ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04699

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 470 del 03/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: PEPE ANTONIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 03/05/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/05/2011
Stato iter:
04/05/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/05/2011
Resoconto PEPE ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 04/05/2011
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/05/2011
Resoconto PEPE ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/05/2011

SVOLTO IL 04/05/2011

CONCLUSO IL 04/05/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04699
presentata da
ANTONIO PEPE
martedì 3 maggio 2011, seduta n.470

ANTONIO PEPE. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


l'imposta sulle donazioni è stata nuovamente introdotta con la legge n. 286 del 2006, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54;


a seguito di tale intervento legislativo è stato reintrodotto il meccanismo della franchigia con riferimento al valore della donazione ed al rapporto di parentela tra donante e donatario;


l'articolo 59 del predetto decreto individua gli unici due casi nei quali deve essere percepita l'imposta fissa di registro:


a) per le donazioni di beni culturali vincolati;


b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta, ad eccezione dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato;


è evidente la differenza tra donazione esente e donazione che gode di franchigia: ai sensi del citato articolo 59, solo la prima sconta l'imposta fissa di registro;


l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 3/E del 12 gennaio 2008, ha affermato che, per gli atti non assoggettati a tassazione in virtù dell'applicazione della franchigia, l'imposta è dovuta in misura fissa;


tale orientamento contrasta, oltre che con i principi generali del diritto tributario, con la corretta interpretazione del decreto legislativo e con l'articolo 23 della Costituzione il quale prevede che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge;


molte commissioni tributarie, in contrasto con l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, hanno accolto ricorsi dei contribuenti, dichiarando non dovuta l'imposta fissa di registro;


è ragionevole prevedere la presentazione di ulteriori ricorsi in merito;

alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, gli uffici finanziari dovranno sopportare, oltre il rimborso delle imposte indebitamente percepite, anche gli oneri relativi alla soccombenza ed al dispendio di energie e lavoro -:



quali iniziative urgenti intenda adottare per far ripristinare una corretta interpretazione della normativa in materia e quindi chiarire che non è dovuta l'imposta fissa di registro in presenza di franchigia.
(5-04699)