BRANDOLINI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - in vigore dall'8 maggio 2010, all'articolo 73 (attività di intermediazione commerciale e degli affari) modifica le modalità di iscrizione delle attività disciplinate dalle legge 3 febbraio 1989, n.39, e all'articolo 80 (disposizioni transitorie) demanda ad un decreto del Ministro delle sviluppo economico - da adottare entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore - la disciplina delle modalità d'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli;
la legge 3 febbraio 1989, n. 39 - Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore - all'articolo 2, comma, lettera e), così sostituita dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prevede la possibilità di iscriversi al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza aver superato l'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, a coloro che, oltre ad «avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado», abbiano «effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale»;
tale possibilità non è stata ancora posta in attuazione, di conseguenza, l'iscrizione al ruolo può avvenire solo dopo aver frequentato un corso di formazione organizzato da un ente abilitato per un numero di ore previsto dalla regione di competenza che, pertanto, varia da 80 a 200 ore, determinando forti disparità da regione a regione;
essendo inoltre prevista in media una sessione di esame ogni sei mesi (in alcune camere di commercio addirittura una sola sessione all'anno), alla quale ci si può iscrivere solo dopo aver frequentato il corso, qualora non si dovesse passare la prova, occorre attendere altri sei mesi prima di potersi reiscrivere alla successiva sessione di esame;
la suddivisione in tre sezioni dell'iscrizione al ruolo penalizza in particolare gli agenti che concludono esclusivamente intermediazioni relative a contratti d'affitto, in quanto inseriti nella sezione degli agenti immobiliari, quindi costretti a frequentare un corso di formazione il cui programma è prevalentemente dedicato alle nozioni indispensabili per poter assistere le parti nella compravendita di immobili; l'estimo, la conservatoria e molti altri aspetti sono nozioni senz'altro interessanti, ma certamente non necessarie per chi deve imparare a valutare il canone di locazione e a consigliare la forma contrattuale maggiormente rispondente alle esigenze dei contraenti un contratto di locazione -:
quali iniziative intenda porre in essere - considerato che l'articolo 11 della legge n. 39 del 1989 demandava all'ex Ministero dell'industri, del commercio e dell'artigianato l'emanazione di norme regolamentari di attuazione della legge e tenuto conto che l'allora Ministero delle attività produttive in una nota del 12 maggio 2006 ha condiviso la proposta delle regioni di sostituire il regolamento con un accordo tra il Ministero e le regioni per stabilire gli ambiti dei rispettivi ruoli - affinché il decreto ministeriale in questione:
a) assicuri la piena attuazione dalla legislazione vigente per quanto riguarda la possibilità di acquisire il diritto all'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione dopo aver svolto un periodo di pratica di almeno dodici mesi consecutivi (stabilendo la modalità di verifica dello svolgimento del periodo di pratica, attraverso un registro che consenta di attestare le presenze del praticante presso l'agenzia immobiliare sede della pratica);
b) garantisca la parità di condizioni per l'accesso ai ruoli in tutto il territorio nazionale ed una tempistica delle sessioni di esame che preveda l'organizzazione di almeno un esame ogni 2 mesi e che eviti agli aspiranti agenti di dover attendere sei mesi prima di poter ripetere l'esame qualora in prima battuta non avessero superato la prova, riducendo il tempo di attesa ad un mese, periodo necessario al candidato ad approfondire la propria preparazione;
c) introduca una nuova distinzione attraverso l'istituzione di una quarta tipologia per gli agenti di intermediazione locativa, accessibile attraverso un percorso differente che preveda una formazione specifica per questo tipo di agenti, focalizzata sugli aspetti legati alla locazione immobiliare.(5-02944)