BRANDOLINI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni prevede la concessione di agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate;
il pagamento in misura ridotta dei contributi relativi ai lavoratori agricoli delle cooperative che svolgono attività di trasformazione ai sensi della legge n. 240 del 1984 operanti nelle zone non rientranti nelle agevolazioni contributive, relativamente ai conferimenti dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, è stato riconosciuto dall'INPS sulla base della circolare ex SCAU n. 28 del 20 giugno 1985, tuttora vigente;
il 14 luglio 2009 nella risposta all'interrogazione n. 5-01388 il sottosegretario Pasquale Viespoli comunicava che l'INPS aveva provveduto al superamento dei ritardi nel rimborso della maggiore contribuzione, riconoscendo a richiesta alle cooperative interessate la possibilità di compensare in sede di pagamento dei contributi, mentre per quanto riguarda l'INAIL - che non ha ancora riconosciuto le agevolazioni contributive alle suddette cooperative - informava della costituzione di un apposito tavolo di confronto volto ad individuare le possibili soluzioni per rendere applicabile, sul piano tecnico, anche per l'INAIL, quanto già operato per l'INPS;
in risposta ad una richiesta di riconoscimento delle agevolazioni contributive nella quale si faceva esplicito riferimento alla interrogazione di cui sopra, l'INAIL sede di Forlì - senza attendere le conclusioni del preannunciato tavolo tecnico - in data 10 agosto 2009 comunicava l'impossibilità di aderire «poiché la normativa di cui all'articolo 9, comma 5 della legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni non consente a questa sede, come da disposizioni della Direzione centrale rischi INAIL del 6 novembre 2008, l'interpretazione estensiva del beneficio contributivo;
nella risposta fornita dall'INAIL alla sopraccitata interrogazione si afferma che l'agevolazione contributiva è risultata inapplicabile in quanto «dovrebbe essere individuata, nell'ambito della massa salariale, la quota parte di retribuzioni relative ai soci che conferiscono il prodotto provenienti dalle zone svantaggiate»;
al fine di determinare la massa salariale per il calcolo delle agevolazioni è possibile acquisire dalle cooperative interessate i dati e la documentazione relativi ai quantitativi conferiti ed acquistati da terzi suddivisi per provenienza (zona pianura - zona svantaggiata - zona montana) -:
se l'apposito tavolo costituito presso l'INAIL abbia individuato le soluzioni per l'applicazione delle agevolazioni che, come sopra premesso, sono facilmente acquisibili e verificabili;
se non ritenga opportuno sollecitare l'INAIL a riconoscere al più presto il diritto al recupero dei maggiori importi contributivi corrisposti dalle cooperative di cui sopra, accogliendo le richieste di recupero relative ai maggiori importi pagati a partire dal 1996;
se non intenda impartire anche all'INAIL precise disposizioni affinché le cooperative che hanno diritto di usufruire delle agevolazioni contributive vengano autorizzate a recuperare la maggiore contribuzione - senza essere costrette a richiederne il rimborso - attraverso compensazione in sede di pagamento dei contributi.(5-01767)