Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 118/2008 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo - Schema di D.Lgs. n. 176 - Esito dei pareri al Governo
Riferimenti:
SCH.DEC 176/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 162
Data: 29/06/2010
Descrittori:
CONTROLLORI DI VOLO   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
LICENZE     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
L N. 13 DEL 06-FEB-07     

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

 

Modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 118/2008 recante attuazione
della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria
dei controllori del traffico aereo

Schema di D.Lgs. n. 176

 

 

n. 162

 

29 giugno 2010

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0165.doc

 


INDICE

§      Premessa  1

§      Testo a fronte fra lo schema n. 176 e il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 68  3

Pareri delle Commissioni parlamentari

§      Camera dei deputati: IX Commissione – 16 febbraio 2010  11

§      Camera dei deputati: XIV Commissione – 16 febbraio 2010  15

§      Camera dei deputati: V Commissione – 26 gennaio 2010  17

 

§      D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 68 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione  della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo.19

 

 

 


Premessa

 

 


Lo schema di decreto legislativo n. 176, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 118/2008, di attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo, è stato assegnato, l’11 gennaio 2010, alla IX Commissione (Trasporti) della Camera. E’ stato inoltre richiesto il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e della V Commissione (Bilancio), per quanto riguarda le conseguenze di carattere finanziario.

La Commissione Trasporti ha concluso l’esame dello schema di decreto il 16 febbraio 2010, esprimendo parere favorevole con osservazioni e condizione. In pari data, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con condizione.

La Commissione Bilancio aveva già espresso il proprio parere favorevole il 26 gennaio 2010.

Al Senato lo schema è stato assegnato alla 8° Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), che ha espresso parere favorevole condizionato[1] il 23 febbraio 2010. Sempre al Senato lo schema è stato esaminato dalla 1° Commissione (Affari Costituzionali), che ha formulato osservazioni non ostative il 9 febbraio 2010, e la 14° Commissione (Politiche dell’Unione europea), che ha espresso osservazioni favorevoli con rilievo il 16 febbraio 2010.

Il decreto legislativo n. 68 dell’8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2010, ha recepito quasi integralmente le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari.

 


Testo a fronte fra lo schema n. 176 e il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 68

Il presente testo a fronte reca, nella prima colonna, lo schema di decreto legislativo n. 176, presentato al Parlamento per il prescritto parere, nella seconda colonna, il testo delle osservazioni e delle condizioni delle Commissioni parlamentari[2] della Camera dei deputati riferite alle corrispondenti parti dello schema e, nella terza colonna, il testo del relativo decreto legislativo. Nella prima e nella terza colonna sono evidenziate in neretto le differenza tra i due testi.

 

 

Schema di D.Lgs. n. 176

(sottoposto a parere parlamentare)

 

 

Parere delle Commissioni
della Camera dei deputati

 

 

D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 68

(G.U. 10 maggio 2010, n. 107)

 

 

 

Art. 1
(Disposizioni correttive)

 

Art. 1
(Disposizioni correttive)

 

 

 

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

1. Identico:

3-bis. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave, l’Ente fornitore dei servizi di traffico aereo può disporne la sospensione cautelare dall’impiego operativo.”.

all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: «, l'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo» con le seguenti: «ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo, l'Ente medesimo»

“3-bis. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo può disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo.”.

 

 

 

2. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

 

2. Identico:

“4.La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall’ENAC, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo.

all'articolo 1, comma 2, sostituire il capoverso comma 4, con il seguente: «4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC per un periodo non superiore a sei mesi, quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo»

con riferimento all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 4, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero, su proposta dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo, quando sussista ragionevole dubbio in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo»

 

XIV Politiche unione europea:

all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero quando sia in dubbio la sua competenza»

“4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo.

5. La licenza è revocata in caso di:

 

5. Identico:

a)              accertamento di grave negligenza professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;

 

a)              accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;

b)              violazione dolosa o gravemente colposa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «o gravemente colposa»;

b)              violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

c)              condotte che hanno determinato l’applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell’arco di due anni.”.

 

c)              identica.

