Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC. 155 - Schema di regolamento recante derminazioni dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Riferimenti:
SCH.DEC 155/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 64
Data: 02/12/2009
Descrittori:
LAVORATORI AUTONOMI   LAVORATORI DIPENDENTI
LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO   TRATTAMENTO ECONOMICO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo

 

(Schema di regolamento n. 155)

 

 

 

 

 

N. 64 – 2 dicembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

155

 

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

 

 

Titolo breve:

 

Determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo

 

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Da nominare

Gruppo

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alle  Commissioni riunite II e XI

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 10 dicembre 2009)

 

Alla V Commissione bilancio

 

ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento

 

(termine per l’esame: 10 dicembre 2009)

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI da  1 a 8. 3

Limiti alla retribuzione dei pubblici dipendenti3

 


 


PREMESSA

 

Lo schema di regolamento in esame reca disposizioni relative alla determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo, a carico della finanza pubblica, per i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo. 

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da  1 a 8

Limiti alla retribuzione dei pubblici dipendenti

Normativa vigente. L’articolo 3, commi da 44 a 52, della legge n. 244/2007  ha introdotto una prima disciplina relativa al limite massimo del trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere a chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico della finanza pubblica.

In base a tale disciplina, il richiamato trattamento economico non può superare quello del Primo presidente della Corte di Cassazione. Sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate ad un singolo individuo anche se corrisposte da più organismi o riferibili a più incarichi conferiti nel corso dello stesso anno[1].

La relazione tecnica riferita a tali norme effettuava una stima dei risparmi che potevano essere conseguiti i quali sarebbero stati definitivamente computati, però, solo a consuntivo. Conseguentemente non veniva scontato alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Durante i primi mesi di vigenza di detta disciplina, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema in esame, sono emersi numerosi profili di criticità legati alla corretta applicazione delle disposizioni in questione: in relazione a tali difficoltà è stato introdotto, all’articolo 3 della legge n. 244/2007, un ulteriore comma[2] che ha sospeso temporaneamente l’efficacia della nuova disciplina ed ha fissato alcuni criteri per l’emanazione di un regolamento di delegificazione incaricato di dare una definitiva sistemazione alla materia. Detti criteri stabiliscono, tra l’altro, che sono escluse, dal computo che concorre alla definizione del limite, la retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché il trattamento di pensione.

 

Le norme stabiliscono in primo luogo che la disciplina volta a definire i limiti ai compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche si applica alle persone fisiche. A tal fine devono essere considerati le retribuzioni e gli emolumenti a carico, anche indirettamente, della finanza pubblica in ragione di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo ovvero di contratti d’opera o di collaborazioni (articolo 3).

Non concorrono alla determinazione del limite:

·        il corrispettivo globale del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e quello pensionistico.

Tale previsione conferma quanto già disposto con la legge 244/2007, sopra richiamata;

·        gli emolumenti correlati ad attività soggette a tariffa professionale, a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa;

·        gli emolumenti[3] corrisposti ad amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica.

Il limite può essere derogato anche per esigenze di carattere eccezionale  e per un periodo non superiore a tre anni: dette esigenze devono essere sottoposte al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica e devono derivare da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l’attività dei dipendenti o di consulenti (articolo 4).

L’Ispettorato per la funzione pubblica esercita un potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni appena descritte (articolo 6).

Le norme in esame si applicano ai contratti stipulati o rinnovati ed agli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento (articolo 7).

L’articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244/2007 prevedeva, invece, che le norme si applicassero dalla data di entrata in vigore del regolamento. La formulazione adottata sembra definire, pertanto, un ambito di applicazione più ristretto.

Si stabilisce che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 8).

 

La relazione illustrativa afferma che il provvedimento non richiede la predisposizione della relazione tecnica in quanto è adottato nel rispetto dell’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, premesso che alla normativa che ha previsto l’emanazione del regolamento in esame non erano stati ascritti effetti finanziari, si osserva che la disciplina in esame è suscettibile di restringere l’ambito applicativo delle norme. Si prevede infatti (articolo 7) che il regime limitativo delle retribuzioni si applichi ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti successivamente l’entrata in vigore del regolamento e non anche a quelli in corso come sembrerebbe essere previsto l’articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244/2007. Sul punto appare, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 



[1] Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate ed ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera. La disciplina è applicata anche ai componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

[2] Si tratta del comma 52-bis, aggiunto dall'art. 4-quater, del decreto legge giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

[3] Determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.