ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00732

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 98 del 04/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: MIGLIOLI IVANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2008


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/12/2008
Stato iter:
06/05/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/05/2009
Resoconto VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 06/05/2009
Resoconto BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/12/2008

DISCUSSIONE IL 06/05/2009

SVOLTO IL 06/05/2009

CONCLUSO IL 06/05/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00732
presentata da
IVANO MIGLIOLI
giovedì 4 dicembre 2008, seduta n.098

MIGLIOLI e BRANDOLINI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

l'Inpdap ha ripetutamente disconosciuto il diritto al riscatto del periodo di studi per il conseguimento degli attestati per l'esercizio professionale conseguiti sotto la vigenza della legge 4 agosto 1965, n. 1103;

la normativa attualmente vigente in materia di riscatto degli anni di studio (legge n. 274 del 1991, articolo 8) appare irragionevolmente discriminatoria laddove ammette al riscatto i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale solamente se seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore, e ciò attesa la differenziazione di trattamento esistente rispetto ad altre categorie professionali;

tale irragiovevole disparità di trattamento appare evidente per i tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) rispetto ad altra categoria professionale, pur operante nel medesimo campo dell'attività sanitaria, qual è quella delle infermiere professionali munite del diploma rilasciato da scuola convitto, per le quali l'articolo 24 legge 22 novembre 1962, n. 1646, prevede la possibilità di riscattare anche il biennio corrispondente a corso di studio presso la scuola convitto, nonostante che per l'ammissione alle scuole-convitto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 135) prescriva, come titolo di studio di base, la licenza di scuola media inferiore;

a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 765, la medesima possibilità è stata estesa alle vigilatrici d'infanzia;

un'indagine sistematica dei dati normativi e giurisprudenziali a disposizione rende possibile addivenire alla conclusione della piena possibilità per il TSRM di riscattare gli anni di studio a prescindere dal possesso del titolo di istruzione secondaria;

la giurisprudenza della Corte dei conti - sulla scorta dei principi già enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - ha provveduto a parificare la situazione sostanziale dei TSRM ai fini pensionistici, prevedendo il riscatto dei corsi di studio corrispondenti al diploma professionale prescritto per l'assunzione in carriera con la qualifica professionale richiesta, anche onde evitare discriminazioni con professioni che tale obbligo non richiedono: «la normativa recente e le stesse pronunzie della Corte costituzionale tendono ad adeguare la disciplina del riscatto del periodo di studi precedente l'immissione nei ruoli dell'ente locale di appartenenza, al più esteso e generale quadro della formazione professionale, ampliando la portata dell'articolo 69 del regio decreto n. 680 del 1938, che circoscriveva tale possibilità alla sola laurea o titolo equipollente; di conseguenza, va riconosciuto il diritto a riscatto del periodo di studi per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica, necessario per l'accesso al rispettivo ruolo organico dell'ente ospedaliero» (Corte dei conti Sez. Giur. Reg. Lombardia, sentenza n. 24 del 10 gennaio 1996, Galliani C. Ministero del Tesoro p.d. 407180);

il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, all'articolo 2 comma 2 espressamente prevede: «sono riscattabili, tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, (...), i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341»; ebbene, il detto articolo 1 della legge novembre 1990, n. 341, cui si fa rinvio, a sua volta annovera, tra i titoli universitari, anche i diplomi universitari;

con il decreto ministeriale 27 luglio 2000 - recante disposizioni in merito alla «Equipollenza di diplomi e di a estati al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini dell'esercizio, professionale e dell'accesso alla formazione post-base» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2000, n. 190) - si è provveduto alla individuazione, come parimenti avvenuto per altre categorie professionali, dei titoli riconosciuti equipollenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica di cui al decreto 26 settembre 1994, n. 746 del Ministro della sanità: l'articolo 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, espressamente, equipara i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente, di cui alla legge n. 1103 del 1965, al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica di cui al vigente decreto 26 settembre 1994, n. 746;

dalla correlazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997 e del decreto ministeriale 27 luglio 2000 si evince il diritto per il TSRM di riscattare gli anni di studio a prescindere dal periodo di frequenza della scuola di formazione professionale;

appare pertanto discriminatorio il differente trattamento riservato dal legislatore della legge n. 274 del 1991 per il riscatto dei periodi di studio necessariamente intrapresi per l'assunzione in servizio, rispetto a quanti è toccato in sorte di ricadere sotto la vigenza della legge n. 1103 del 1965 -:

quali iniziative intenda porre in essere per risolvere la problematica evidenziata ed evitare così il ricorso alle vie giudiziali. (5-00732)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

controllo di bilancio

diploma

equipollenza dei diplomi

formazione professionale

giurisprudenza

insegnamento superiore

istituto di istruzione

istruzione

istruzione secondaria

professioni tecniche

programma scolastico

riconoscimento delle qualifiche professionali

trattamento sanitario