Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 175: Misura e modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (Schema di decreto ministeriale)
Riferimenti:
SCH.DEC 175/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 72
Data: 26/01/2010
Descrittori:
ESPROPRIAZIONE   INDENNIZZI
ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO   LIBIA
LIMITAZIONE DELLA PROPRIETA'   REQUISIZIONI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi delle quantificazioni

 

 

 

 

Misura e modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative

 

(Schema di decreto ministeriale n. 175)

 

 

 

 

 

N. 72 – 26 gennaio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

175

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto ministeriale

Titolo breve:

 

Misura e modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7

Relatore per la Commissione bilancio

 

 

D’Amico

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 31 gennaio 2010)

 

 

 

 


 


INDICE

ARTICOLI 1 - 4. 5

Misura e modalità di corresponsione dell’ indennizzo.. 5



PREMESSA

 

Lo schema di decreto ministeriale in esame reca - ai sensi dell’art. 4 della L. n. 7/2009 [1]- la determinazione della misura e delle modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni 2009-2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

L’art. 4, comma, 5 della L n. 7/2009 prevede, tra l’altro, che sullo schema di decreto in esame sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per i profili finanziari.

Il testo è corredato di una “relazione tecnico-illustrativa”.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1 - 4

Misura e modalità di corresponsione dell’ indennizzo

Normativa vigente: l’art. 4 della L n. 7/2009, prevede, tra l’altro, che ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Libia, in favore dei quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità libiche[2], è corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, nei limiti delle risorse del fondo - di cui al comma 5- istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro annui dal 2009 al 2011.

L’art. 4, comma 2, precisa che agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L’art. 4, comma 3, dispone, inoltre, che ai fini della corresponsione del suddetto indennizzo le pratiche già respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorità dalla competente Commissione interministeriale[3], al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante. L’art. 4, comma 4, prevede, altresì, che gli indennizzi corrisposti in base alla norma sono esenti da ogni imposta, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 135/1985, n. 135, e che agli stessi si applicano le norme di interpretazione autentica a riguardo previste all'art. 1, comma 4, della L. n. 98/1994.

Le norme stabiliscono la misura dell’indennizzo da corrispondere in unica soluzione e nei limiti di euro 50 milioni annui nel triennio 2009-2011[4] a coloro che avendo subito misure ablatorie o limitative  del proprio patrimonio in Libia a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970, abbiano già ricevuto, a riguardo, indennizzi in virtù di precedenti leggi. Tale indennizzo è calcolato moltiplicando per un coefficiente pari a 0,3  le somme erogate a titolo d’indennizzo in base a precedenti leggi in materia[5], comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della L. n. 7/2009, di sentenze esecutive, con l’esclusione di somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazioni monetarie (articolo 1). Le norme definiscono, inoltre:

·        i requisiti delle istanze d’indennizzo e i criteri in base ai quali l’amministrazione procede all’istruttoria delle stesse (articolo 2).

La norma di cui al comma 1 precisa che ai fini dell’ammissibilità della richiesta di indennizzo, è necessario in ogni caso che sia stata tempestivamente e validamente proposta una domanda d’indennizzo in base alle precedenti leggi concernenti i beni perduti in Libia e che, pertanto, non vengono riaperti i termini di decadenza per la presentazione delle istanze di indennizzo stabiliti dalle precedente leggi;

·        i requisiti delle istanze d’indennizzo con richiesta di riesame, le modalità di svolgimento dei procedimenti di riesame e la misura dell’indennizzo da corrispondere in caso di esito positivo del riesame (articolo 3).

La norma, in particolare, prevede che le istanze di indennizzo recanti richiesta di riesame di pratiche respinte per carenza di documentazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L. n. 7/2009, e corredate di nuova documentazione, sono inoltrate alla Commissione interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, del DPR n. 114/2007, per essere esaminate con carattere di priorità. La Commissione procede al riesame del fascicolo e all’eventuale deliberazione dell’indennizzo ai sensi delle leggi richiamate all’art. 4, comma 1, della L. n. 7/2009 e, al termine dell’esito del riesame, gli uffici provvedono alla corresponsione dell’indennizzo eventualmente riconosciuto dalla Commissione, nonché a quello derivante dall’applicazione del coefficiente di cui all’art. 1, comma 1 del provvedimento in esame;

·        i criteri per l’utilizzo delle eventuali risorse residue. Nello specifico, viene disposto che, qualora al termine dell’attuazione dell’art. 4 della L. n. 7/2009, dovessero risultare risorse residue sufficienti ad assicurare, a tutti i beneficiari dell’indennizzo, un incremento del coefficiente di cui al precedente art. 1, non inferiore a 0,005, si procederà alla redistribuzione di tali risorse agli aventi diritto (articolo 4).

 

La “relazione tecnico-illustrativa afferma, in primo luogo, che il decreto attuativo in esame è stato predisposto solo una volta scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di indennizzo e riesame, di cui all’art. 4, commi 3-4 della L. n. 7/2009. Ciò al fine di poter determinare il coefficiente moltiplicativo (art. 1, comma 1), sulla base di un’analisi dei dati definitivi relativi al valore, in termine di indennizzi già corrisposti, delle domande pervenute e alla incidenza percentuale delle richieste di riesame.

La relazione espone, nei termini indicati a seguire, i criteri di quantificazione del coefficiente di cui all’art. 1, comma 1.

 

I)                   Valore, in termini di indennizzi già corrisposti, delle istanze presentate (Monte- indennizzi).

