FIANO. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera bb), punto 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 ha di fatto modificato radicalmente l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale agli appalti, di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», estendendo l'applicazione a tutti gli appalti di importo superiore a 1 milione di euro, il meccanismo della verifica della congruità;
oggi quindi, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto suddetto, nel caso di gare con offerte superiori alla soglia di anomalia prevista, non si può procedere all'esclusione delle offerte anomale, ovvero presentate dalle imprese che hanno offerto uno sconto pari o superiore alla soglia di anomalia. In questi casi bisogna procedere alla verifica della congruità delle offerte ed è necessario quindi esaminare le giustificazioni presentate dalle imprese in relazione ad ogni singolo prezzo che costituisce la stima dei lavori e che determina a base d'asta sulla quale l'impresa ha calcolato o sconto, con un evidente allungamento delle procedure;
tale meccanismo della verifica della congruità delle offerte per le gare di importo superiore alla cifra di 1 milione di euro, condivisibile nello spirito di un sempre maggior controllo sulla trasparenza degli appalti, nella prassi rallenta significativamente la durata della procedura per l'esame delle offerte pervenute. Ad esempio nel caso del Comune di Milano, dove il 90 per cento degli appalti banditi dal comune è costituito da appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la durata media della procedura relativa ai suddetti appalti può variare dagli 88 giorni - decorrenti dalla pubblicazione del bando alla stipulazione del contratto - a 175 giorni nel caso di verifica di una sola impresa ovvero a 243 giorni nel caso di verifica di due imprese;
tale problema si ripropone per gli appalti di fornitura e servizi tra cui devono essere ricompresi anche gli appalti attinenti all'attività di architettura ed ingegneria quali le progettazioni, le direzioni lavori o i coordinatori per la sicurezza, di importo pari o superiore a 100.000 euro -:
se sia a conoscenza degli effetti sulle attività e procedure di valutazione delle offerte che interessano enti locali e Pubblica Amministrazione;
se siano allo studio apposite misure volte a rendere più celeri possibili le procedure di gara, con particolare riguardo alle procedure già indette al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152; ferme restando le esigenze di controllo;
se non ritenga che una prima soluzione possibile per abbreviare i tempi delle procedure possa essere la previsione della obbligatorietà di pubblicità on line per tutte le procedure di gara.(5-01413)