 

 

 

3. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

 

3. Identico:

5-bis. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l’ENAC provvede alla contestazione degli addebiti.

 

5-bis. Identico.

5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5 bis, possono presentare memorie difensive.

 

5-ter. Identico.

5-quater. Con apposito regolamento dell’ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.

 

5-quater. Identico.

5-quinquies. A seguito dell’esercizio della facoltà di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l’ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l’audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l’addebito, l’ENAC dispone l’archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l’addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.

 

5-quinquies. Identico.

5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all’interessato e comunicati all’ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

 

5-sexies. Identico.

5-septies. Per il personale militare, l’ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell’Aeronautica militare. L’ENAC, nell’attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento sono definite nell’ambito degli atti d’intesa di cui all’articolo 6, comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell’Aeronautica militare.

 

5-spties. Identico.

5-octies. Per il personale civile, l’ENAC acquisisce, prima della definizione del procedimento sanzionatorio, il parere tecnico dell’Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

all'articolo 1, comma 3, sostituire il capoverso comma 5-octies con il seguente: «Per il personale civile, l'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo»

5-octies. Per il personale civile, l'ENAC nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-nonies. Ai fini dell’applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilità dall’articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.”

 

5-nonies. Identico

 

 

 

4. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

4. Identico.

3. La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, secondo le modalità stabilite dall’ENAC con proprio regolamento.”.

 

 

 

 

 

Art. 2
(Disposizioni finali)

 

Art. 2
(Disposizioni finali)

 

 

 

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Identico

 

 

 

2. L’ENAC provvede ai compiti di cui al presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 


Pareri delle Commissioni parlamentari


 

Camera dei deputati: IX Commissione – 16 febbraio 2010

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (Atto n. 176).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo (atto n. 176),

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame interviene sulle fattispecie di sospensione e revoca della licenza di controllore del traffico aereo e stabilisce le procedure di contestazione delle violazioni sanzionabili da parte dell'ENAC;

la direttiva comunitaria 2006/23/CE, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 118 del 2008, modificato dallo schema di decreto in esame, risponde ai principi della cosiddetta «just culture» ovvero, secondo la definizione proposta dall'ICAO, «una cultura nella quale gli operatori di prima linea od altri non vengano puniti per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate, che siano proporzionali alla loro esperienza ed addestramento, ma nella quale non sono tollerate colpe gravi, violazioni intenzionali o atti dolosi»;

la just culture è pertanto rivolta a promuovere tutti gli strumenti che, anche attraverso una adeguata raccolta delle informazioni, possano favorire la prevenzione degli incidenti e inconvenienti aeronautici, valorizzando la professionalità degli operatori e intervenendo con misure sanzionatorie soltanto in caso di violazioni dolose o negligenza professionale;

appare opportuno quindi che nell'ambito del sistema di controllo del traffico aereo sia riconosciuta l'efficacia delle segnalazioni degli eventi aeronautici finalizzate a rafforzare i sistemi di sicurezza e prevenire i futuri incidenti ed inconvenienti e siano adottate tutte le misure che agevolino il più ampio utilizzo di tali strumenti, assicurando che, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di eventi nel settore dell'aviazione civile, l'istituzione di un sistema di segnalazioni venga attuata al solo fine di prevenzione e non sia tesa a determinare colpe o responsabilità;

rilevato che la direttiva 2006/23/CE è stata abrogata dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, per cui le disposizioni della direttiva medesima e le relative norme di recepimento nell'ordinamento nazionale continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione della regolamentazione comunitaria attuativa di cui al'articolo 8-quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009;

