Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasportatore - Schema di D.Lgs. n. 48 - (art. 1, co. 1, 3 e 4, L. n. 32/2005 e art. 22-septies, D.L. n. 248/2007) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 48/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 43
Data: 25/11/2008
Descrittori:
AUTOTRASPORTI   PRIVATIZZAZIONI
TRASPORTO DI MERCI     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 32 DEL 01-MAR-05   DL N. 248 DEL 31-DIC-07

Casella di testo: Atti del Governo25 novembre 2008                                                                                                                           n. 43/0

Liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasportatore

Schema di D.Lgs. n. 48
(art. 1, co. 1, 3 e 4, L. n. 32/2005
e art. 22-septies, D.L. n. 248/2007)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

48

Titolo

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore

Norma di delega

art. 1 L. n. 32/2005 e art. 22-septies D.L. n. 248/2007

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione

10 novembre 2008

assegnazione

12 novembre 2008

termine per l’espressione del parere

12 dicembre 2008

termine per l’esercizio della delega

31 dicembre 2008

Commissioni competenti

IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio) per le conseguenze di carattere finanziario, da formulare entro il 27 novembre 2008

 

 


Contenuto

Lo schema in esame novella il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore“. Il decreto legislativo si compone di due capi: il Capo I, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, comma 1, lett. b), della legge n. 32/2005[1], ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi; mentre il Capo II, emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 62/2005[2], ha per oggetto il recepimento della direttiva 2003/59/CE[3] sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri.

I due articoli di cui si compone lo schema in esame modificano rispettivamente il Capo I e il Capo II del D.Lgs. n. 286/2005.

Come si legge nella relazione illustrativa, i correttivi proposti dal presente schema recepiscono le proposte formulate dagli operatori del settore, in sede di esame dell’impatto della liberalizzazione tariffaria sul mercato dell’autotrasporto, esame effettuato nell’ambito della Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica.

Il comma 1 dell’articolo 1 novella l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 286/2005, prevedendo che il contratto di trasporto di merci su strada, stipulato di regola in forma scritta, deve avere data certa. La relazione evidenzia che tale modifica è diretta a prevenire il fenomeno della “retrodatazione dei contratti”, ostativo all’individuazione di responsabilità per le infrazioni commesse durante le operazioni di trasporto.

Il comma 2 inserisce tra gli elementi essenziali dei contratti di trasporto stipulati in forma scritta l’indicazione dei tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata. Questa indicazione, secondo quanto riportato dalla relazione, è finalizzata ad indurre le parti a concordare i suddetti tempi e a stabilire, consensualmente, un eventuale compenso aggiuntivo, da corrispondersi in caso di eccessive attese del trasportatore, riconducibili a responsabilità del conducente.

Il comma 3 dell’articolo 1 introduce un nuovo articolo al D.Lgs. n. 286/2005, l’articolo 7-bis, che istituisce la scheda di trasporto, finalizzata al conseguimento di maggiori livelli di sicurezza stradale e a favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto. La scheda, che è compilata dal committente e deve essere conservata dal vettore a bordo dei veicolo, può essere sostituita da copia del contratto di trasporto in forma scritta o da altra documentazione considerata equivalente, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui appresso.

Nella scheda devono figurare i dati relativi ai soggetti coinvolti nel contratto di trasporto merci (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), alla tipologia e al peso della merce trasportata e ai luoghi di carico e scarico della merce stessa. Il contenuto della scheda sarà definito con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, da emanare, ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 1 in esame, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema.

La scheda di trasporto può essere utilizzata, come già previsto per il contratto di trasporto in forma scritta, ai fini dell’accertamento della responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario della merce per la violazione, da parte del vettore, di norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

I commi 4 e 5 del nuovo articolo 7-bis individuano le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata, errata o incompleta compilazione, all’alterazione o alla mancata presenza a bordo della scheda di trasporto, o di altra documentazione equivalente. La mancata presenza a bordo della prescritta documentazione comporta inoltre il fermo amministrativo del veicolo, che potrà essere restituito solo dopo l’esibizione di detta documentazione.

Le previsioni del nuovo articolo 7-bis si applicano ai trasporti effettuati in ambito nazionale, compresi i trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri. E’ invece escluso il trasporto di merci “a collettame” (merci eterogenee), per la definizione del quale si rinvia al decreto ministeriale sopra menzionato.

Il comma 5 dell’articolo 1 novella l’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 286/2005, che obbliga i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente. La novella riguarda le sanzioni per il mancato possesso di tale documentazione.

La relazione illustrativa evidenzia che, sulla base della norma attuale, che si limita a prevedere l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, si può solo procedere a segnalare il caso all’Ispettorato del Lavoro, segnalazione che spesso si manifesta intempestiva ed inefficace. Per dare effettività alla norma lo schema in esame prevede l’applicazione di una sanzione immediata a carico del conducente, consistente nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 180, commi 7 e 8, del Codice della strada[4], per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.

