Atto Camera
Interpellanza urgente 2-01186
presentata da
SALVATORE VASSALLO
mercoledì 7 settembre 2011, seduta n.514
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176), prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così amministrazione, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
il comma 21 dello stesso articolo prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, e le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
sull'applicabilità di tali disposizioni al caso dei passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario si è già espresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in risposta all'interpellanza urgente n. 2-01113 il 9 giugno scorso, chiarendo che tali passaggi devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito e che, non trattandosi peraltro di adeguamenti stipendiali automatici, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale;
l'interpellanza di cui sopra non citava tuttavia la situazione ancora più penalizzante in cui versano i ricercatori non confermati, per i quali un'interpretazione delle disposizioni succitate che sottoponga a blocco il passaggio dal primo al secondo anno considerandolo come adeguamento stipendiale automatico, determinerebbe effetti economici particolarmente iniqui; infatti il blocco degli adeguamenti stipendiali automatici incide in percentuali variabili ma all'incirca quantificabili in un 2-3 per cento della retribuzione, mentre un'eventuale mancata applicazione di quanto di disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, in merito ai ricercatori non confermati determinerebbe una penalizzazione di oltre il 20 per cento su un reddito già notevolmente basso, pari a circa 25.000 euro annui lordi;
l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, ha peraltro inteso fissare non una progressione stipendiale automatica, ma un diverso e specifico parametro per la determinazione del trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati, stabilendo che, a partire dal secondo anno, esso sia pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia di pari anzianità;
anche la fattispecie del passaggio dal primo al secondo anno dei ricercatori non confermati pare dunque rientrare nella categoria di quegli «eventi straordinari della dinamica retributiva», di cui parla il citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, i quali legittimano il riconoscimento di incrementi stipendiali pur in vigenza del blocco triennale;
la sperequata situazione economica dei ricercatori non confermati è stata peraltro riconosciuta dal legislatore all'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» laddove, nel delegare il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario, all'articolo 5 detta alcuni princìpi e criteri direttivi tra cui, alla lettera g), la «revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo»;
risulta dunque evidente che il blocco stipendiale avrebbe ragione d'essere applicato ai ricercatori non confermati, dopo il primo anno di attività, ove fosse data parallelamente applicazione alla delega citata, finalizzata appunto ad evitare che nel primo anno il trattamento economico sia significativamente più basso che per gli anni successivi;
in virtù di tali ragioni, alcuni atenei italiani hanno già garantito l'adeguamento stipendiale ai ricercatori non confermati nel passaggio dal primo al secondo anno; tuttavia la maggior parte delle università, a causa della scarsa chiarezza della norma e del comprensibile timore di incappare in sanzioni per danno erariale, è cautelativamente orientata per un'interpretazione a favore del blocco retributivo -:
se non ritenga che, in attesa dell'attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare per quanto previsto dalla lettera g), le università siano tenute o comunque possano dare applicazione al già citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, riguardo alla fissazione del trattamento stipendiale dei ricercatori universitari non confermati dopo il primo anno di attività pur in vigenza del blocco disposto all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010.
(2-01186)
«Vassallo, De Torre, Madia, Tocci, Gentiloni Silveri, Verini, Zaccaria, Bratti, Morassut, Motta, Gozi, Ghizzoni, Nicolais, De Pasquale, Lolli, Garofani, Lenzi, Mosca, Recchia, Andrea Orlando, Mogherini Rebesani, Rossomando, Arturo Mario Luigi Parisi, Coscia, Melis, Peluffo, Picierno, Lo Moro, De Biasi, Marchioni».