Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo - Schema di D.Lgs. n. 375 (art. 1, comma 3 L.4 giugno 2010, n. 96) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 375/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 325
Data: 05/07/2011
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   INCIDENTI NAVALI
L 2010 0096   TRASPORTI MARITTIMI
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
L N. 96 DEL 04-GIU-10     

SIWEB

 

5 luglio 2011

 

n. 325/0

 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2009/18/CE in materia di inchieste
sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo

Schema di D.Lgs. n. 375
(art. 1, comma 3 L.4 giugno 2010, n. 96)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

375

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE

Norma di delega

art. 1, comma 3, L.4 giugno 2010, n. 96

Numero di articoli

18

Date:

 

presentazione

17 giugno 2011

assegnazione

17 giugno 2011

termine per l’espressione del parere

27 luglio 2011

termine per l’esercizio della delega

15 settembre 2011

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Rilievi di altre Commissioni

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

V Commissione (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di decreto, composto di 18 articoli, reca attuazione della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzata a mantenere un elevato livello di sicurezza generale nel settore del trasporto marittimo.

L’articolo 1 enuncia le finalità del presente schema di decreto in ottemperanza agli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/18/CE, volti, in particolare, al miglioramento della sicurezza della navigazione marittima e alla prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza sui sinistri ed incidenti marittimi, nonché alla determinazione di procedure e metodologie di esecuzione delle predette inchieste e di valorizzazione delle risultanze delle indagini, al fine di delineare proposte di modifica della normativa tecnica per accrescere le condizioni di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, nonché di protezione dell'ambiente marino e costiero. Viene precisato tuttavia che le inchieste svolte sulla base della disciplina contenuta nel presente decreto non riguardano la determinazione di responsabilità.

L’articolo 2 individua l’ambito di applicazione del decreto legislativo in esame, prevedendo che le inchieste dovranno riguardare i sinistri e gli incidenti marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale, ovunque occorsi, oppure quelli che si verificano nel mare territoriale o nelle acque marittime interne dello Stato o anche quelli che incidono su altri interessi rilevanti dello Stato. Sono espressamente esclusi i sinistri e gli incidenti marittimi che coinvolgono solo alcune tipologie di navi espressamente elencate.

L’articolo 3 reca la definizione di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto legislativo.

L’articolo 4 disciplina l’Organismo investigativo sui sinistri marittimi, attribuendo tale denominazione e le connesse funzioni all’attuale Commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi posta alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la predetta Commissione, istituita dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 28/2001 che ha integrato il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima aggiungendo l’articolo 466-bis, opera presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di monitoraggio dei sinistri marittimi e di proposta di modifica delle regole tecniche o normative per il miglioramento della sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino. Il comma 3 del predetto articolo 466-bis prevede che essa siaformata da quattro ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, da due dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da un esperto designato dal Ministero dell’ambiente. Ai fini dell’istituzione del predetto Organismo, il successivo articolo 18 dello schema prevede la pressoché integrale abrogazione del citato articolo 466-bis, facendo salvo esclusivamente il comma 1 (che istituisce la predetta Commissione centrale da far confluire nel nuovo Organismo investigativo), nonché il sopra illustrato comma 3, fino all’emanazione del nuovo regolamento che ne disciplinerà struttura organizzativa e composizione ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,della legge n. 400/1988.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva, l’Organismo investigativo è  indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale rispetto a qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli. L’Organismo accerta e verifica le cause e le circostanze dei sinistri e degli incidenti marittimi. Come già accennato, la sua struttura organizzativa e composizione saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. In ogni caso potranno essere utilizzate esclusivamente unità di personale già in servizio e strutture esistenti nell’ambito del Ministero; è prevista la possibilità di avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, di corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate sulla base di apposite convenzioni, nonché di consulenti, iscritti nell’elenco, istituito dall’Organismo stesso, di esperti in materia di sicurezza e navigazione marittima, indipendenti dalle industrie navali e dalle imprese armatoriali.

In proposito la relazione tecnica allegata al provvedimento sottolinea precisa che il ricorso alla figura dei consulenti esterni potrà avvenire solo in caso di disponibilità di risorse da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituendo lo stesso una facoltà e non un obbligo.

L’articolo 5 disciplina i poteri d’indagine e l’attività dell’Organismo stabilendo che, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e del segreto delle attività di indagine, tali attività siano condotte in modo tempestivo, senza pregiudizio per la celerità degli accertamenti che sono volti ad acquisire dati, notizie ed informazioni rilevanti per l'inchiesta di sicurezza. Ai sensi dell’articolo 6, l’inchiesta di sicurezza sulle cause e sulle circostanze tecniche di sinistri ed incidenti marittimi deve essere indipendente nelle finalità rispetto alle indagini di polizia giudiziaria o di altro tipo condotte parallelamente per determinare eventuali responsabilità dell'evento. Il personale preposto all’attività investigativa ha l’obbligo di segretezza in relazione ad ogni informazione che risulti assunta in occasione dell'inchiesta di sicurezza.

