Atto Camera
Interpellanza urgente 2-00712
presentata da
ARTURO IANNACCONE
martedì 11 maggio 2010, seduta n.319
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
la società «Agenzia Defendini srl» lavora in Italia dal gennaio 2004, gestendo, per conto di «Equitalia Polis Spa» (ex Gest Line Spa), il servizio di notifica delle cartelle di pagamento;
per lo svolgimento della suddetta attività, la società si avvale della collaborazione di circa duemila persone a livello nazionale di cui mille nella sola Campania;
nel dicembre 2008, la società Equitalia Spa ha indetto una gara di appalto, per l'assegnazione delle suddette lavorazioni;
gara di appalto vinta dall'agenzia Defendini per avere presentato la migliore
offerta in termini economico/gestionali;
successivamente la commissione giudicatrice di Equitalia Spa ha rilevato, a suo parere, due presunte anomalie per le quali ha ritenuto di dovere escludere l'agenzia Defendini srl dalla gara;
contro tale decisione l'agenzia Defendini ha presentato ricorso al Tar del Lazio, avendo peraltro a suo favore una sentenza del Tar del Piemonte che si era espresso favorevolmente, per un caso analogo, su una delle due motivazioni di esclusione sollevate da Equitalia Spa;
nel mese di novembre, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dall'agenzia Defendini che ha avviato le procedure per il ricorso al Consiglio di Stato ed, in contemporanea, insieme ad altre società ha presentato ricorso al Tar contro Poste Italiane Spa per abuso di posizione dominante in considerazione del fatto che dal 2011 dovrebbe iniziare la liberalizzazione di tutto il servizio postale;
la corte di Cassazione con due sentenze: la prima n. 5305/99 che recita testualmente «... qualora nell'originale dell'atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione dell'atto deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla» e la seconda n. 14105/2000 dove, nell'escludere l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ha fatto leva sulla responsabilità, anche penale, dei messi notificatori che devono pertanto essere sempre identificabili;
in tal senso si sono mosse anche numerose sentenze delle commissioni tributarie, sia a livello centrale che provinciale, nonché la circolare del Ministero delle finanze n. 105/E del 22 maggio 2000;
nonostante ciò, anzi ignorando completamente quanto sentenziato, Equitalia Spa ha proceduto a bandire una gara nella quale propria la prima notifica viene assegnata a Poste Italiane e la seconda bandita a gara, nella quale la stessa Poste Italiane viene invitata risultandone in seguito aggiudicatrice;
nell'indizione della gara si è deciso di non fare riferimento a nessuna salvaguardia occupazione e sicuramente Poste Italiane non ha intenzione di inserire in organico i dipendenti di tutte le società che attualmente svolgono questo servizio;
recentemente il consiglio regionale della Campania ha votato, all'unanimità, un ordine del giorno a sostegno della tutela occupazionale dei lavoratori in oggetto -:
se non ritengano opportuno e urgente, alla luce della situazione sopra esposta nonché alle numerose sentenze che hanno decretato che le notifiche direttamente effettuate da Poste italiana sono illegittime, convocare un tavolo di confronto con Equitalia Spa e Poste italiane Spa al fine di arrivare ad una soluzione che metta al primo punto, all'ordine del giorno, la salvaguardia del posto di lavoro degli attuali addetti al servizio di notifica convocazione ancora più urgente stante sia l'età avanzata delle persone coinvolte che difficilmente ritroverebbero un proprio spazio all'interno del mercato del lavoro sia la localizzazione della maggior parte dei lavoratori che operano in un territorio già pesantemente afflitto da disoccupazione e precarietà.
(2-00712) «Iannaccone, Brugger, Sardelli, Belcastro, Milo».