Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Doc. 228) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Riferimenti:
SCH.DEC 228/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 127
Data: 26/07/2010
Descrittori:
INVENZIONI E OPERE DELL' INGEGNO   MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DELL' AZIENDA
REGISTRAZIONE DI ATTI   TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

 

(Schema di decreto legislativo n. 228)

 

 

 

 

N. 127 – 27 luglio 2010

 

 

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

228

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Modifiche al codice della proprietà industriale

Riferimento normativo:

 

articolo 19, comma 15, della legge n. 99 del 2009

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Allasia

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla

 

ai sensi

 

 

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 29 luglio 2010)

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 11. 2

Registrazione del marchio da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali2

ARTICOLO 36. 3

Invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca.. 3

ARTICOLO 39, comma 1; ARTICOLO 77; ARTICOLO 82, comma 2; ARTICOLO 121  4

Pagamento di tasse e diritti4

ARTICOLI 54 e 58. 5

Consulenze tecniche. 5

ARTICOLI 85. 6

Commissione consultiva per le nuove varietà vegetali6

 


 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell’articolo 19, comma 15, della L. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), reca modifiche al Codice della proprietà industriale, di cui al D. Lgs. 30/2005.

L’articolo 19, comma 15, della L. 99/2009 reca i princìpi e criteri di delega relativi a disposizioni correttive o integrative del Codice della proprietà industriale. In particolare, essi prevedono:

·          la correzione degli errori materiali e dei difetti di coordinamento;

·          l’armonizzazione della normativa con la disciplina comunitaria e internazionale;

·          l’introduzione di strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

·          la previsione che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o da altre strutture pubbliche di ricerca, l’università o l’amministrazione acquisiscano il diritto sull’invenzione;

·          la possibilità per i comuni di ottenere il riconoscimento di un marchio e di utilizzarlo per fini commerciali;

·          l’obbligo di invarianza economico-finanziaria. Si dispone altresì che agli adempimenti previsti si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Lo schema di decreto legislativo è composto da 131 articoli.

La relazione illustrativa afferma che la relazione tecnico-finanziaria è omessa in quanto il provvedimento non comporta nuovi oneri o necessità di copertura di spesa.

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli schemi di decreto legislativo corredati da una clausola di neutralità finanziaria devono essere corredati da una relazione tecnica volta a suffragare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica anche attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

 

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 11

Registrazione del marchio da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali

Le norme sostituiscono l’articolo 19, comma 3, del D. Lgs. 30/2005, specificando che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possano ottenere registrazioni di marchio, anche aventi a oggetto elementi grafici tratti dal patrimonio del territorio. I proventi derivanti dallo sfruttamento a fini commerciali, comprese la concessione di licenze e le attività di merchandising, devono essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell’ente interessato.

 

Nulla da osservare al riguardo, atteso che le modifiche introdotte, oltre a meglio precisare l’ambito di applicazione della norma, dispongono che l’ente interessato vincoli le eventuali maggiori entrate al miglioramento dei saldi di bilancio.

 

ARTICOLO 36

Invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca

Normativa vigente. L’articolo 64, comma 1, del D. Lgs. 30/2005 dispone che, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti che ne derivano appartengano al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore dell’invenzione stessa.

Il successivo articolo 65, comma 1, dispone altresì che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore sia titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

 

Le norme sostituiscono l’articolo 65 del D. Lgs. 30/2005, prevedendo che si applichi la disciplina recata dal precedente articolo 64 e che l’Università o l’ente di ricerca siano titolari dei diritti derivanti dall’invenzione. In deroga a tale previsione, l’inventore:

·        può depositare domanda di brevetto a proprio nome, qualora l’Università o l’ente non abbia provveduto entro sei mesi;

·        acquisisce il diritto a chiedere i brevetti nei Paesi esteri a proprio nome, qualora l’Università o l’ente abbia depositato la domanda di brevetto, ma non intenda chiedere o acquisire brevetti all’estero;

·        acquisisce il diritto di prelazione per l’acquisto del brevetto qualora l’Università o l’ente, una volta depositato lo stesso, intendano venderlo.

Nell’ambito delle proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, le Università e le amministrazioni con finalità di ricerca si dotano, eventualmente anche consorziandosi tra loro o con altri soggetti, di strutture che valorizzino le invenzioni dei ricercatori, adottando nella loro autonomia regolamenti relativi ai rapporti con i ricercatori stessi e ai reciproci diritti.

 

La relazione illustrativa, oltre a chiarire il contenuto delle norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

 

Al riguardo, la mancanza di una relazione tecnica non consente di suffragare l’ipotesi, assunta dalla norma, che le Università e le amministrazioni interessate possano garantire la valorizzazione delle invenzioni con le risorse di cui attualmente dispongono, adottando le modalità organizzative indicate dalla norma stessa (creazione di apposite strutture, anche consortili). Appare pertanto opportuno acquisire elementi informativi da parte del Governo circa le predette modalità di organizzazione, al fine di confermare la possibilità di realizzare le attività di valorizzazione in questione, escludendo comunque che dalle stesse derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 39, comma 1; ARTICOLO 77; ARTICOLO 82, comma 2; ARTICOLO 121

Pagamento di tasse e diritti

Le norme modificano o sopprimono le disposizioni, di cui agli articoli 79, 159, 164 e 227 del Codice della proprietà industriale, relative alle procedure per le domande dei brevetti, nonché a quelle relative all’acquisizione e al mantenimento dei diritti di proprietà industriale.

