D'ANNA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
nella versione attualmente vigente, l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede che i creditori - tra gli altri enti - delle aziende sanitarie locali per somministrazione, forniture e appalti possano accedere al beneficio della compensazione con somme eventualmente dovute all'erario e iscritte a ruolo;
la possibilità di accedere all'anzidetto beneficio, tuttavia, è condizionata al rilascio della certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, ma, anche e soprattutto, all'individuazione delle modalità di attuazione della norma attraverso l'adozione di uno specifico decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
l'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, precisa che, in ogni caso, relativamente ai crediti «maturati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale» si applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo, dello stesso articolo 31;
le anzidette norme, dunque, in carenza dei decreti ministeriali attuativi, non possono trovare applicazione;
i crediti vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale, pur non essendo onorati, generano un reddito aziendale che impone il pagamento di imposte. A sua volta, l'impossibilità di fare fronte al pagamento di tali imposte, conseguente alla morosità delle aziende sanitarie locali, determina l'iscrizione a ruolo delle relative somme;
a ciò si aggiunga che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nell'ambito delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari «non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011», termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall'articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
da un lato, dunque, l'amministrazione intesa in senso lato non onora i suoi debiti e, in determinate contesti, ne impedisce finanche il recupero coattivo; dall'altro, è libera di iscrivere a ruolo le somme relative a imposte generate da un reddito solo virtuale, poiché conseguente a crediti da essa stessa non pagati;
in tali condizioni è, dunque, evidente che l'attuazione di quanto stabilito dal citato articolo 31, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 rappresenta l'unico contraltare in grado di riequilibrare, almeno in parte, il sistema;
nelle ultime settimane i decreti attuativi erano stati preannunciati, ma, a tutt'oggi, non si ha notizia della loro effettiva adozione -:
se sia a conoscenza di tali fatti e se ritenga necessario assumere ogni iniziativa di competenza per l'attuazione delle suddette norme. (3-02351)