Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Schema di contratto di programma 2007-2009 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa - Schema di Decreto n. 429 (art. 9 L. 21 dicembre 1996, n. 665) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 377 | ||||
Data: | 20/12/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
20 dicembre 2011 |
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n. 377/0 |
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Schema di
contratto di programma 2007-2009 tra
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Numero dello schema di decreto |
429 |
Titolo |
Schema di contratto di programma 2007-2009 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa |
Ministro competente |
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Norma di riferimento |
art. |
Numero di articoli |
20 |
Date: |
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presentazione |
30 novembre 2011 |
assegnazione |
7 dicembre 2011 |
termine per l’espressione del parere |
6 gennaio 2012 |
Commissione competente |
IX Trasporti |
La legge 21 dicembre
1996, n.
L’ENAV organizza ed eroga i servizi:
a) di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea e di informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme;
b) di meteorologia aeroportuale;
c) di informazione aeronautica;
d) di telecomunicazioni aeronautiche;
e) di radio-navigazione e radio-diffusione.
Svolge inoltre attività di promozione, studio e ricerca, di produzione cartografica, di formazione e addestramento del personale aeronautico specialistico, proprio o di terzi; provvede al controllo delle procedure operative e alla certificazione degli impianti.
L’attività svolta dall’ENAV è indirizzata con contratti di programma e di servizio ed è finanziata mediante le tariffe aeree di rotta e di terminale, corrisposte dai Vettori.
L’articolo 1 del contratto di programma precisa che quanto esposto tra le considerazioni in premessa va considerato parte integrante del contratto medesimo. Nel preambolo rileva, in particolare, il richiamo ad una necessaria flessibilità dell’assistenza al volo; il rispetto dei criteri di sicurezza, regolarità ed economicità da parte dell’ENAV; il riferimento alle tariffe per i servizi di assistenza, che sono determinate sulla base di coefficienti determinati annualmente sulla base di quanto previsto da apposite convenzioni internazionali.
In relazione a quest’ultimo punto, si evidenzia che, per il
triennio 2007-
L’articolo 2 definisce l’oggetto del contratto con riguardo alla regolazione dei rapporti tra ENAV e Stato, stabilendone la durata dal 01/01/2007 al 31/12/2009.
L’articolo 3 autorizza la revisione o integrazione del contratto su richiesta delle parti ovvero a seguito di atti normativi nazionali od internazionali.
L’articolo 4 individua i compiti dell’Ente con riferimento ai servizi istituzionali della navigazione aerea, richiamando in parte l’elencazione prevista dall’articolo 2, comma 2 della legge n. 665/1996, ed enucleando alcuni ulteriori compiti dovuti in particolare all’adesione ai programmi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e di Eurocontrol[1]. Definisce, altresì, le modalità attraverso si possa dar corso a interventi di potenziamento infrastrutturale, variazioni di capacità, livelli ed orari dei servizi aeroportuali da parte della Società.
L’articolo 5 disciplina gli obblighi di contabilità analitica e separata e della relativa certificazione.
L’articolo 6 reca i criteri tecnico operativi necessari nell’erogazione dei servizi istituzionali, al massimo livello di sicurezza, coordinando le esigenze di sicurezza nazionale e quelle di difesa aerea.
Gli articoli da
L’articolo 10
fissa gli obiettivi di sicurezza che
L’articolo 11 stabilisce l’obbligo di ENAV di garantire, nell’erogazione dei servizi aerei, requisiti di qualità conformati ai massimi standard europei. A tal fine, si fa riferimento a specifici indicatori, contenuti nell’Allegato G del contratto. L’ultimo comma dell’articolo 11 precisa che ENAV è tenuta ad inviare quotidianamente, ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia, i dati relativi ai ritardi rilevati da Eurocontrol, con indicazione delle relative cause.
L’articolo 12 detta disposizioni in materia di tariffe per i servizi svolti dall’ENAV per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
Si ricorda che la principale fonte di finanziamento dell’ENAV è costituita dalle tariffe corrisposte dai Vettori.
Esistono due tipologie di tariffe:
§ tariffa di terminale: relativa al servizio svolto al momento del decollo e dell’atterraggio. Si ottiene moltiplicando il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per il numero di unità di servizio prodotte dal volo, le quali sono direttamente proporzionali al peso dell’aeromobile;
§ tariffa di rotta: relativa al servizio svolto durante il sorvolo. Si ottiene moltiplicando il coefficiente unitario di tariffazione di rotta (CUT) per il numero di unità di servizio prodotte dal volo, le quali sono direttamente proporzionali al peso dell’aeromobile e alla distanza di percorrenza del volo.
I coefficienti unitari di tariffazione sono calcolati dividendo il costo dei servizi di competenza dell’ENAV per il numero totale delle unità di servizio prodotte.
L’articolo 11-sexies del D.L. n. 203/2005 ha disciplinato la rideterminazione dei coefficienti unitari di tassazione, secondo parametri di efficientamento dei costi (c.d. cost cap). Tale sistema è stato però applicato solo in parte nel contratto in esame, a causa della grave crisi economica che ha investito anche il settore aereo. In particolare la metodologia del cost cap è stata utilizzata solo per la determinazione delle tariffe CUT per l’anno 2009, rinviando la piena applicazione della suddetta metodologia al successivo contratto 2010-2012.
L’articolo 12 prevede inoltre che ENAV si impegni a pubblicare sul proprio sito web ai fini della redazione del successivo contratto, le informazioni necessarie alla revisione del sistema tariffario, con particolare riferimento a: ultimi due bilanci, proiezioni di traffico e stime dei costi, proposte per la remunerazione del capitale.
