BITONCI, SIMONETTI e MONTAGNOLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
la sentita esigenza politica trasversale di consentire ai comuni nuovi investimenti in opere e infrastrutture ha consentito l'approvazione, in sede di ultima sessione di bilancio, di un emendamento al testo della legge finanziaria n. 203 del 2008 per l'anno 2009, che ha riscritto il comma 8 dell'articolo 77-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente le regole del patto di stabilità 2009-2011;
il comma 8, di fatto, ha previsto di escludere «le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare» dal conteggio della base assunta a riferimento nel 2007 per individuare gli obiettivi del patto di stabilità, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;
diversamente, la Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009, sul patto di stabilità interno per il 2009-2011, emanata dal ministero dell'economia e delle finanze, contiene al punto C. 2 una interpretazione del citato comma 8 che limita fortemente l'opportunità degli enti locali di destinare ad investimenti le risorse conseguite con dismissioni di azioni, quote e immobili;
infatti, l'esclusione delle suddette risorse deve essere riferita, secondo la circolare, non solo al saldo finanziario preso a base di riferimento, ossia anno 2007, ma anche al saldo di gestione degli anni del patto 2009-2011;
tale interpretazione è in netto contrasto con le intenzioni del legislatore, che, con la norma del nuovo comma 8, ha espresso volontà di liberare risorse in riferimento al solo anno base 2007, anche in virtù del fatto che, essendo le risorse destinate ad investimenti da realizzare in più anni, risulta difficile una programmazione delle spese in conto capitale da sottoporre a revisione ogni anno del triennio 2009-2011 per la verifica del rispetto del patto;
la restrittiva interpretazione deriverebbe dal fatto che nel comma 8 sono state inserite le parole «e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno»;
tale formulazione non rispecchia peraltro l'orientamento emerso nel dibattito svoltosi in Commissione;
secondo gli interroganti è altresì in contrasto con il dettato del comma 6 dell'articolo 77-bis, che prevede per gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), come base di riferimento solo il corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, per il calcolo del saldo finanziario da conseguire per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, applicando le percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d) -:
se si intenda modificare la circolare n. 2, al fine di interpretare la norma del comma 8 secondo l'orientamento emerso nel dibattito e apportare le dovute correzioni al comma 8, per chiarire in via definitiva che l'esclusione delle risorse suddette deve essere applicata solo alla base di riferimento anno 2007 e non anche in rapporto al saldo degli anni di gestione del patto per il triennio 2009-2011, al fine della verifica degli obiettivi di finanza pubblica. (5-00978)