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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 435) Individuazione degli uffici dirigenziali e periferici del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Riferimenti:
SCH.DEC 435/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 210
Data: 01/02/2012
Descrittori:
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO   UFFICI E ORGANI AMMINISTRATIVI
VIGILI DEL FUOCO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

 

Modifiche al regolamento  314/2002 concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 435)

 

 

 

 

 

N. 207 – 1° febbraio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

435

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Integrazioni e modifiche al regolamento di cui al DPR n. 314 del 2002, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Tassone

Gruppo:

UdCpTP

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 16 febbraio 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 1° febbraio 2012)

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLI 1-4. 3

Funzioni delle direzioni regionali e interregionali3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Lo schema è stato predisposto ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate, con regolamenti su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro. I regolamenti devono essere emanati nel rispetto della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo 17, ossia con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Si segnala che, insieme allo schema di decreto in esame – oggetto della presente scheda di analisi - è stato inviato al Parlamento – come precisato nella lettera di trasmissione del Ministro per i rapporti con il Parlamento – un “testo che l’amministrazione proponente ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato”. Di tale ultimo testo non si dà conto nella presente scheda. Si rileva in proposito che esso comunque non presenta profili finanziari aggiuntivi rispetto a quelli di seguito esaminati. Per quanto attiene ai rilievi del Consiglio di Stato, dei medesimi si dà conto ove inerenti ad aspetti anche indirettamente collegati a profili finanziari.

Il testo, composto da 4 articoli, non è corredato di relazione tecnica.

La documentazione allegata allo schema contiene una Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella quale si afferma: “Lo scrivente ritiene che il provvedimento possa essere assentito, a condizione che venga espressamente previsto nell’articolato che dall’attuazione del regolamento non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.

Tale clausola d’invarianza risulta introdotta all’articolo 4.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-4

Funzioni delle direzioni regionali e interregionali

Normativa vigente: il DPR 314/2002 ha istituito le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sopprimendo al contempo gli ispettorati regionali ed interregionali. Alle direzioni regionali, cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale, sono state attribuite a livello locale, oltre alle funzioni in precedenza attribuite ai soppressi ispettorati, ulteriori funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione e di difesa civile, sotto il coordinamento del Dipartimento dei vigili del fuoco. Il DPR contiene una clausola di invarianza (articolo 4), che esclude maggiori oneri a carico della Stato.

Fra le funzioni previste dal DPR 314/2002 (articolo 3, comma 3) si segnalano: la pianificazione e il coordinamento degli obiettivi assegnati ai comandi provinciali, anche ai fini della ripartizione delle risorse economiche, umane e strumentali; la pianificazione e il coordinamento delle attività di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile, limitatamente ai compiti da espletarsi in sede periferica; il coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale che operano in sede periferica; la rappresentanza in sede regionale dell'amministrazione centrale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale; la pianificazione e il coordinamento della formazione, da effettuarsi in ambito regionale, del personale permanente e volontario e il coordinamento delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale; l’organizzazione e la gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale; il coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte dei comandi provinciali.

L’articolo 4 stabilisce (secondo la configurazione indicata in apposita tabella) le dotazioni organiche del Corpo nazionale[1] per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali. La norma rinvia quindi ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione degli uffici delle direzioni regionali e interregionali.

Le predette dotazioni organiche sono state successivamente rideterminate dall’articolo 3 del DPR 85/2005, che ha abrogato la corrispondente parte del DPR 314/2002 ed ha esposto in una nuova tabella[2] l’assetto del personale in termini di qualifiche, posizioni economiche e profili professionali. Non sono state invece modificate né la clausola di neutralità finanziaria né la disposizione che rinviava ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione degli uffici delle direzioni regionali e interregionali. Secondo il preambolo del DPR 85/2005, il nuovo regolamento si era reso necessario “a seguito dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo recanti incrementi d'organico” ed “in coerenza con le accresciute esigenze operative e organizzative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Le norme modificano il DPR 314/2002, che ha istituito le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco.

In particolare le disposizioni chiariscono che il direttore regionale è la figura di raccordo tra le direzioni provinciali ed il Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (articolo 1).

Sono inoltre apportate alcune modifiche all’articolo 3 del DPR n. 314/2002, intervenendo sulle funzioni assegnate alle direzioni regionali ed interregionali. Il nuovo testo prevede, fra l’altro, che le direzioni svolgano i seguenti compiti: verifica dei risultati dell’azione amministrativa a livello territoriale; attribuzione di responsabilità e di risorse per specifici progetti nel campo del soccorso pubblico e della difesa civile; coordinamento operativo della colonna mobile regionale[3]; gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale; gestione dei servizi di assistenza nel campo retributivo e previdenziale; gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, incluse le assegnazioni di mezzi ai comandi provinciali e le procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessino più comandi provinciali (articolo 2).

Lo schema di regolamento reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

 

La relazione illustrativa specifica che il regolamento prevede unicamente norme di carattere funzionale, sicché esso non può determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Le norme, infatti, sono finalizzate a potenziare il ruolo delle Direzioni regionali ed interregionali e a snellire e semplificare l’attività svolta a livello centrale.

L’analisi di impatto della regolamentazione afferma, fra l’altro, che il regolamento “riconosce alle Direzioni regionali e interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo (…). Alle medesime strutture viene inoltre conferita una maggiore capacità operativa”.

 

Al riguardo, si osserva che le norme modificano la vigente disciplina delle funzioni attribuite alle direzioni regionali ed interregionali, senza nulla disporre in materia di mezzi (risorse umane e finanziarie) con cui fare fronte a tali funzioni. Poiché la relazione illustrativa non fornisce precisazioni in merito al possibile impatto amministrativo delle norme, andrebbe chiarito - al fine di escludere effetti finanziari non previsti - se le direzioni regionali ed interregionali già dispongano delle risorse necessarie per far fronte alle nuove attribuzioni previste dal testo.

In proposito, il Consiglio di Stato, nella pronuncia del 10 maggio 2010, ha affermato che l’articolo 2 del testo in esame, oltre a modificare alcune disposizioni del DPR 314/2002, “inserisce una serie di nuove funzioni e compiti per le direzioni generali”. Nella successiva pronuncia del 7 aprile 2011, il Consiglio ha evidenziato l’opportunità che “l’Amministrazione sottoponga ad attenta considerazione l’eventualità che si possano determinare duplicazioni di competenze o inutili complicazioni procedimentali, che al limite sarebbero suscettibili di impedire la speditezza ed efficacia dell’azione amministrativa”.



[1] La tabella riporta una dotazione organica di 33.248 unità di personale.

[2] La nuova tabella riporta una dotazione organica di 34.253 unità di personale.

[3] Le colonne mobili regionali sono strutture di protezione civile caratterizzate da organizzazione modulare, pronto impiego, autosufficienza.