L’articolo 2, al comma 1, sostituisce il comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 286/2005, che reca i requisiti per la guida di veicoli adibiti a trasporto di merci e di passeggeri. In primo luogo viene consentita ai maggiorenni la guida dei suddetti veicoli, secondo già quanto stabilito, con la condizione aggiuntiva di aver frequentato il corso di formazione iniziale di cui all’art. 19, co. 2 dello stesso D.Lgs. n. 286/2005 (lett. a); allo stesso modo, per la conduzione di tali veicoli, fermi i limiti ex art. 115, co. 1, lett. d), del Codice della strada, si richiede la partecipazione al corso di formazione iniziale accelerato introdotto dallo schema in esame come modifica dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/2005 (lett. b); di seguito, anche per coloro che hanno compiuto gli anni ventuno i quali  intendano guidare veicoli per trasporto passeggeri, si prevede, in aggiunta a quanto già stabilito, la frequentazione del corso di formazione iniziale di cui sopra (lett. c) o accelerato qualora si tratti di servizi di linea a breve percorrenza ovvero per il trasporto di non oltre 16 passeggeri (lett. d); da ultimo, si richiede il compimento del ventitreesimo anno d’età per il trasporto di passeggeri con patente D e D+E a condizione di aver, comunque, frequentato il corso di formazione iniziale accelerato (lett. e).

Il comma 2 modifica l’art. 19 del D.Lgs. n. 286/2005 inserendo, al comma 1, la distinzione tra corso di formazione ordinario o accelerato (lett. a). Introduce, quindi, un nuovo comma 2-bis il quale consente un corso di formazione accelerato, nei limiti e le forme di cui all’art. 18 sopra riportato, che riguardi le materie indicate all’Allegato I, Sezione 1, e sia organizzato secondo quanto disposto da un decreto ministeriale (lett. b); reca, altresì, correzioni ai commi 3 e 4 dell’art. 19 tese ad aggiustamenti di carattere formale conseguenti alle modifiche sostanziali sopra esposte (lett. c-d).

Il comma 3 apporta modifiche all’Allegato I del D.Lgs. n. 286/2005 adeguandone il titolo e la rubrica della Sezione 2 in virtù delle variazioni introdotte dai commi precedenti (lett. a-b). Modifica, inoltre, il terzo capoverso della Sezione 2 inserendo il richiamo ad un simulatore di alta qualità in alternativa alla prova su un terreno speciale (lett. c).

Introduce, poi, una Sezione 2-bis concernente la formazione accelerata e gli esami per la qualificazione iniziale obbligatoria accelerata di cui all’art. 19, co. 2-bis. Tale corso, di durata non inferiore a 140 ore, deve vertere sulle materie elencate nella Sezione 1; si prescrive che l’aspirante effettui almeno 10 ore di guida individuale, su un veicolo adeguato, di cui massimo 4 ore su un terreno speciale ovvero un simulatore di alta qualità onde valutare nel migliore dei modi il grado di perfezionamento della guida. Per i conducenti già titolari della carta di qualificazione per il trasporto merci, che intendono conseguire anche la carta per il trasporto passeggeri, o viceversa, la durata del corso è ridotta a 35 ore di cui 2 ore e mezza di guida individuale. In conclusione si prevede un esame scritto e/o orale (lett. d). Viene, infine, modificata le Sezione 3 dell’Allegato I stabilendo che i corsi obbligatori di formazione periodica possano essere svolti in parte sul simulatore di alta qualità (lett. e).

Il comma 4 prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti detti le disposizioni relative alle specifiche tecniche ed agli standard qualitativi necessari alla definizione di un simulatore di alta qualità ed alla misura massima consentita d’impiego dello stesso nei suddetti corsi di formazione. Il comma 5 stabilisce che il decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, di cui al nuovo comma 2-bis dell’art. 19, introdotto dallo schema in esame, sia adottato entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame modifica sia il Capo I che il Capo II del D.Lgs. 286/2005.

Per quanto riguarda le modifiche al Capo I, apportate dall’articolo 1 dello schema, la delega è contenuta nell’articolo 1, commi 1, lett. b), 3 e 4, della legge n. 32/2005, il quale, nell’attribuire al Governo il potere di emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto di disposizioni normative in materia di liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, ha autorizzato l’emanazione di disposizioni integrative e correttive degli stessi decreti legislativi entro il 25 marzo 2007. Tale termine è stato successivamente differito al 31 dicembre 2008 dall’articolo 22-septies del D.L. 248/2007[5].

Per quanto riguarda invece il Capo II del D.Lgs. 286/2005, modificato dall’articolo 2 dello schema, si segnala che la relativa norma di delega (articolo 1 della legge n. 62/2005) prevedeva la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione della citata disposizione entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.

