ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01355

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 404 del 30/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/11/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 30/11/2010
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 30/11/2010
EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI 30/11/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 30/11/2010
Stato iter:
01/12/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/12/2010
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 01/12/2010
Resoconto VITO ELIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 01/12/2010
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/12/2010

SVOLTO IL 01/12/2010

CONCLUSO IL 01/12/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01355
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 30 novembre 2010, seduta n.404

DI PIETRO, DONADI, BORGHESI e EVANGELISTI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

il 29 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive», il cosiddetto decreto Romani: un provvedimento che già in occasione del relativo esame preliminare presso le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica aveva suscitato durissime critiche da parte del gruppo dell'Italia dei Valori, per il rischio evidente che sui temi legati alla disciplina del web fossero introdotte - e successivamente approvate in via definitiva - disposizioni capaci di limitare la libera circolazione dei contenuti e delle informazioni sui siti internet attraverso la sostanziale equiparazione tra le modalità di funzionamento dei siti web e quelle attualmente previste per il funzionamento dei canali televisivi;

tali disposizioni, infatti, così come formulate nello schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle commissioni parlamentari, apparivano in contrasto con quanto stabilito dalle norme contenute nella cosiddetta «Direttiva sul commercio elettronico», n. 2000/31/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, che vietano agli Stati membri di imporre ai servizi della società dell'informazione regimi di autorizzazione speciali e, quindi, l'assoggettamento dell'apertura di un sito web ad un qualsiasi procedimento di carattere autorizzatorio;

a seguito dei rilievi critici formulati in sede parlamentare, il Consiglio dei ministri ha apportato qualche correttivo al citato schema di decreto legislativo, ma le attese sono rimaste purtroppo deluse;

inoltre, durante il mese di luglio 2010, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dando seguito a quanto previsto dal cosiddetto decreto Romani, ha emanato due delibere, la delibera n. 258/10/CONS e la delibera n. 259/10/CONS, con le quali ha avviato le consultazioni pubbliche su due schemi di regolamento concernenti la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta;

tali schemi, allegati alle citate delibere, nella loro formulazione iniziale, come ampiamente denunciato dalla stampa nazionale, avrebbero potuto genere pesantissimi costi a carico delle piccole web tv italiane. Queste, infatti, si sarebbero viste costrette a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni due apposite autorizzazioni: una per trasmettere in modalità streaming ed una per trasmettere in modalità on demand, al costo di 3.000 euro cadauna. A ciò si sarebbero, poi, aggiunti una serie di documenti e procedure burocratiche che avrebbero gravato le web tv di ulteriori costi e complessità di gestione;

la diffusione nelle notizie sui contenuti propri di tali norme hanno provocato un'immediata reazione di protesta sul web e solo qualche giorno fa, il 15 novembre 2010, è stato deciso di procedere ad una revisione dei testi dei regolamenti per le web tv e le radio lineari, nonché per le web tv e le radio non lineari all'esame dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

successivamente a tale reazione di protesta sul web, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha aggiornato al 25 novembre 2010 la discussione sulle regole e sugli obblighi per ulteriori approfondimenti e riflessioni;

in data 26 novembre 2010, secondo quanto si è appreso dalla stampa nazionale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe approvato i regolamenti relativi ai servizi audiovisivi lineari e a richiesta diffusi via internet, apportando una drastica semplificazione rispetto al testo posto in consultazione pubblica. Detti regolamenti, secondo quanto si apprende, potrebbero applicarsi solo nei confronti di soggetti professionisti con ricavi radiofonici e televisivi superiori a 100 mila euro annui e non sarebbe previsto alcun regime di carattere autorizzatorio nei confronti di tutti gli altri soggetti operanti sulla rete;

pur tuttavia, i testi di tali regolamenti non risultano, ad oggi, ancora pubblicati e ancora suscitano particolare preoccupazione le norme allo studio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che riguardano il diritto d'autore e le disposizioni che dovrebbero essere adottate per contrastare la pirateria su web. Al riguardo, sarebbe stata avanzata la possibilità di imporre l'oscuramento dei siti collegabili, indipendentemente dallo svolgimento effettivo di attività di pirateria, e di bloccare direttamente il traffico peer to peer, ovvero lo scambio libero e gratuito di file tra gli utenti privati, sulla base di una semplice segnalazione delle forze dell'ordine o dei titolari dei diritti d'autore, e non già, come accade oggi, grazie alla richiesta dell'autorità giudiziaria;

in tale situazione si profila il rischio che sia, di fatto, completamente pregiudicato lo sviluppo di internet e che ne sia stravolto il funzionamento attraverso il controllo e la limitazione della circolazione dei relativi contenuti sul web -:

quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda assumere, alla luce di quanto descritto in premessa, affinché si eviti il rischio di pregiudicare lo sviluppo delle radio web libere, nonché delle web tv, attraverso l'imposizione di filtri agli utenti che, di fatto, limiterebbero in modo eccessivo la libera circolazione delle informazioni e dei contenuti sulla rete internet.(3-01355)