ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01037

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 312 del 27/04/2010
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 27/04/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 27/04/2010
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 27/04/2010


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 27/04/2010
Stato iter:
28/04/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/04/2010
Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2010
Resoconto VITO ELIO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 28/04/2010
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/04/2010

SVOLTO IL 28/04/2010

CONCLUSO IL 28/04/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01037
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 27 aprile 2010, seduta n.312

DI PIETRO, DI GIUSEPPE e ZAZZERA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

molte scuole si trovano in una condizione economica che non ha precedenti e che determina ostacoli evidenti e, talvolta, insormontabili circa la possibilità di conferire supplenze brevi per coprire il personale assente;

la riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre di insegnamento delle scuole secondarie inferiori e superiori ha comportato la mancanza, nelle scuole, di personale a disposizione per coprire le assenze brevi ed improvvise del personale docente;

sono state assegnate cattedre con orario maggiorato rispetto ai limiti contrattuali, addirittura sino a 23 ore settimanali;

una tale politica scolastica ha reso, di fatto, inevitabile la prassi, diffusa quasi quotidianamente in un elevatissimo numero di istituti scolastici, di distribuire gli alunni in più classi, ove risulti assente il docente di riferimento, in violazione del diritto degli alunni allo studio;

un'ulteriore prassi diffusa è quella, altrettanto illegittima ad avviso degli interroganti, di far fronte alle supplenze tramite l'insegnante di sostegno, con grave nocumento per gli alunni diversamente abili, che restano privi della loro guida didattica;

l'adozione di tale prassi aggrava una situazione di inadeguatezza, già di per sé inaccettabile, rispetto ai gravi rischi per la sicurezza determinati dal sovraffollamento delle aule;

per far fronte ad una tale situazione sono state emanate note ministeriali di chiarimento e di regolamentazione del problema relativo alle supplenze brevi;

la nota ministeriale prot. n. 3545 del 29 aprile 2009, avente per oggetto «Finanziamenti alle scuole. Chiarimenti.», richiede che siano conferite supplenze brevi anche nel caso in cui la scuola abbia già esaurito sia l'assegnazione base sia l'integrazione entro il limite massimo del 50 per cento della somma corrispondente all'assegnazione base, assicurata in sede di formulazione delle indicazioni per la predisposizione del programma annuale, anche perché, come già rappresentato con la nota prot. 3338 del 25 novembre 2008, va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito, ferma restando l'esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile;

la normativa vigente per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino a un massimo di 15 giorni, mediante l'attribuzione ai docenti in servizio di un orario opzionale aggiuntivo di ulteriori 6 ore settimanali, con la qual cosa si è dimostrato impossibile risolvere il problema;

in tutti i casi in cui le suddette normative non si rivelano idonee a sopperire alle sostituzioni dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo (nota D.G. per il personale scolastico, uff. III prot. n. AOODGPER141991 del 6 ottobre 2009, avente per oggetto: supplenze temporanee personale docente);

tali note ministeriali sanciscono inequivocabilmente il riconoscimento della priorità della salvaguardia del diritto allo studio e, quindi, della nomina del personale in sostituzione del docente, in caso di assenza;

risulta piuttosto chiara l'incongruenza delle suddette note con le indicazioni riepilogative per il programma annuale del 2010 (nota ministeriale prot. n. 9537 del 14 dicembre 2009);

tra le indicazioni emerge quella secondo la quale le istituzioni scolastiche non possono iscrivere ulteriori importi a carico del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affermando esplicitamente, per ciò che concerne le supplenze brevi, che la possibilità di usufruire di nuovi finanziamenti, in via eccezionale, dovrà tenere conto del tasso di assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola e che potranno essere attribuite altre risorse, previa verifica dell'effettiva inderogabilità dell'ulteriore fabbisogno -:

se il Ministro interrogato intenda intervenire ritirando immediatamente la nota ministeriale prot. n. 9537 del 14 dicembre 2009, che, di fatto, pone i dirigenti scolastici nell'impossibilità di ottemperare alla prioritaria esigenza di non interrompere l'attività didattica, ed inoltre se intenda stabilire una volta per tutte l'irregolarità della prassi di divisione degli alunni nelle altre classi in assenza del docente di riferimento, in modo da stabilire in via definitiva e inequivocabile la priorità della salvaguardia del diritto allo studio e alla sicurezza. (3-01037)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

alunno

centro di ricerca

insegnante

istituto di istruzione

istruzione

istruzione secondaria

nomina del personale