ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02083

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 582 del 07/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: MURO LUIGI
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 07/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Attuale delegato a rispondere: RAPPORTI CON IL PARLAMENTO delegato in data 07/02/2012
Stato iter:
15/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/02/2012
Resoconto MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 15/02/2012
Resoconto GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 15/02/2012
Resoconto MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 14/02/2012

DISCUSSIONE IL 15/02/2012

SVOLTO IL 15/02/2012

CONCLUSO IL 15/02/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02083
presentata da
LUIGI MURO
martedì 7 febbraio 2012, seduta n.582

MURO. -
Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto salva Italia, attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la facoltà di esprimere un parere sugli «atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato»; se a fronte delle violazioni riscontrate «la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite L'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni»;
che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato debba avvalersi dell'Avvocatura dello Stato porta a situazioni di incompatibilità, tenuto conto che la stessa Avvocatura dello Stato potrebbe essere chiamata a patrocinare in giudizio la pubblica amministrazione contro cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia presentato ricorso;
tale previsione normativa contrasta col principio costituzionale di razionalità e ragionevolezza, anche perché la norma non è limitata alla problematica dei cosiddetti affidamenti in house degli enti locali, ma, come testualmente riportato, si riferisce agli atti amministrativi generali, ai regolamenti ed ai provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica;
peraltro, proprio il riferimento agli affidamenti in house rende evidente la grave sovrapposizione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: è, infatti, questa l'autorità indipendente che ha competenza in tale settore, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di appalti, in primo luogo di derivazione comunitaria, e il cui obiettivo è proprio quello di assicurare la concorrenza nel settore dei lavori pubblici;
se veramente si vuole incidere sulla cattiva prassi degli enti locali in materia di affidamento in house, sarebbe molto più logico restringere le norme a tali enti e riconoscere il potere di impugnazione all'autorità competente in materia;
infine, la norma è amplissima, tanto da diventare generica, in quanto, stando al tenore letterale della norma, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà contestare i provvedimenti anche dei ministeri, delle altre autorità indipendenti, persino di enti di rilevanza costituzionale, creando in tal modo e de facto un vincolo di dipendenza quasi gerarchica, anche rispetto ad enti di pari importanza istituzionale o addirittura di rilevanza costituzionale;
altro profilo che evidenzia la genericità del potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, così come indicato nella citata norma, è la circostanza che tale autorità diventerebbe, ancorché indirettamente, organo consultivo del Governo nell'esercizio della sua attività normativa, potendo dare pareri anche sui regolamenti, cioè su atti normativi a tutti gli effetti;
in tal modo l'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si porrebbe al di fuori dalla logica dei confini costituzionali relativamente ai rapporti tra autorità amministrative, di cui è parte l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, autorità giurisdizionali e, soprattutto, autorità politiche, così come denunciato, tra l'altro, da autorevoli organi di stampa, con articoli e commenti pubblicati a più riprese -:
se il Governo, preso atto di quanto innanzi, voglia adottare provvedimenti correttivi al fine di evitare interventi in evidente contrasto con le dichiarate finalità degli stessi e con il complesso del quadro normativo vigente.
(3-02083)