice che oscilla tra il 10 per cento e il 40 per cento, con decorrenza 15 aprile 2011;

sono inclusi nella fascia A sia medicinali impiegati per patologie acute, cioè affezioni a rapida evoluzione, sia farmaci che risultano indispensabili per il trattamento di patologie croniche ed invalidanti che esigono terapie sine die vitali di lunga durata;

il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, individua le malattie croniche e invalidanti che hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza;

in applicazione delle previsioni di cui alla legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), il paziente, pur se affetto da patologie croniche e/o invalidanti, riceve il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dell'intero prezzo del farmaco, solo se trattasi di un medicinale cosiddetto equivalente e solo se le aziende produttrici abbiano allineato i prezzi agli importi deliberati dall'AIFA;

per ovviare a questo aggravio di costi posti a carico dei cittadini, alcune regioni hanno previsto, nelle more dell'adeguamento dei prezzi da parte delle case farmaceutiche produttrici, che il rimborso del sovrapprezzo sia posto a carico del servizio sanitario regionale, ma si tratta di misure eccezionali applicate solo per brevi periodi di tempo;

a dimostrazione di quanto sopra esposto si riporta l'episodio di una ragazza di 25 anni, residente in Lombardia, affetta dalla nascita da ipoplasia del corpo calloso nonché da epilessia e invalida al 100 per cento, che da qualche giorno è costretta a pagare 1,76 euro per l'acquisto del farmaco antiepilettico Tegretol;

il caso segnalato è rappresentativo delle situazioni in cui attualmente versano molti cittadini affetti da patologie croniche e/o invalidanti;

la legge di stabilità per l'anno 2011, quindi, sembra aver introdotto una misura che, soprattutto per i pazienti affetti da malattie croniche e/o invalidanti, rischia di tradursi nel tempo in costi di importo significativo;

il pagamento della differenza tra il prezzo stabilito dalle case farmaceutiche o tra quello del farmaco coperto da brevetto e l'importo del rimborso riconosciuto dal SSN, soprattutto per i pazienti affetti da patologie croniche o invalidanti, essendo per loro farmaci vitali, appare in contrasto con il dovere dello Stato di tutelare il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività -:

quali iniziative di competenza abbia adottato o intenda adottare per verificare l'allineamento ai prezzi deliberati dall'AIFA da parte delle aziende produttrici;

quali misure di controllo abbia adottato o intenda adottare per scongiurare il rischio che alcune aziende farmaceutiche non procedano all'allineamento dei prezzi dei farmaci agli importi deliberati dall'AIFA. (5-05324)