ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00125

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 50 del 16/09/2008
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 16/09/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 16/09/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/09/2008
Stato iter:
18/09/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/09/2008
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 18/09/2008
Resoconto ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 18/09/2008
Resoconto DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/09/2008

SVOLTO IL 18/09/2008

CONCLUSO IL 18/09/2008

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00125
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 16 settembre 2008, seduta n.050

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

in tempi non sospetti Vittorio Alfieri scriveva: «Tirannide indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzione delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che lo sopporta, è schiavo.»;

gli insegnamenti degli antichi non dovrebbero mai essere dimenticati ed anzi possono a buon diritto essere considerati sentinelle, campanelli di allarme, moniti per la salvaguardia di quei valori che devono essere sempre salvaguardati e difesi;

sulla natura della democrazia, sui suoi possibili sviluppi, evoluzioni, trasformazioni, ed eventualmente anche degenerazioni, l'Occidente riflette da sempre, ad esempio non può certo essere dimenticato l'ammonimento di Tocqueville proprio sulle possibili degenerazioni della democrazia moderna;

per chi ha a cuore la Democrazia e la Repubblica quale sua massima forma di espressione governativa, ragionare anche sui metodi di formazione del consenso non è affatto questione peregrina;

proprio i metodi di formazione del consenso democratico, in particolare il peso dei mezzi di informazione che lo determinano sono uno degli aspetti cruciali su cui le democrazie occidentali si stanno in questi anni interrogando, in un processo di analisi che va ben al di là dei nostri confini nazionali;

ogni singola scelta legislativa non può considerarsi estranea, svincolata da una determinata concezione della democrazia;

con la legge n. 85 del 2006, «Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione», il Parlamento ha fatto una scelta precisa che sottintende chiaramente ad una determinata concezione della democrazia, una concezione di democrazia debole;

in particolare si è voluto modificare l'articolo 283 del codice penale (come anche gli articoli 241 e 289) inserendo ai fini della punibilità la condotta violenta e contemporaneamente, abbattendo le sanzioni: all'articolo 283 (attentato contro la costituzione dello Stato) si prevede ora una pena non inferiore a 5 anni mentre prima era da 5 a 12 anni, all'articolo 241 (attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato) si prevede ora una pena non inferiore a 12 anni mentre prima era previsto l'ergastolo, all'articolo 289 (attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali) si prevede ora una pena da 1 a 5 anni, mentre prima era prevista una pena non inferiore a dieci anni;

in linea di principio generale si potrebbe anche comprendere la volontà di stigmatizzare la condotta violenta, scelta doverosa se si fosse trattato di considerarla come aggravante delle fattispecie in esame; facendone invece un requisito esclusivo le si attribuisce un carattere incongruamente restrittivo: in questo modo si esclude la rilevanza di altre forme di illiceità (abuso, usurpazione, frode, corruzione) molto spesso più utili allo scopo, come parte della dottrina ha evidenziato, della stessa violenza. Ciò, in particolare quando tali reati o più in generale il tentativo di indebolire la democrazia avvenga, come spesso accade, e la storia lo insegna, dall'interno piuttosto che dall'esterno, il requisito della violenza rispetto a tali reati meglio si attaglia alla minaccia esterna ignorando ogni forma di degenerazione quanto non di criminalità intranea ai meccanismi del sistema democratico;

a quanto pare chi oggi volesse mutare o tendere a mutare la costituzione dello Stato o la forma di Governo con la frode, o con abuso non commetterebbe più il reato di cui all'articolo 283;

a chi come i sottoscritti interpellanti si ispira ad una concezione liberale della democrazia appare chiaro come questa sia stata una scelta che ha inciso direttamente sulla tutela stessa del nostro ordinamento accedendo invece ad una concezione di «democrazia debole» -:

se non intenda adottare iniziative normative volte a ripristinare al più presto, nella loro forma originaria, nel rispetto dei valori autentici della Costituzione, il reato di attentato contro la costituzione dello Stato di cui all'articolo 283 del codice penale, il reato di attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato di cui all'articolo 241 del codice penale ed il reato di attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali di cui all'articolo 289 del codice penale.

(2-00125) «Di Pietro, Donadi».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione della legge

codice penale

democrazia

frode

istruzione

reato

regime politico

sanzione penale

violenza