ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04701

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 470 del 03/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 03/05/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA 04/05/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/05/2011
Stato iter:
04/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/05/2011
Resoconto COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 04/05/2011
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/05/2011
Resoconto COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/05/2011

DISCUSSIONE IL 04/05/2011

SVOLTO IL 04/05/2011

CONCLUSO IL 04/05/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04701
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
martedì 3 maggio 2011, seduta n.470

FUGATTI e COMAROLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il 16 febbraio 2011 è stata presentata un'interrogazione a risposta immediata in Commissione VI (5-04214) avente ad oggetto il regime tributario della cessione di fabbricati; in particolare gli interroganti evidenziavano due differenti interpretazioni sul tema della cessione di immobili, posseduti da più di cinque anni, rientranti in un'area soggetta a piano di recupero già approvato dal Comune;
l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008, stabiliva che oggetto della compravendita, ai fini delle imposte sui redditi, è l'area fabbricabile su cui gli edifici insistono e non i singoli fabbricati mentre nella risposta n. 10 della stessa Agenzia in occasione della manifestazione «Telefisco 2011» del 26 gennaio 2011, si afferma che, ai fini IVA, occorre fare riferimento alla natura del bene ceduto e, quindi, del fabbricato;
il rappresentante del Governo, nella risposta, ha riaffermato che, ai fini dell'imposizione diretta, nel caso di specie si deve far riferimento alla destinazione del bene e, quindi, non possono essere considerati oggetto della compravendita i fabbricati, in quanto ormai privi di un effettivo valore economico, bensì l'area di sedime, divenuta edificabile, sulla quale si concentra il valore economico oggetto di scambio: conseguentemente, la plusvalenza conseguita dalla cessione di tali fabbricati deve essere sottoposta a tassazione, indipendentemente dal fatto che siano trascorsi più di cinque anni tra l'acquisto e la vendita degli stessi; per quanto riguarda la determinazione del regime IVA da applicare occorre, invece, fare riferimento esclusivamente alla natura giuridica del bene oggetto della cessione, non rilevando valutazioni di natura economica: conseguentemente la cessione di un complesso immobiliare inserito in un piano di recupero deve essere trattata alla stregua di una cessione immobiliare strumentale;
la doppia interpretazione lascia aperti molti problemi, che dovrebbero essere chiariti, al fine di dare un quadro chiaro e definito sulla materia al contribuente -:
quale sia l'interpretazione, ai fini delle imposte dirette, del concetto di «destinazione del bene», nel caso di cessione di fabbricati compresi in piani di recupero approvati, con particolare riferimento al lasso temporale entro il quale dare corso alla demolizione e al tipo di trattamento tributario in caso di demolizione parziale del fabbricato e quale sia l'interpretazione nel caso il fabbricato non sia inserito in piani di recupero.
(5-04701)