In particolare, le disposizioni:

·        sostituiscono l’articolo 79, comma 2 del Codice, relativo alla limitazione del brevetto su istanza del richiedente, prevedendo che detto richiedente si conformi alle disposizioni regolamentari in materia e al pagamento dei diritti relativi, ove previsti (articolo 39, comma 1).

Si ricorda che l’articolo 79, comma 2 del Codice, nell’attuale formulazione, prevede che il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso;

·        sopprimono l’articolo 159, comma 2, e l’articolo 164, comma 2 del Codice, relativi rispettivamente alle domande di rinnovamento del marchio e alla privativa per varietà vegetali, con i quali si dispone che le suddette domande siano accompagnate dai documenti che attestano il versamento delle tasse dovute (articoli 77 e 82, comma 2).

·        sostituiscono integralmente l’articolo 227 del Codice relativo al mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale, prevedendo, tra l’altro, che:

-          tutti i diritti previsti siano pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento;

1.      i diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilità e i disegni e i modelli siano pagati entro 4 mesi dalla fine del mese del rilascio dell’attestato di concessione;

2.      i diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali siano dovuti per l’intera vita della privativa (articolo 121).

 

La relazione illustrativa afferma che:

·        con riferimento agli articoli 39, comma 1, e 82,  comma 2, si attua il necessario coordinamento con le norme di cui agli articoli 34 e 36 del DM 33/2010 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale), che prevedono il pagamento della tassa di domanda in via generale;

·        con riferimento all’articolo 77,  si attua il coordinamento con il successivo articolo 121, recante nuova disciplina del mantenimento in vita dei diritti di proprietà industriale.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che le disposizioni in esame, anche in relazione ai tempi di pagamento previsti, non siano suscettibili di incidere sul gettito derivante dal pagamento delle tasse e dei diritti in esame.

 

ARTICOLI 54 e 58

Consulenze tecniche

Le norme sostituiscono integralmente gli articoli 128 e 132 del Codice della proprietà industriale, disponendo nel quadro della tutela giurisdizionale dei diritti, rispettivamente, la consulenza tecnica preventiva – mediante la quale il titolare del diritto può chiedere l’espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva per l’accertamento della sussistenza e della violazione del diritto in questione - e la disciplina dei rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito. In tale ambito, si prevede, tra l’altro, che in tutti i procedimenti cautelari il giudice possa disporre una consulenza tecnica.

 

Al riguardo, al fine di verificare i profili finanziari della norma, pare opportuno acquisire chiarimenti circa le modalità di imputazione e di eventuale ripartizione delle spese in questione, connesse a consulenze tecniche.

 

ARTICOLI 85

Commissione consultiva per le nuove varietà vegetali

Le norme modificano e integrano l’articolo 170 del Codice della proprietà industriale, prevedendo, tra l’altro, che sulle norme del Codice relative alle nuove varietà vegetali (Capo II, Sezione VIII) esprima parere vincolante il Ministero per le politiche agricole, mediante un’apposita commissione consultiva, composta da:

·        il direttore generale della competività per lo sviluppo rurale del Ministero per le politiche agricole, che funge da presidente;

·        un responsabile e un funzionario dell’ufficio biotecnologie del Ministero per le politiche agricole;

·        un responsabile e un esaminatore tecnico dell’ufficio brevetti;

·        un direttore di un istituto di ricerca designato dal Ministero per le politiche agricole.

Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.

La commissione opera senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione illustrativa afferma che le norme inseriscono nel Codice delle proprietà industriali le disposizioni di cui all’articolo 18 del DPR 974/1975, contestualmente abrogato dal provvedimento in esame. La relazione specifica altresì che la commissione già operava senza oneri a carico dello Stato e che la sua composizione viene semplificata nella sua struttura  per renderla più funzionale.

Si ricorda che l’articolo 18 del DPR 974/1975 dispone che la commissione consultiva in esame sia composta:

·          da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

·          dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

·          dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

·          dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

·          dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri;

·          dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;

·          da un professore ordinario della facoltà di agraria di una Università, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

·          dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

·          da un esaminatore tecnico dell'ufficio centrale brevetti.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, come riportato nella relazione illustrativa, le disposizioni in esame riducono la composizione della commissione consultiva. Viene tuttavia introdotta la possibilità che partecipino alla commissione stessa esperti qualificati in specifiche materie. Appare quindi opportuno che il Governo chiarisca le caratteristiche di tale partecipazione, precisando se essa avvenga o meno a titolo gratuito e senza corresponsione di rimborsi o di altri emolumenti

In proposito, si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del DL 78/2010[1] dispone che la partecipazione agli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione sia onorifica e che possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.

 

 



[1] Attualmente in fase di conversione (A.S. 2228; A.C. 3638).