D'ANNA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 17, comma 4, lettera e), modifica il comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prorogando, al 31 dicembre 2012, il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e commissariate;
il combinato disposto della norma non è risolutivo perché non consente agli enti del servizio sanitario nazionale presso le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate l'utilizzo delle somme già pignorate presso le tesorerie, il cui svincolo permetterebbe il regolare pagamento dei crediti, vantati da tutti i fornitori, fonte delle somme pignorate, nonché degli ulteriori crediti e l'espletamento delle funzioni istituzionali;
tale disposizione non tiene conto del gravissimo stato di indebitamento dei fornitori degli enti del servizio sanitario nazionale presso le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari;
il blocco delle azioni esecutive ha come scopo la realizzazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari predisposti dalle regioni commissariate diretti a regolarizzare i pagamenti e a abbattere il contenzioso ed i relativi oneri;
in alcune regioni, in particolare nella regione Campania, a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore della norma, nulla è stato fatto per abbattere l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori e per ripristinare l'ordinato e regolare pagamento dei fornitori;
una corretta applicazione della norma, attraverso l'adozione e la realizzazione di piani di ricognizione e pagamento dei crediti, concorrerebbe alla realizzazione degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ed eviterebbe il maturare di ulteriori interessi a danno della pubblica amministrazione -:
quali iniziative intenda adottare al fine ridurre il periodo di vigenza del blocco delle azioni esecutive e garantire, attraverso l'adozione di piani di ricognizione e pagamento dei crediti, lo svincolo delle somme già pignorate presso le tesorerie degli enti del servizio sanitario nazionale nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate.(3-01989)