 

per quanto attiene specificamente alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, valutato che:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, che inserisce il comma 3-bis all'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di prevedere la facoltà per l'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo di disporre la sospensione cautelare dall'impiego operativo di un controllore di volo anche nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio da parte dell'Ente medesimo in ordine alla competenza professionale del controllore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 2006/23/CE;

con riferimento all'articolo 1, comma 2, per la parte che sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di prevedere la facoltà per l'ENAC di disporre la sospensione della licenza, delle abilitazioni e delle specializzazioni sulla base di una valutazione discrezionale della gravità della condotta riconducibile alla fattispecie prevista dal comma medesimo; per la medesima ragione appare altresì opportuno sopprimere il termine minimo di sospensione, fissato dallo schema in esame in un mese;

con riferimento all'articolo 1, comma 2, per la parte che sostituisce il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di sopprimere, tra le cause che determinano la revoca della licenza, la violazione gravemente colposa della normativa relativa al controllo del traffico aereo, in considerazione del fatto che la negligenza grave, che determini il verificarsi di un incidente, costituisce causa di revoca ai sensi della lettera a) del medesimo comma;

con riferimento all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui inserisce il comma 5-octies all'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di uniformare, laddove è possibile, la disciplina della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio per il personale civile a quanto previsto per il personale militare, prevedendo che, nel caso del personale civile, l'ENAC, oltre ad acquisire il parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di navigazione aerea, venga affiancato da un funzionario esperto di quest'ultimo Ente,

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: «, l'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo» con le seguenti: «ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo, l'Ente medesimo»;

2) all'articolo 1, comma 2, sostituire il capoverso comma 4, con il seguente: «4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC per un periodo non superiore a sei mesi, quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo»;

3) all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «o gravemente colposa»;

4) all'articolo 1, comma 3, sostituire il capoverso comma 5-octies con il seguente: «Per il personale civile, l'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo»;

 

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 4, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero, su proposta dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo, quando sussista ragionevole dubbio in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo».



Camera dei deputati: XIV Commissione – 16 febbraio 2010

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (Atto n. 176).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (atto n. 176);

considerato che:

1) l'articolo 4, comma 4, della direttiva 2006/23/CE prevede che le licenze, le abilitazioni e le specializzazioni in materia di controllo del traffico aereo possano essere sospese quando sia in dubbio la competenza del controllore del traffico aereo o in caso di negligenza professionale mentre l'articolo 1, comma 2, capoverso comma 4 del provvedimento prevede la sospensione solo nel caso di negligenza professionale;

2) la disposizioni della direttiva 2006/23/CE, che pure è stata abrogata dall'articolo 2 del regolamento CE n. 1108 del 2009, continuano comunque ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle misure in materia di rilascio, modifica, sospensione o revoca delle licenze di controllo aereo di cui al paragrafo 10 dell'articolo 8-quater del regolamento CE n. 216 del 2008, che dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2012;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero quando sia in dubbio la sua competenza».



Camera dei deputati: V Commissione – 26 gennaio 2010

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (Atto n. 176).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

 

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le nuove previsioni relative alla procedura di contestazione degli addebiti introdotte dal provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto disciplinano l'attività istruttoria che l'ENAC già svolge a norma del decreto legislativo n. 118 del 2008;

l'ente fornitore dei servizi di traffico aereo preposto alla formulazione del parere tecnico di cui al comma 5-septies è da individuarsi nell'Enav S.p.A., società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

 

VALUTA FAVOREVOLMENTE

 

lo schema di decreto legislativo.



D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 68
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione
della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo.

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2010, n. 107

 

 

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

 

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994;

 

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, concernente l'attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;

 

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di attuazione della citata direttiva 2006/23/CE;

 

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

 

Articolo 1  Disposizioni correttive

 

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo può disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo.».

 

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo.

5. La licenza è revocata in caso di:

a)             accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;

b)             violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

c)             condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.».

 

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede alla contestazione degli addebiti.

5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-bis, possono presentare memorie difensive.

5-quater. Con apposito regolamento dell'ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.

5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.

5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-septies. Per il personale militare, l'ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'articolo 6, comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.

5-octies. Per il personale civile, l'ENAC nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.».

 

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, secondo le modalità stabilite dall'ENAC con proprio regolamento.».

 

 

Articolo 2  Disposizioni finali

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

2. L'ENAC provvede ai compiti di cui al presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 


 



[1]     Le condizioni e l’osservazione della 8° Commissione del Senato corrispondono a quelle espresse dalla IX Commissione della Camera.

[2]     Laddove non è diversamente indicato, ci si riferisce al parere della IX Commissione Trasporti.