ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03422

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 370 del 20/09/2010
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 20/09/2010
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/09/2010
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 20/09/2010
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 20/09/2010
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 20/09/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 20/09/2010
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 02/02/2011
Stato iter:
02/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/02/2011
Resoconto RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 02/02/2011
Resoconto FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/09/2010

SOLLECITO IL 01/12/2010

SOLLECITO IL 12/01/2011

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 02/02/2011

DISCUSSIONE IL 02/02/2011

SVOLTO IL 02/02/2011

CONCLUSO IL 02/02/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03422
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
lunedì 20 settembre 2010, seduta n.370

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 6 giugno 2010 n. 102 «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia», convertito dalla legge 3 agosto 2010, n. 126 prevede, tra l'altro all'articolo 5, comma 7, che per il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, a causa di vari atti meritori, non si applichi per l'assunzione al lavoro la quota specifica loro riservata dell'1 per cento sui montanti previsti per i cittadini disabili dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

tale quota di riserva a favore di familiari, ancorché non disabili, di cittadini che hanno compiuto azioni di alto senso civico, e che quindi, senza ombra di dubbio, sono pienamente meritevoli di adeguate tutele anche per l'avviamento al lavoro, era prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ma il suo inserimento nel contesto di una normativa sulle persone con disabilità, trovava giustificazione anche giuridica, dall'essere una norma «ponte», come si evince dallo stesso tenore letterale dell'incipit del comma medesimo che recita: «in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché...»;

viceversa a ragione di tale esclusione ed in virtù che tali soggetti hanno diritto al collocamento obbligatorio in base alla legge n. 407 del 1998, si tenta di immettere una categoria di non disabili nella disciplina generale delle quote della legge 1999/68 il cui titolo «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» delimita con tutto evidenza il campo di applicazione, con la conseguenza, per ragioni di tutta evidenza, che il mondo datoriale preferirà per assolvere, quando raramente lo fa, agli obblighi della legge ricorrere a cittadini non disabili, che, se pur pienamente meritori di adeguate tutele, non dovrebbe essere messi in concorrenza con gli altri cittadini disabili. Aggravando ancora di più il dato sull'occupazione delle persone con disabilità in età lavorativa, che, come dall'ultimo rapporto ISTAT «La disabilità in Italia Periodo di riferimento: Anni 2004-2005», è meno del 18 per cento contro il 54 per cento delle persone non disabili. Viceversa ogni azione finalizzata ad incrementare l'occupazione dei cittadini con disabilità consentirebbe di riversare le risorse economiche dell'attuale sistema di welfare loro dedicato, esclusivamente a favore dei disabili inabili al lavoro rendendo più congrui i livelli molto bassi dei sussidi ora erogati, il tutto senza aggravio di spesa pubblica -:

quali iniziative urgenti intendano tempestivamente intraprendere per ovviare alla previsione dell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 102 del 2010, che, nei fatti, ad avviso degli interroganti, stravolge le finalità della stessa legge 1999/66 riassunte efficacemente fin dal titolo della medesima; «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», posto che tale stravolgimento, presentando anche delle fortissime criticità di ordine giuridico, darà luogo a prevedibili e molteplici azioni giurisdizionali, basate sull'illegittimità dell'inserimento, con la legge 126 del 2010, di una categoria di non disabili in una disciplina speciale, quale è quella dettata dalla legge 1999/68, la cui specialità è data dal fatto di riguardare i disabili, elemento sui cui peraltro si fonda costituzionalmente la possibilità di tale legge di dettare un disciplina fortemente derogatoria rispetto all'accesso al mondo del lavoro.(5-03422)