Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | DOC. 155 - Schema di regolamento recante derminazioni dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 64 | ||||
Data: | 02/12/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione XI-Lavoro pubblico e privato |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi delle quantificazioni |
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Determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo
(Schema di regolamento n. 155) |
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N. 64 – 2 dicembre 2009 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
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155
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Natura dell’atto:
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Schema di regolamento
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Titolo breve:
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Determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo
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Riferimento normativo:
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Articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007
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Relatori per le Commissioni di merito:
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Da nominare |
Gruppo |
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Relazione tecnica: |
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Alle Commissioni riunite II e XI
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ai sensi
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(termine per l’esame: 10 dicembre 2009)
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Alla V Commissione bilancio
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ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento |
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(termine per l’esame: 10 dicembre 2009)
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INDICE
Limiti alla retribuzione dei pubblici dipendenti
PREMESSA
Lo schema di regolamento in esame reca disposizioni relative alla determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo, a carico della finanza pubblica, per i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo.
Il testo non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLI da
Limiti alla retribuzione dei pubblici dipendenti
Normativa vigente. L’articolo 3, commi da 44 a 52, della legge n. 244/2007 ha introdotto una prima disciplina relativa al limite massimo del trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere a chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico della finanza pubblica.
In base a tale disciplina, il richiamato trattamento economico non può superare quello del Primo presidente della Corte di Cassazione. Sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate ad un singolo individuo anche se corrisposte da più organismi o riferibili a più incarichi conferiti nel corso dello stesso anno[1].
La relazione tecnica riferita a tali norme effettuava una stima dei risparmi che potevano essere conseguiti i quali sarebbero stati definitivamente computati, però, solo a consuntivo. Conseguentemente non veniva scontato alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.
Durante i primi mesi di vigenza di detta disciplina, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema in esame, sono emersi numerosi profili di criticità legati alla corretta applicazione delle disposizioni in questione: in relazione a tali difficoltà è stato introdotto, all’articolo 3 della legge n. 244/2007, un ulteriore comma[2] che ha sospeso temporaneamente l’efficacia della nuova disciplina ed ha fissato alcuni criteri per l’emanazione di un regolamento di delegificazione incaricato di dare una definitiva sistemazione alla materia. Detti criteri stabiliscono, tra l’altro, che sono escluse, dal computo che concorre alla definizione del limite, la retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché il trattamento di pensione.
Le norme stabiliscono in primo luogo che la disciplina volta a definire i limiti ai compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche si applica alle persone fisiche. A tal fine devono essere considerati le retribuzioni e gli emolumenti a carico, anche indirettamente, della finanza pubblica in ragione di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo ovvero di contratti d’opera o di collaborazioni (articolo 3).
Non concorrono alla determinazione del limite:
· il corrispettivo globale del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e quello pensionistico.
Tale previsione conferma quanto già disposto con la legge 244/2007, sopra richiamata;
· gli emolumenti correlati ad attività soggette a tariffa professionale, a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa;
· gli emolumenti[3] corrisposti ad amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica.
Il limite può essere derogato anche per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo non superiore a tre anni: dette esigenze devono essere sottoposte al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica e devono derivare da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l’attività dei dipendenti o di consulenti (articolo 4).
L’Ispettorato per la funzione pubblica esercita un potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni appena descritte (articolo 6).
Le norme in esame si applicano ai contratti stipulati o rinnovati ed agli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento (articolo 7).
L’articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244/2007 prevedeva, invece, che le norme si applicassero dalla data di entrata in vigore del regolamento. La formulazione adottata sembra definire, pertanto, un ambito di applicazione più ristretto.
Si stabilisce che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 8).
La relazione illustrativa afferma che il provvedimento non richiede la predisposizione della relazione tecnica in quanto è adottato nel rispetto dell’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, premesso che alla normativa che ha previsto l’emanazione del regolamento in esame non erano stati ascritti effetti finanziari, si osserva che la disciplina in esame è suscettibile di restringere l’ambito applicativo delle norme. Si prevede infatti (articolo 7) che il regime limitativo delle retribuzioni si applichi ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti successivamente l’entrata in vigore del regolamento e non anche a quelli in corso come sembrerebbe essere previsto l’articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244/2007. Sul punto appare, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo.
[1] Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate ed ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera. La disciplina è applicata anche ai componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
[2] Si tratta del comma 52-bis, aggiunto dall'art. 4-quater, del decreto legge giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.
[3] Determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.