Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Schema di decreto legislativo n. 148) Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Riferimenti:
SCH.DEC 131/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 58
Data: 10/11/2009
Descrittori:
CREDITO   OPERAZIONI BANCARIE
PAGAMENTO   VIGILANZA
Organi della Camera: VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno

 

 

(Schema di decreto legislativo n. 148)

 

 

 

 

 

N. 58 – 10 novembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

148

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 1, comma 3, e 32 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008)

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Da nominare

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla VI Commissione (Finanze)

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 7 dicembre 2009)

 

Alla V Commissione bilancio.

ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento

 

(termine per l’esame: 17 novembre 2009)

 



INDICE

ARTICOLO 23. 6

Data di valuta e disponibilità dei fondi6

ARTICOLO 33. 7

Albo degli istituti di pagamento.. 7



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 97/7/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 97/5/CE.

Tale direttiva era inserita nell’elenco B allegato alla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). In tale elenco sono inserite le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti commissioni parlamentari per l’espressione dei relativi pareri e se suscettibili di conseguenze finanziarie, essere corredati di relazione tecnica. Il termine di recepimento è scaduto il 1° novembre 2009 ed il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle legge comunitaria, quindi entro il 29 ottobre 2009[1].  

Si ricorda che l’articolo 2 della legge n. 88 del 2009 detta i principi generali per l’esercizio della delega legislativa riguardante l’attuazione delle direttive comprese negli elenchi A e B, allegati alla legge medesima. In particolare è previsto che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative e che gli eventuali oneri connessi, ai quali non sia possibile far fronte con gli ordinari stanziamenti assegnati alle competenti amministrazioni, siano coperti a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Inoltre l’articolo 32 della legge sopra richiamata individua ulteriori principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE. In particolare fra tali principi si evidenziano i seguenti:

-                           definire il quadro giuridico per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;

-                           favorire la riduzione dell’uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

-                           ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell’Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;

-                           favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;

-                           istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;

-                           individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente ad autorizzare l’avvio dell’esercizio dell’attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;

-                           individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente a specificare le regole che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento.

Il comma 2, dell’articolo 32, sopra richiamato, afferma, inoltre, che dall’esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo in esame contiene, in particolare, norme relative alla realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), all’eliminazione dei giorni valuta, alla fissazione del termine massimo per l’accredito in conto, alle condizioni per il rimborso in caso di esecuzione non conforme o di pagamenti non autorizzati, alla disciplina armonizzata degli istituti di pagamento.

Il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica.

La relazione illustrativa precisa che la relazione tecnica non si rende necessaria in quanto l’attuazione della direttiva non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 41 dello schema di decreto legislativo in esame afferma che dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

La presente Nota esamina le sole disposizioni con rilievo finanziario, anche ai fini della verifica del vincolo di neutralità finanziaria previsto dalla norma di delega.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 23

Data di valuta e disponibilità dei fondi

La norma dispone che la data valuta applicata al pagatore non possa precedere quella dell’addebito del conto e che quella applicata al beneficiario non possa essere successiva a quella dell’accredito del suo conto che deve aver luogo immediatamente dopo l’accredito dei fondi al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario medesimo.

 

Al riguardo si osserva che la norma non sembra suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. In merito agli effetti indiretti, questi andrebbero valutati anche in relazione all’eventuale minore redditività del sistema bancario. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

     

 

ARTICOLO 33

Albo degli istituti di pagamento

La norma prevede l’istituzione, da parte della Banca d’Italia dell’albo degli istituti di pagamento, disponendo che in esso siano anche iscritti gli agenti di cui gli istituti di pagamento si avvalgono per la distribuzione dei propri servizi.

 

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che le spese per l’istituzione e la tenuta dell’Albo non gravino sul sistema della finanza pubblica.



[1] La legge comunitaria 2008 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2009 ed è entrata in vigore il 29 luglio 2009.