ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01964

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 558 del 06/12/2011
Firmatari
Primo firmatario: GRANATA BENEDETTO FABIO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 06/12/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/12/2011
Stato iter:
07/12/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/12/2011
Resoconto GRANATA BENEDETTO FABIO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 07/12/2011
Resoconto GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 07/12/2011
Resoconto GRANATA BENEDETTO FABIO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/12/2011

SVOLTO IL 07/12/2011

CONCLUSO IL 07/12/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01964
presentata da
BENEDETTO FABIO GRANATA
martedì 6 dicembre 2011, seduta n.558

GRANATA. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, Giovanni Di Giorgi è stato eletto al consiglio regionale del Lazio;

poco più di un anno dopo - il 15 e 16 maggio 2011 - lo stesso Di Giorgi è stato eletto sindaco del comune di Latina e la proclamazione ufficiale è avvenuta il 20 maggio 2011;

il 12 luglio 2011 l'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Lazio quale giunta delle elezioni ha confermato la sussistenza della causa di incompatibilità del consigliere regionale Di Giorgi;

il 6 ottobre 2011 il tribunale amministrativo regionale di Latina ha aperto un'indagine sulle presunte irregolarità, denunciate dall'opposizione, durante le ultime elezioni amministrative e l'8 ottobre 2011 Di Giorgi ha dichiarato alla stampa che, proprio a causa del ricorso elettorale pendente, non sussistevano le condizioni per le sue dimissioni da consigliere regionale, infatti - come ha precisato - «l'incompatibilità tra le cariche di sindaco e di consigliere regionale, in sostanza, non si è ancora concretizzata poiché la carica di sindaco non si è "cristallizzata" ma è sottoposta a contenzioso»;

dopo mesi di continui rinvii, solo nei giorni scorsi Di Giorgi ha ufficialmente dichiarato: «Così come richiesto dalla normativa regionale in materia ho esercitato la mia opzione, con una lettera che ho protocollato questa mattina [23 novembre]. La mia scelta, in realtà, era chiara fin dal momento della mia elezione: voglio lavorare per la mia città, nel rispetto del mandato degli elettori. Insieme alla mia maggioranza vogliamo fare cose importanti per la città, soddisfare le istanze dei nostri cittadini. Fino ad oggi non avevo optato poiché sulla mia elezione a sindaco pende un ricorso del Pd. Io, però, la mia scelta l'ho fatta, la giustizia amministrativa farà il suo corso» e ha poi aggiunto: «Ora deciderà il consiglio regionale quando farmi decadere (...)»;

il 23 novembre 2011 - prima della discussione della decadenza di Di Giorgi da consigliere regionale - il capogruppo del Pdl ha proposto la questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento del consiglio regionale del Lazio, che è stata approvata con 38 voti a favore e 20 voti contrari, per cui la discussione sulla decadenza è stata sospesa fino alla sentenza del tribunale amministrativo regionale: Di Giorgi, quindi, continuerà a mantenere il doppio incarico di sindaco e consigliere regionale;

l'articolo 122 della Costituzione stabilisce che: «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi»;

la legge 2 luglio 2004, n. 165, nel dettare le «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», pone, tra gli altri, quale principio fondamentale in materia di incompatibilità, all'articolo 3, comma 1, lettera a), la «sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal presidente o dagli altri componenti della giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva», nonché, alla lettera g), la «fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato»;

l'articolo 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale»: sussiste, quindi, un'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e la carica di sindaco, per cui il consigliere regionale in carica è legittimamente eleggibile ma al momento dell'elezione a sindaco ha l'obbligo di optare per una delle due cariche;

tale disposizione - espressione di un principio generale e perciò inviolabile dalla legislazione regionale secondo il disposto dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione - mira ad evitare che dalla sovrapposizione tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco o assessore comunale possano derivare ripercussioni negative sulla necessaria distinzione tra ambiti politico-amministrativi e sulla garanzia dei principi di efficienza e imparzialità delle funzioni, contenuti nell'articolo 97 della Costituzione;

l'articolo 10 del regolamento del consiglio regionale del Lazio, poi, nel disciplinare la procedura per la convalida delle elezioni, al comma 6, prevede che: «Qualora l'ufficio di presidenza riscontri che per un consigliere regionale esista o si verifichi una causa di incompatibilità, contesta l'incompatibilità stessa al consigliere il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere. Nei cinque giorni successivi l'ufficio di presidenza, ove confermi il suo giudizio sulla sussistenza della causa di incompatibilità propone all'aula di invitare il consigliere ad optare tra il mandato e la carica che ricopre. Entro i successivi cinque giorni l'aula delibera e, ove l'accolga, chiede al consigliere di optare significandogli che, ove non si provveda entro i successivi quindici giorni, sarà considerato automaticamente decaduto»;

è evidente, quindi, a giudizio dell'interrogante, che la normativa in materia, nel prevedere l'incompatibilità assoluta tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco, si preoccupa, altresì, che la stessa sia rimossa secondo una procedura e una cadenza - anche temporale - ben dettagliate che non consente, per così dire, interpretazioni «estensive»;

la condizione di incompatibilità - sancita direttamente dalla proclamazione ufficiale di un eletto che, in un preciso momento, ricopre anche un'altra carica - in sostanza, non si può considerare «sospesa» dalla mera pendenza di un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale volto a contestare una delle elezioni;

è urgente, anche alla luce dei numerosi casi di «doppi incarichi» ancora persistenti nonostante le pronunzie della Corte costituzionale - anche recenti - in tema di incompatibilità tra cariche elettive, fornire ulteriori elementi di certezza anche al fine di evitare contenziosi giudiziari -:

se - per quanto di sua competenza e alla luce della vicenda esposta in premessa - non ritenga opportuno adottare iniziative, anche normative, volte a garantire procedure e tempi certi ed inequivocabili per l'accertamento della sussistenza, in capo agli eletti nelle regioni e negli enti locali, di una delle cause di incompatibilità previste dall'ordinamento e la conseguente dichiarazione della stessa nonché ad assicurare un esercizio effettivo e tempestivo del diritto di opzione. (3-01964)