ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01456

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 182 del 26/05/2009
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/05/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 25/05/2009
MASTROMAURO MARGHERITA ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 25/05/2009


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/05/2009
Stato iter:
27/05/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/05/2009
Resoconto MASTROMAURO MARGHERITA ANGELA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2009
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/05/2009
Resoconto MASTROMAURO MARGHERITA ANGELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/05/2009

SVOLTO IL 27/05/2009

CONCLUSO IL 27/05/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01456
presentata da
ALBERTO FLUVI
martedì 26 maggio 2009, seduta n.182

FLUVI, MARAN e MASTROMAURO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

in base all'articolo 93, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), nella valutazione delle opere di durata ultrannuale, «delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento»;

negli appalti pubblici (ma lo stesso vale anche per quelli privati), è prassi rilevare - da parte dell'appaltatore, nel registro di «contabilità dei lavori» - le «richieste di indennità» nei confronti della stazione appaltante a causa di maggiori lavori eseguiti (rispetto a quanto previsto dal contratto) o a fronte di risarcimento danni, qualificando tali richieste come «riserve» (o «claims»);

la giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - ha riconosciuto che tali riserve non rientrano nell'ambito delle «maggiorazioni di prezzo» di cui al citato articolo 93, dovendo assumere rilevo fiscale solo se, quando e nei limiti in cui vengono riconosciute valide e corrette a seguito di un accordo bonario o di una sentenza definitiva (per cui solo allora e nell'entità riconosciuta, le stesse - non più «pretese» ma divenute «diritti» - concorrono alla formazione del reddito d'impresa);

alcuni uffici della Agenzia delle entrate hanno ritenuto, in sede di accertamento, che tali «pretese» (o «riserve») rientrino nell'ambito del predetto articolo 93, comma 2, del TUIR, considerandole «maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge», giustificando tale opinione in base alla normativa sugli appalti pubblici (che, però, disciplina solo gli adempimenti formali che devono essere rispettati per l'avanzamento di tali «pretese») e di un «datato» pronunciamento ministeriale (circolare n. 36 del 1982) che, nell'esplicare le tipologie di maggiorazioni, aveva richiamato anche le riserve;

esiste da sempre - ed è stato recentemente confermato - il principio di «dipendenza» (o di «derivazione») del reddito imponibile d'impresa dal risultato economico civilistico;

tali «riserve» non vengono computate nel conto economico e nello stato patrimoniale dell'impresa appaltatrice, perché ciò contrasterebbe con le regole che presiedono alla redazione del bilancio d'esercizio, e, in «particolare, con il fondamentale principio della "prudenza"»;

la citata disposizione dell'articolo 93, comma 2, del TUIR riguarda solo le «maggiorazioni di prezzo» che, in applicazione della legge o di clausole contrattuali, devono essere automaticamente riconosciute dall'appaltante, nel senso che, al verificarsi dell'evento cui esse si riconnettono, sorge ipso iure un diritto ad un maggior compenso che sussiste nell'an e peraltro, da determinare nel quantum;

le «riserve» altro non sono che mere richieste (e non diritti) intese ad evitare che le registrazioni contabili della «stazione appaltante» diventino inoppugnabili nei confronti dell'appaltatore, dato che gli articoli 165 e 174 del Regolamento sugli appalti pubblici dispongono la decadenza da qualsiasi diritto ad un eventuale indennizzo, se gli atti di contabilità sono sottoscritti, da parte dell'appaltatore, «senza riserva» o se le «riserve non vengono esplicitate» nei termini previsti (e confermate in sede di «conto finale»);

pertanto l'appostazione di tali «riserve» nella contabilità dei lavori non attribuisce alcun diritto di credito all'appaltatore, il quale potrà e dovrà tenere conto delle stesse (sia civilisticamente che fiscalmente) solo al momento (e nei limiti) in cui tali componenti positive sono «riconosciute» come spettanti dalla stazione appaltante o dall'autorità giudiziaria o da un collegio arbitrale;

per le «riserve» valgono le «regole ordinarie» sulla «giusta competenza» tributaria delle componenti positive e negative del reddito d'impresa imponibile di cui all'articolo 109 del TUIR, nel senso che devono concorrere alla formazione del reddito imponibile solo quando divengono certe e determinabili obiettivamente (in conformità, quindi, alle regole del predetto articolo 109), cioè quando sia raggiunto un «accordo bonario» o sia intervenuta una sentenza (anche se provvisoria) di una autorità terza che ne stabilisce la spettanza e la misura, in quanto perché solo in quel momento le «riserve» cessano di essere semplici pretese (cioè atti di iniziativa) e diventano diritti;

le maggiorazioni di prezzo costituiscono «diritti» certi nella esistenza, anche se non ancora determinabili nelle loro entità, mentre le riserve altro non sono che pretese che vengono avanzate sulla scorta di aspettative non tutelate né dalla legge né dal contratto; inoltre per le maggiorazioni di prezzo valgono le «regole speciali» dell'articolo 93 -:

se ritenga di fornire all'Agenzia delle entrate e/o al Dipartimento delle finanze le più opportune indicazioni affinché, in attesa di un'eventuale precisazione di tipo legislativo (peraltro non necessaria), venga, anche in via amministrativa, riconosciuto che le «maggiorazioni di prezzo» di cui all'articolo 93, comma 2, del TUIR presentano caratteristiche del tutto diverse dalla cosiddetta «riserva». (5-01456)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, DPR 1986 0917

EUROVOC :

appalto pubblico

aumento dei prezzi

clausola contrattuale

indennizzo

lavori pubblici

reddito imponibile