Si evidenzia pertanto che il termine per l’emanazione delle disposizioni integrative e correttive del Capo II è scaduto in data 24 luglio 2007

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto dell’articolo 1 dello schema, in relazione alla finalità perseguita di introdurre misure di riequilibrio dei rapporti contrattuali nel settore del trasporto merci, tendenti anche a garantire una maggiore trasparenza degli stessi, appare riconducibile alla materia “tutela della concorrenza”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

L’articolo 2 disciplina invece la formazione necessaria per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore e pertanto va ricondotto alla materia “professioni”, di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Le misure contenute nello schema in esame sono dirette, nell’ambito del settore del trasporto merci, a tutelare il lavoro e a curare la formazione professionale dei lavoratori, collegandosi ai principi di cui all’articolo 35, primo e secondo comma, dalla Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

L’articolo 2 introduce nel nostro ordinamento la possibilità di qualificazione iniziale accelerata, prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, e la possibilità di effettuare parte della formazione periodica con un simulatore di alta qualità, come indicato nell’Allegato I, sez. 4, della stessa direttiva.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 23 maggio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento intesa a stabilire norme comuni per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada (COM(2007)263). Tra gli obiettivi che la proposta intende perseguire figura il miglioramento della competenza professionale, oggetto del nuovo comma 2-bis chelo schema di decreto legislativo in esame introduce all’articolo 19 del decreto legislativo n. 286/2005. Con riferimento a questo aspetto, nella relazione tecnico-normativa che accompagna lo schema di decreto si precisa che, malgrado l’assenza di procedure di infrazione da parte della Commissione, le modifiche prospettate in materia di formazione professionale al decreto legislativo n. 286/2005 sono volte a rendere la normativa italiana perfettamente conforme a quella comunitaria, stabilita dalla direttiva 2003/59/CE.

Merita in proposito ricordare che in base all’articolo 3 della direttiva citata gli Stati membri possono decidere di optare, per quanto riguarda la formazione iniziale, tra un sistema che preveda la frequenza di corsi ed un esame ovvero un sistema che preveda soltanto esami. L’articolo 6 della stessa direttiva disciplina esplicitamente il caso di qualificazione iniziale accelerata.

Disposizioni specifiche in materia di idoneità professionale sono contenute nell’articolo 8 della proposta di regolamento (COM(2007)263). A tale proposito si stabilisce, in particolare, che il possesso da parte dei candidati delle conoscenze necessarie per esercitare l’attività di autotrasportatore viene accertato al termine di una formazione basata sulla frequenza obbligatoria di un corso di almeno 140 ore e dopo un esame scritto obbligatorio che può essere integrato da un esame orale.

Possono essere dispensati dalla formazione obbligatoria i candidati che dimostrino di avere un’esperienza pratica a livello di direzione di almeno cinque anni in un’impresa di trasporto nonché, per determinate materie, i titolari di diplomi specifici designati espressamente dagli Stati membri, rilasciati nell’ambito di un’istruzione superiore o di un’istruzione tecnica e implicanti la frequenza di corsi relativi alle materie di cui all’allegato I alla proposta d regolamento in esame. Il possesso dell’idoneità professionale è comprovato dal rilascio di un attestato non trasferibile e conforme al modello di certificato di cui all’allegato II.

Al fine di assicurare una maggiore omogeneità della formazione e dello svolgimento degli esami, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere i centri di esame e di formazione secondo i criteri stabiliti dagli stessi Stati membri. Inoltre, per agevolare la libertà di stabilimento, l’articolo 20 stabilisce il principio del reciproco riconoscimento degli attestati di idoneità professionale rilasciati dagli organismi e dalle autorità riconosciuti, purché siano conformi al modello di certificato di cui all’allegato II alla proposta di regolamento.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 21 maggio 2008. Il Consiglio trasporti del 12 giugno 2008 ha definito un orientamento generale in vista della posizione comune che sarà adottata in una delle prossime sessioni. La seconda lettura del Parlamento europeo è prevista per il 22 aprile 2009.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1, comma 3, l’articolo 2, comma 2, lett. b), e il comma 4 dello stesso articolo 2 prevedono l’emanazione di tre decreti del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture[6].

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema in esame novella alcuni articoli, espres­samente indicati, e l’allegato I del D.Lgs. 286/2005.

Impatto sui destinatari delle norme

L’articolo 1 introduce nuovi adempimenti e sanzioni per gli operatori del settore, mentre l’articolo 2 amplia le possibili modalità di effettuazione dei corsi di formazione iniziale e periodica dei conducenti.

Formulazione del testo

In merito all’art. 2 si fa presente che al comma 1, lett. b), si utilizza il termine “condurre” anziché “guidare”, inserito in tutte le altre lettere, senza che risulti chiaro la scelta di distinguere tale fattispecie dalle altre sul piano testuale.

Il comma 3, lett. d), prescrive che al termine del corso accelerato di formazione i conducenti sostengano un esame scritto e/o orale; non viene peraltro specificato a quale soggetto spetti la scelta fra le due modalità.

Infine al comma 4 il D.Lgs. n. 286/2005 è erroneamente citato come D.Lgs. n. 286 del 2006.

 



[1]    Legge 1° marzo 2005, n. 32, recante “Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose”.

[2]    Legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.

[3]    Direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

[4]    D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[5]     D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[6]    Per il decreto di cui all’articolo 1 dello schema è richie­sto il concerto dei Ministri dell’intero e dell’economia.