L’articolo 7definisce i casi di avvio obbligatorio dell’inchiesta di sicurezza qualora si verifichino sinistri marittimi molto gravi e, contestualmente, vi sia il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro; ovvero se il sinistro si verifichi nel mare territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato come definite nell'UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro; ovvero, infine, se il sinistro incida su un rilevante interesse nazionale, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte.In caso di sinistri gravi, l'Organismo investigativo è chiamato ad effettuare una valutazione preliminare dei fatti e delle circostanze dell'evento per l'attivazione formale di una inchiesta di sicurezza, dovendo notificare presso la banca dati europea per i sinistri marittimi le ragioni per cui si ritenga di non avviare l'inchiesta di sicurezza.

L’articolo 8 dispone l’attivazione da parte dell'Organismo investigativo di specifiche procedure di collaborazione gratuite tra Stati, al fine di evitare che per uno stesso sinistro o incidente marittimo siano avviate dagli Stati membri coinvolti più inchieste parallele. Tali procedure sono volte a definire le modalità di partecipazione di ogni altro Stato che sia titolare di interessi rilevanti, nonchè l’accordo sull'individuazione dello Stato titolare dell'inchiesta. L'Organismo collabora con l'omologo Organismo investigativo, nel caso di inchieste che coinvolgono interessi di altri Stati membri, anche con riferimento allo scambio ed al conferimento di ogni elemento probatorio connesso all'evento, assicurando la massima cooperazione per agevolare l'accesso ad ogni fonte di prova disponibile, inclusa l’audizione di testimoni.

L’articolo 9 detta normea tutela della riservatezza disponendo il divieto di divulgare, per finalità diverse, atti e documenti relativi all'inchiesta e stabilendo inoltre l’esclusione dal diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 241/1990. Tali divieti sono derogabili in casi eccezionali dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento motivato, se la divulgazione si renda necessaria per l'attuazione di un interesse pubblico dello Stato ritenuto prevalente rispetto alle finalità proprie del decreto.

L’articolo 10prevede che l'Organismo investigativo partecipi alla realizzazione di un sistema di cooperazione permanente con i corrispondenti organismi degli altri Stati membri, per l’individuazione dei metodi e delle procedure diretti a migliorare le attività di investigazione, in linea con le finalità del provvedimento in esame.

L’articolo 11 prevede la cooperazione dell'Organismo investigativo con i Paesi terzi, titolari di interessi rilevanti, i quali, previo accordo, sono ammessi in qualsiasi fase del procedimento a partecipare all'inchiesta di sicurezza.

L’articolo 12 stabilisce l’obbligo degli armatori e dei comandanti di unità navali, comprese quelle di bandiera estera, di collaborare con gli investigatori durante l'attività d'indagine, di rendere disponibile qualunque fonte di potenziale prova, nonché favorire l'accesso a qualunque locale della nave ed al relativo armamento. L’obbligo viene esteso: agli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico o al viaggio; al cantiere navale che ha costruito la nave; alle imprese che hanno realizzato o partecipato all'armamento della nave; ai componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri;    a qualunque altro soggetto che, a giudizio dell'investigatore, possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta.L’articolo 13 stabilisce che il comandante della nave, l'equipaggio e gli altri soggetti che soggiacciono all’obbligo di collaborazione con gli investigatori, nonché chiunque sia venuto a contatto con fonti di prova rilevanti ai fini della individuazione delle cause dell'evento, hanno l'obbligo di: a) preservare le informazioni provenienti da carte nautiche, libri di bordo, registrazioni elettroniche, magnetiche e cassette video nonché le informazioni provenienti dai dispositivi di registrazione dei dati di viaggio (VDR) e da altri apparecchi elettronici, riguardanti il periodo precedente, concomitante e successivo all'evento; b) impedire che tali informazioni siano cancellate o, comunque, alterate; c) prevenire l'alterazione di qualsiasi altra dotazione, attrezzatura, dispositivo o di locali della nave rilevanti ai fini deIl’inchiesta;  d) agire tempestivamente per raccogliere e conservare gli elementi di prova o favorire la raccolta e la conservazione degli elementi di prova da parte dell’investigatore.

L’articolo 14 prevede che le inchieste effettuate diano luogo alla pubblicazione di un rapporto, redatto secondo un modello conforme all'allegato l del decreto, da pubblicare entro 12 mesi dalla data del sinistro, con le relative conclusioni e le raccomandazioni a fini preventivi. E’ prevista altresì la possibilità di redigere in taluni casi rapporti a carattere provvisorio e semplificato. L'Organismo investigativo è chiamato in ogni caso ad inviare alla Commissione europea copia di tali rapporti. Esso deve comunque tenere conto delle osservazioni tecniche diffuse dalla Commissione europea sulle modalità di redazione dei rapporti finali.

