ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02256

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 628 del 08/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: MURO LUIGI
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 08/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 08/05/2012
Stato iter:
09/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/05/2012
Resoconto MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 09/05/2012
Resoconto GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 09/05/2012
Resoconto MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/05/2012

SVOLTO IL 09/05/2012

CONCLUSO IL 09/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02256
presentata da
LUIGI MURO
martedì 8 maggio 2012, seduta n.628

MURO. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:

l'ultima legge di stabilità (legge n. 183 del 2011), tra le altre disposizioni, ha introdotto alcune norme riguardo le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), rendendo più efficaci le innovazioni istituite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, più precisamente, ha disposto che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione riguardanti stati, qualità o fatti sono utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati, con la conseguenza che nei rapporti verso gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi non si devono più presentare certificati ma solo, se ne ricorre il caso, autocertificazioni;

ed ancora, che sui certificati per le transazioni private deve essere inoltre riportata, pena la nullità dell'atto, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», infatti, precisa il testo di legge: «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (...), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;

i certificati attestanti stati, qualità personali o fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata, mentre gli altri hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio (tranne nei casi in cui disposizioni di legge o regolamentari non prevedano dei termini superiori di scadenza);

il cittadino non dovrà, quindi, più richiedere all'ufficio anagrafe i certificati di stato di famiglia, residenza, stato civile o altro, quando la richiesta di quei documenti provenga da un ente pubblico (ad esempio comuni, province, regioni, Inps, Asl e Motorizzazione civile) o da un gestore di servizi pubblici (come Poste, Enel ed altri) che a sua volta non dovrà più richiederne la presentazione;

inoltre, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà costituisce da parte delle pubbliche amministrazioni o dei privati gestori di pubblici servizi violazione dei doveri d'ufficio;

tali disposizioni, però, hanno indotto in gravissimi errori gli uffici anagrafe del comune e gli uffici dall'Agenzia delle entrate; infatti, i cittadini che hanno promosso cause in materia di assistenza e previdenza obbligatoria - giudizi nei quali, per poter ottenere la prestazione economica richiesta, si necessita di attestazioni rilasciate dagli uffici dall'Agenzia delle entrate e di certificati anagrafici rilasciati dagli uffici anagrafe del comune - a causa di tali errate interpretazioni della norma, stanno incontrando fortissime difficoltà a produrre i documenti necessari per potere presentare ricorso in tribunale o da depositare in udienza;

è di tutta evidenza che il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge finanziaria per il 2012 sia stato mal interpretato;

il testo di legge in maniera chiara dispone che il cittadino non dovrà più richiedere all'ufficio anagrafe i certificati di stato di famiglia, residenza, stato civile o altro, quando la richiesta di quei documenti provenga da un ente pubblico (ad esempio comuni, province, regioni, Inps, Asl e Motorizzazione civile) o da un gestore di servizi pubblici (come Poste, Enel ed altri), e gli uffici giudiziari non possono e non sono in nessun caso e in nessun modo considerati pubblica amministrazione;

la distinzione tra i tre poteri fondamentali dello Stato (potere legislativo - potere esecutivo - potere giudiziario) è cosa ampiamente condivisa e pacifica e, quindi, il cittadino italiano che ha presentato, per mezzo del suo difensore, un ricorso dinanzi ad un'autorità giudiziaria per il riconoscimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ha diritto ad ottenere il rilascio, da parte degli organi competenti, dei certificati anagrafici (certificato di nascita, di residenza, di cittadinanza e di famiglia), nonché delle attestazioni fiscali relative al reddito, atteso che tali documenti sono necessari per ottenere la tutela giurisdizionale di cui ha diritto e che i giudici, in maniera del tutto conforme alle previsioni legislative, non reputano valida, in alcun caso, alcuna forma di autocertificazione;

la situazione allo stato è la seguente: da un lato, gli uffici dell'anagrafe e dell'Agenzia delle entrate insistono nel ritenere che anche la documentazione che deve essere prodotta dinanzi all'autorità giudiziaria può e anzi deve essere sostituita dalle autocertificazioni previste dall'ultima finanziaria; dall'altro, i giudici non riconoscono validità alcuna alle autocertificazioni;

in data 31 gennaio 2012 la Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio per la semplificazione amministrativa confermava che la nuova disciplina degli articoli 40 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificati dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, non è applicabile alle certificazioni da produrre all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

nonostante tale comunicazione e nonostante alcune segnalazioni inviate all'Ispettorato per la funzione pubblica, gli uffici comunali e quelli dell'Agenzia delle entrate continuano a rifiutarsi di rilasciare le certificazioni richieste -:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza al fine di evitare un'interpretazione da parte dei pubblici uffici della normativa concernente l'autocertificazione che risulta, secondo gli interroganti, difforme da quanto previsto dalla legge, anche alla luce dei chiarimenti già forniti con la citata nota del 31 gennaio 2012. (3-02256)