L’articolo 13 dispone che ENAV si impegni a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e dell’economia, un rapporto complessivo sulle attività dell’Ente, con particolare riferimento allo stato dei progetti indicati nell’allegato M, alle tendenze degli indicatori di sicurezza (allegato F) e di qualità (allegato G), alle raccomandazioni volte ad un miglioramento dei servizi, ed alle informazioni sulla situazione del personale.
L’articolo 14 prevede che le infrastrutture di competenza di ENAV debbano essere progettate e realizzate secondo criteri di compatibilità ambientale e architettonica.
L’articolo 15 reca l’impegno di ENAV a realizzare il piano di investimenti previsto dagli allegati B1, B2 e B4. Le priorità del piano di intervento infrastrutturale sono individuate nei collegamenti con gli aeroporti di interesse nazionale, e, in particolare, con gli HUB di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. L’articolo specifica i criteri di redazione del piano e le modalità con le quali dovrà essere trasmesso ai Ministeri ed agli altri enti interessati (ENAC, ANSV, Aeronautica militare).
L’articolo 16 precisa che la posizione dell’ENAV nelle riunioni internazionali, ove si discuta in materia di traffico aereo generale, deve essere coordinata con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con l’ENAC. Prevede inoltre che l’ENAV prenda parte ad iniziative e programmi internazionali di interesse strategico nei settori della navigazione aerea.
L’articolo 17 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e trasporti il compito di monitoraggio sul coretto adempimento del contratto da parte di ENAV. A tal fine, l’ente deve fornire ogni utile informazione, e la relativa documentazione, concernente la propria attività.
L’articolo 18 prevede la possibilità che ENAV fornisca altri servizi - diversi da quelli indicati dall’articolo 4 - ad imprese, enti ed istituzioni, nell’ambito delle attività comprese nell’oggetto sociale. L’ENAV cura la conduzione tecnica e la manutenzione dei sistemi e degli impianti per i servizi della navigazione aerea, mediante la propria partecipata Techno Sky srl, con la quale vengono stipulati appositi contratti di servizio.
L’articolo 19 concerne le procedure di arbitrato per la soluzione di controversie insorte fra le parti contraenti.
L’articolo 20, infine, prevede per ENAV obblighi di trasparenza, disponendo che l’ente debba pubblicare sul proprio sito entro il 31 dicembre di ciascun anno informazioni circa il livello dei servizi forniti e le statistiche sulla quantità di traffico aereo assistito sul quale viene erogato il servizio di navigazione aerea.
Allo schema sono allegati la relazione illustrativa e gli allegati tecnici (da A a O).
Il contenuto del contratto di programma è individuato dall’articolo 9 della legge n. 665/1996.
Il contratto di programma:
a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, stabilendo i corrispettivi economici e le relative modalità di erogazione;
b) definisce gli obiettivi, gli standard, le modalità e i tempi di adeguamento relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standard è correlato alla variazione delle tariffe e ad eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;
c) definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi;
d) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.
Il contratto di programma ha durata triennale. A tal proposito si evidenzia che, a decorrere dall’entrata in vigore della citata legge n. 665/1996, sono stati stipulati:
§ un primo contratto di programma, relativo al secondo semestre 2000, approvato con delibera CIPE n. 64 del 22 giugno 2000;
§ un secondo contratto di programma, relativo al triennio 2004-2006, approvato con delibera CIPE n. 86 del 1° agosto 2008 e stipulato il 10 novembre 2009. Nel contratto si dà atto che l’ENAV ha svolto la propria attività istituzionale, senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 2001 sino alla data di definizione del contratto stesso.
Il ritardo nel rinnovo del contratto di programma per il triennio 2007-2009, come si legge nella relazione illustrativa, è stato causato dall’ampio e serrato confronto dialettico fra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ENAV in ordine alla percentuale di efficientamento da prevedersi in contratto, ai fini dell’applicazione del cost cap.
Si segnala infine che sullo schema di contratto di programma in esame è stato espresso parere favorevole, con condizioni, da parte del CIPE (deliberazione n. 66 del 22 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2011, S.O. n. 195).
Il citato articolo 9 della legge n. 665/1996 prevede che il contratto di programma sia stipulato dal Presidente dell’ENAV, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ente, da una parte, e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, dall’altra.
Le competenti Commissioni parlamentari devono esprimere il proprio parere sullo schema di contratto entro trenta giorni dalla richiesta. Allo scadere del termine lo schema si intende favorevolmente valutato.
L’articolo 15, comma 7, conformemente a quanto disposto dall’articolo 11-undecies, comma 2, del D.L. n. 203/2005, prevede che l’ENAV proceda alla consultazione delle Associazioni dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali sul piano degli investimenti.
Si segnala che
Servizio Studi – Dipartimento Trasporti |
( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: TR0321a
[1] Si ricorda che l’Italia ha aderito alla Convenzione Eurocontrol e agli atti internazionali successivi a seguito della legge di autorizzazione 20 dicembre 1995, n. 575 (tali convenzioni sono entrate in vigore nel nostro ordinamento il 1° aprile 1996). Scopo della Convenzione è il rafforzamento della cooperazione nel settore della navigazione aerea attraverso la creazione di un’apposita organizzazione (Eurocontrol) alla quale, fra l’altro, ciascun paese contraente, su richiesta, può affidare la fornitura e l’esercizio (totale o parziale) delle installazioni e dei servizi di circolazione aerea.