L’articolo 15 prevede che l'Organismo investigativo trasmetta le proprie raccomandazioni di sicurezza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affinché lo stesso adotti i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle citate raccomandazioni, ivi compresa l'emanazione di avvisi urgenti, questi ultimi previsti al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri.

L’articolo 16 reca la clausola di salvaguardia finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 17 dispone circa le sanzioni amministrative pecuniarie previste per coloro che contravvengono a talune disposizioni del decreto. In particolare, le predette sanzioni variano: da un importo di 500 euro fino a 3.000 euro, a carico di coloro che contravvengano ai divieti ovvero non rispettino gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9; da un importo di 1.500 euro fino a 10.000 euro, a carico di coloro che vìolino gli obblighi di collaborazione di cui all'articolo 12; da un importo di 750 euro fino a 6.000 euro, a carico di coloro che contravvengano agli obblighi di protezione delle prove di cui all'articolo 13.

L’articolo 18, infine, oltre a prevedere, come sopra accennato, la pressoché integrale abrogazione dell’articolo 466-bis delregolamento di attuazione del codice della navigazione marittima che istituisce la Commissione centrale d’indagine sui sinistri marittimi (la quale verrà assorbita nel nuovo Organismo investigativo istituito dal presente schema di decreto legislativo), nonché l’abrogazione dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 196 del 2005 di attuazione della direttiva 2002/59/CE che prevede l'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale in materia di indagini sui sinistri, stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possano essere modificati ovvero integrati gli allegati, le definizioni e i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti dell'IMO (International Maritime Organization) contenuti nello schema di decreto in esame, per adeguarli ai nuovi provvedimenti di natura tecnica dell'Unione europea o dell'IMO, che siano nel frattempo entrati in vigore e che siano stati integrati dalla Commissione europea nella direttiva 2009/18/CE.

 

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegati: la relazione illustrativa, la relazione tecnica, la relazione tecnico-normativa, l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e il “visto” del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria per il 2009), che conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi.

In particolare la direttiva oggetto di recepimento è contenuta nell’allegato B, ed è quindi prevista l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere, senza che siano stati espressi i pareri, i decreti possono comunque essere emanati.

Ai sensi del comma 1 il decreto legislativo deve essere adottato entro il termine previsto per il recepimento della direttiva, che, in questo caso, è fissato al 17 giugno 2011. Il comma 3 prevede che, qualora, come in questo caso, il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare (27 luglio 2011) venga a spirare in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente (18 maggio 2011) la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine sia prorogato di 90 giorni. Il termine è quindi fissato al 15 settembre 2011.

La legge n. 96/2010 non detta specifici principi o criteri direttivi per il recepimento della direttiva oggetto del presente schema.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le misure previste dallo schema di decreto provvedimento sono finalizzate all’adempimento di obblighi comunitari, e pertanto il provvedimento rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera a) Cost.

Quanto al contenuto, rilevano gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, entrambi attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera h) e lettera s), Cost.)

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema di decreto provvede a recepire nell’ordinamento la direttiva 2009/18/CE, in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nell’ambito della politica marittima integrata dell’UE basata su un approccio intersettoriale che coinvolge tutte le politiche attinenti al mare, il 21 ottobre 2010 la Commissione europea ha presentato una tabella di marcia (COM(2010)584) per la creazione di un sistema di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell’UE. Nelle intenzioni della Commissione il miglioramento della cooperazione ai fini dello scambio di dati permetterebbe di affrontare in modo più efficiente ed immediato le emergenze che si verificano in mare come incidenti e fuoriuscite di petrolio, migliorando la prevenzione e le capacità di risposta.

Il 16 giugno 2011 il Consiglio trasporti ha adottato un orientamento generale sulla proposta di regolamento (COM(2010)611) volta ad estendere le competenze dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) in particolare per quanto riguarda gli interventi in caso di inquinamento provocato da petrolio e maggiori compiti di controllo del traffico marittimo, l’assistenza tecnica ai paesi che fanno parte della politica di vicinato dell’UE, lo sviluppo e l’attuazione delle politiche marittime dell’UE e una maggiore partecipazione alle attività di ricerca. La proposta è in attesa della prima lettura del Parlamento europeo prevista per il 24 ottobre 2011, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4, comma 2, prevede l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione della struttura organizzativa e della composizione dell’Organismo investigativo.

 

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 18 dello schema provvede all’abrogazione di disposizioni non compatibili con la nuova normativa.

 

 

 


 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.it

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File: TR0285a.doc