Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 280:istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351
Riferimenti:
SCH.DEC 280/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 142
Data: 04/11/2010
Descrittori:
ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI   ESODO VOLONTARIO
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

 

 

Modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti

 

(Schema di regolamento n. 280)

 

 

 

N. 142 – 4 novembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

280

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

Titolo breve:

 

Modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351

 

Riferimento normativo:

 

Art. 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Pelino

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 10 novembre 2010)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 31 ottobre 2010)

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 3

Modifiche al regolamento istitutivo del Fondo riguardante i dipendenti delle imprese di assicurazione in liquidazione. 3



PREMESSA

 

Lo schema di regolamento in esame reca modifiche al regolamento che istituisce il fondo per agevolare l’esodo dei lavoratori delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (DM n. 351/2000). Tale schema non è corredato di relazione tecnica. Di seguito si dà conto delle disposizioni che presentano profili finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Modifiche al regolamento istitutivo del Fondo riguardante i dipendenti delle imprese di assicurazione in liquidazione

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 2, della legge n. 140/1999 ha rinviato ad un successivo DM l’introduzione di norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l’esodo dei lavoratori dipendenti da imprese di assicurazione poste il liquidazione coatta amministrativa, riassunti dal commissario liquidatore. In attuazione di tale disposizione, il DM n. 351/2000, come modificato dal DM n. 49263/2009, istituisce presso l’INPS un fondo di solidarietà in favore dei dipendenti di imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste il liquidazione coatta amministrativa. Tale fondo, dotato di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale, eroga a tali lavoratori benefici di natura economica, finanziati mediante il versamento di un contributo obbligatorio a carico, per il 75 per cento, delle imprese assicuratrici, e, per il restante 25 per cento, a carico dei lavoratori. Tale contributo è pari allo 0,50 per cento della retribuzione, definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza del personale amministrativo delle imprese di assicurazioni. La durata del fondo è fissata al 31 dicembre 2010.

La norma dispone la proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 della operatività del fondo nonché i termini per la maturazione dei requisiti per l’accesso ad alcune prestazioni erogate dal fondo stesso.

In particolare, sono prorogati: il termine entro il quale i lavoratori possono maturare i requisiti richiesti per l’erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, nel caso di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro (lettere A e B); il termine per l’assunzione presso un’altra impresa di assicurazione in città diversa, per accedere al contributo per le spese di alloggio; il termine per la corresponsione del contributo obbligatorio di finanziamento del fondo, a carico di imprese e dipendenti; il termine di scadenza del fondo.

 

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se il contributo di finanziamento sia deducibile. In tale caso, infatti, la proroga di un anno dell’obbligo di versamento, disposta dal provvedimento in esame, comporterebbe effetti di gettito di cui andrebbe accertata l’entità.

Si segnala, tuttavia, che sullo schema di decreto ministeriale (divenuto DM n. 49263/2009) che, modificando il DM n. 351/2000, ha prorogato al 31 dicembre 2010 la durata del fondo e i termini per la maturazione dei requisiti per l’accesso ai benefici da questo erogati, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 6 luglio 2009, non ha sollevato rilievi, indicando solo la necessità di prevedere esplicitamente la continuità dell’obbligo del versamento in relazione alla continuità delle prestazioni assicurate dal fondo, al fine evitare l’insorgere di eventuali futuri problemi interpretativi[1].

 

 



[1] Cfr. l’Allegato 10 allo schema di regolamento in esame.