 

Le istanze di indennizzo per i beni perduti in Libia presentate ai sensi delle leggi nn. 1006/1971, 16/1980, 135/1985, 98/1994, hanno dato luogo, nel corso degli anni, all’apertura di circa 6.900 fascicoli e all’erogazione di indennizzi per circa 240 milioni di euro, comprese le somme corrisposte a tale titolo in esecuzione di sentenze. Tale dato, prosegue la relazione, risulta dai riscontri d’archivio effettuati sui fascicoli ed è coerente col dato estrapolato dal sistema informatizzato di registrazione dei pagamenti di indennizzi per beni perduti all’estero, attivo a partire dalla fine degli anni ’80.

Il “valore”, in termini di indennizzi corrisposti, dei fascicoli per i quali è pervenuta la domanda ai sensi e nei termini di cui all’art. 4, comma 2 della L. n. 7/2009 è valutabile in circa l’85 % del totale (circa 205 milioni di euro).

 

II)                 Incremento del Monte- indennizzi conseguente all’esito positivo delle istanze di riesame.

 

Il monte residui di 205 milioni di euro subirà un incremento per effetto dell’esito positivo delle domande di riesame presentate ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L. n. 7/2009. Tale incremento va computato ai fini del calcolo del coefficiente di rivalutazione che viene riconosciuto su tali somme.

A tale riguardo la relazione stima prudenzialmente che - tenuto conto dell’incidenza percentuale delle richieste di riesame, riguardanti potenzialmente circa il 50 % dei fascicoli per i quali sono pervenute istanze di indennizzo e tenuto conte del loro contenuto – il riesame produrrà un esito positivo per il 20 % dei fascicoli coinvolti con un incremento del 20 % (41 milioni di euro) del monte indennizzi, per un importo complessivo pari a 246 milioni di euro (205 milioni + 20 % =205+41 milioni di euro).

 

III)              Incremento del Monte- indennizzi conseguente alla definizione del contenzioso.

 

Al dato degli indennizzi già corrisposti dal 1971 ad oggi, incrementato nella misura derivante dall’esito positivo delle richieste di riesame, occorre ulteriormente sommare quello relativo al valore delle liti pendenti e non ancora definite. A tale proposito, al fine di garantire la capienza del fondo di cui all’art. 4, comma 5, della L. n. 7/2009 e con essa del limite di spesa ivi previsto e la certezza delle situazioni giuridiche soggettive dei beneficiari, in via prudenziale la relazione assume che:

·        per quanto concerne i procedimenti nel cui ambito sono state emanate sentenze sfavorevoli già eseguite dall’Amministrazione – il cui ammontare è già compreso nel dato globale di 205 milioni di euro – e per i quali è in corso un ulteriore grado di giudizio, si presume che i contenziosi si chiudano con la conferma dell’esito già negativo per l’Amministrazione;

·        per quanto riguarda i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 7/2009, che si trovano ancora al primo grado, si presume che i contenziosi si chiudano con esito negativo per l’Aministrazione in misura pari alle richieste avanzate dalle parti attrici negli atti di citazione. L’importo complessivo del petitum per tali procedimenti, con esclusione delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, è pari a circa 113 milioni di euro.

In tali termini, il monte indennizzi globale da prendere in considerazione ai fini del calcolo del coefficiente è paria a: 359 milioni di euro (246+113 milioni di euro).

 

IV)            Calcolo del coefficiente

Le risorse complessivamente stanziate dall’art. 4 della L. n. 7/2009 sono pari a 150 milioni di euro sul triennio 2009-2011 (50 milioni di euro per ciascun anno).

Nel calcolare il coefficiente, occorre tener conto che una parte delle risorse complessivamente disponibili, quantificata in 41milioni di euro (cfr. punto II) dovrà essere impiegata per il pagamento degli indennizzi dovuti a seguito dell’eventuale esito positivo del riesame previsto dall’art. 4, comma 3, della L. n. 7/2009.

Pertanto per il calcolo del coefficiente si è proceduto, come segue, a dividere l’importo delle risorse effettivamente disponibili, per il monte indennizzi come sopra quantificato.

 

(milioni di euro)

Risorse effettivamente disponibili

109 (150-41)

Monte indennizzi:

359

Coefficiente

0,309 (109/359) arrotondato a 0,30

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, considerato che il coefficiente moltiplicativo di cui all’art. 1, comma 1, da utilizzare ai fini del computo degli ulteriori indennizzi da attribuire – ai sensi dell’art. 4 della L. n. 7/2009 e secondo le modalità indicate nel provvedimento in esame – ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi già sottoposti in Libia a misure limitative è stato quantificato, come evidenziato nella ”relazione tecnico–illustrativa” allegata allo schema di DM in esame, nel rispetto del limite della spesa a tal fine autorizzata dall’art. 4, comma 5, della L. n. 7/2009.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il fondo previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge n. 7 del 2009 è allocato nel capitolo 7258 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato - in data 21 gennaio 2010 - risulta sul predetto capitolo una disponibilità di competenza di 50 milioni di euro per l’anno 2010 e residui accertati di stanziamento per altrettanti 50 milioni di euro.

 



[1]Legge 6 febbraio 2009 n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.)

[2] Ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16; alla legge 5 aprile 1985, n. 135;  nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98.

[3] Di cui all'art. 2, comma 2, del DPR 14 maggio 2007, n. 114.

[4] Ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L. n. 7/2009.

[5] A tale riguardo l’art. 4, comma 1, richiama la legge 6 dicembre 1971, n. 1066 (Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti); legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero); legge 5 aprile 1985, n. 135 (Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero); legge 29 gennaio 1994, n. 98 (Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135).