PEDOTO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
in Italia, le banche di sangue cordonale, istituite esclusivamente all'interno di strutture pubbliche, svolgono la loro attività in base a standard di qualità e sicurezza definiti a livello nazionale ed internazionale;
la rete nazionale italiana è attualmente composta da 18 banche, distribuite su tutto il territorio nazionale, ed è coordinata a livello centrale dal Centro nazionale sangue in collaborazione con il Centro nazionale trapianti, per i rispettivi ambiti di competenza;
le unità di sangue cordonale conservate presso le banche italiane sono circa 20.000 e di queste, al 31 dicembre 2008, circa 800 sono state utilizzate a scopo trapiantologico, sia in Italia che all'estero;
in data il 26 febbraio 2009 il Ministro della salute ha emanato l'ordinanza "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale", entrata in vigore il 1
o marzo 2009;
l'ordinanza afferma il principio secondo il quale la conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresenta un interesse primario per il servizio sanitario nazionale ed autorizza la conservazione per uso allogenico (cioè in favore di persone diverse da quelle da cui le cellule sono prelevate), a fini solidaristici, in strutture pubbliche a ciò dedicate; nonché la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato al neonato stesso o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, "per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria" o, nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie genetiche per le quali risulti clinicamente appropriato l'utilizzo di tali cellule;
in questi casi si tratta di "donazione dedicata" e le cellule staminali, conservate gratuitamente nelle banche italiane, sono ad esclusiva disposizione del soggetto al quale sono state dedicate in ragione della sua patologia;
l'ordinanza, infine, vieta l'istituzione di banche per tale conservazione presso strutture sanitarie private e ogni forma di pubblicità;
attualmente in Italia è vietata la conservazione del sangue cordonale per fine autologo non dedicato mentre rimane in vigore, dietro autorizzazione, l'esportazione e la conservazione presso una struttura estera a proprie spese, del sangue di cordone ombelicale prelevato al momento della nascita del proprio figlio ad uso personale per i soggetti interessati che ne fanno richiesta;
risulta, che attualmente in Italia, sempre più famiglie chiedano l'autorizzazione all'esportazione e alla conservazione del proprio sangue cordonale per uso autologo non dedicato e cioè, indipendentemente dal fatto che il neonato o un consanguineo abbia una patologia in atto al momento della raccolta del sangue, "per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale" -:
quante siano alla data odierna le unità di sangue cordonale conservate presso le banche italiane e quale sia la loro ripartizione tra uso allogenico e uso autologo dedicato;
quante siano alla data odierna le richieste di esportazione e conservazione all'estero del proprio sangue cordonale a uso autologo e quale sia la loro ripartizione regionale;
se il Ministro non ritenga opportuno, sulla base delle maggiori richieste, assumere iniziative normative sia concedendo nuove autorizzazioni all'istituzione di nuove banche per la conservazione del sangue cordonale, garantendo così una maggior omogeneità su tutto il territorio nazionale, sia per assicurare a tutte le famiglie che ne facciano richiesta la conservazione del proprio sangue cordonale all'interno del territorio dello Stato italiano. (5-03044)