ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00478

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 218 del 22/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/09/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 22/09/2009
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 22/09/2009
PORCINO GAETANO ITALIA DEI VALORI 22/09/2009
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 22/09/2009
PISICCHIO PINO ITALIA DEI VALORI 22/09/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Attuale delegato a rispondere: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE delegato in data 22/09/2009
Stato iter:
24/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/09/2009
Resoconto FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 24/09/2009
Resoconto CRAXI STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
 
REPLICA 24/09/2009
Resoconto FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/09/2009

SVOLTO IL 24/09/2009

CONCLUSO IL 24/09/2009

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00478
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 22 settembre 2009, seduta n.218

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per sapere - premesso che:




l'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dispone che le pensioni ordinarie per i funzionari direttivi dello Stato, già appartenenti alle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate dei cosiddetti ruoli ad esaurimento vanno liquidate «sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente», ora dirigente di seconda fascia;




trattasi di una norma speciale intesa a garantire un giusto risarcimento morale e materiale ai soggetti interessati che, pur dotati dei requisiti richiesti, non vennero a suo tempo inquadrati nei ruoli della dirigenza per carenza di posti disponibili e furono quindi gravemente discriminati rispetto ai loro ex colleghi direttivi che conseguirono tale inquadramento solo grazie alla loro maggiore anzianità di servizio;




detta norma, comportando un beneficio di natura pensionistica, è tuttora vigente nonostante la soppressione dei ruoli ad esaurimento avvenuta ad opera dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - trasfuso nell'articolo 69, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - con la contestuale conservazione ad personam delle relative qualifiche nei confronti dei rispettivi titolari;




atteso che gli effetti del citato articolo 73, comma 2, decorrono dal momento terminale del rapporto di servizio di detti soggetti, va da sé che, nel caso specifico, le voci retributive da prendere in considerazione per determinare la base pensionabile, non potendo corrispondere a quelle connesse allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, devono necessariamente riferirsi a tutti quegli emolumenti di natura fissa e ricorrente (nessuno escluso), la cui sommatoria rappresenta il trattamento economico fondamentale che l'ex primo dirigente percepisce in relazione alla sola qualifica posseduta, prescindendo dall'esercizio di tali funzioni;




dal punto di vista amministrativo, la materia è tuttora regolata dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 24 ottobre 2000 che viene in parte contestata, in quanto, pur avendo disposto che le pensioni in parola vanno commisurate - oltre che alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata al 30 novembre 1995 - al predetto trattamento economico fondamentale, ha tuttavia impropriamente omesso di includere in quest'ultimo, la parte fissa o minima della retribuzione di posizione dell'ex primo dirigente, che pure rappresenta una delle sue componenti essenziali. Prova ne sia che tale quota retributiva, corrisposta in ugual misura a tutti i dirigenti della medesima fascia, viene ad essi riconosciuta perfino nei casi di aspettativa o di distacco presso altra sede di servizio che comporti l'assenza temporanea delle funzioni dirigenziali;




ad ulteriore conferma che la parte fissa o minima della retribuzione di posizione rientra nel trattamento economico fondamentale dell'ex primo dirigente e, quindi, nella pensione del personale dei ruoli ad esaurimento, si possono anche citare, tra l'altro:




a) le norme di contrattazione collettiva vigenti in materia;



b) la Deliberazione n. 2/2004/P adottata il 26 febbraio 2004 dalla Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti;



c) alcune lettere ufficiali, particolarmente significative, facenti parte di una corrispondenza intercorsa in ordine alla materia, tra lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato;




sul piano giurisdizionale, si segnala inoltre che negli anni dal 2003 al 2007, sono state emesse ben tredici sentenze da parte delle competenti Sezioni regionali della stessa Corte dei Conti per il Lazio, la Lombardia, l'Abruzzo, la Sardegna, le Marche, la Liguria, il Molise e la Toscana, in base alle quali i ricorrenti (tutti ex funzionari dei ruoli ad esaurimento) hanno visto accogliere le proprie istanze con il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del loro trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile anche della retribuzione di posizione di parte fissa o minima, appunto perché ritenuta una delle componenti essenziali del trattamento economico fondamentale del dirigente. Una di queste sentenze (n. 271/2003 - Sez. Abruzzo) è stata anche oggetto di positivo apprezzamento da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato con lettera n. CS 24351/04 Sez. 7 del 17 maggio 2004;




si sono peraltro venute a creare, in tal modo, anche gravi difformità di trattamento tra soggetti che, pur essendo titolari del medesimo diritto e pur avendo rivestito durante la loro attività di servizio posizioni assolutamente identiche, percepiscono trattamenti pensionistici differenziati a seconda del modo con cui l'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, viene di volta in volta interpretato, in sede di giudizio, da questo o da quel magistrato contabile;




non si può non segnalare la recente Circolare n. 7/2008 del 17 luglio 2008, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel disporre in ordine alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti in attuazione dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha espressamente dichiarato che tra le voci del trattamento economico fondamentale dei dirigenti dell'Area I° (dirigenti ministeriali) rientra anche la retribuzione di posizione di parte fissa, contrariamente a quanto risulta dalla Circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, che invece la esclude, con conseguente riduzione, del tutto impropria, della base pensionabile dei rispettivi destinatari;




si è dunque determinata un'aberrante contraddizione tra due atti di indirizzo del medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica (la Circolare n. 12/2000 e la Circolare n. 7/2008) in ciascuno dei quali viene attribuita al trattamento economico fondamentale del dirigente (che è uno e uno solo per sua stessa definizione) una diversa composizione a seconda del motivo per cui esso viene preso in considerazione -:



se il Governo non intenda modificare la predetta Circolare n. 12/2000 al fine di prevedere in favore degli aventi diritto un trattamento pensionistico da commisurare, non solo alle voci retributive già indicate nella circolare stessa, ma anche a quella relativa alla retribuzione di posizione di parte fissa o minima.

(2-00478)
«Di Pietro, Donadi, Paladini, Porcino, Favia, Pisicchio».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contrattazione collettiva

controllo di bilancio

funzione pubblica

giurisdizione amministrativa

parita' di trattamento

pensionato

retribuzione del lavoro

salario