Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC. 142 - Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Riferimenti:
SCH.DEC 142/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 65
Data: 10/12/2009
Descrittori:
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi delle quantificazioni

 

 

 

Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazione e dei concessionari
di pubblici servizi

 

 (Schema di decreto legislativo n. 142)

 

 

 

 

 

N. 65 – 10 dicembre 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

142

 

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

 

 

Titolo breve:

 

Attuazione dell’articolo 4 della legge n. 15 del 2009, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.

 

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 4, comma 2, lettera l), della legge n. 15 del 2009

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alle Commissioni I e II

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 27 dicembre 2009 )

 

Alla V Commissione

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 27 dicembre 2009 )

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI da  1 a 8. 3

Ricorsi per l’efficienza delle amministrazioni pubbliche. 3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Lo schema è stato predisposto in attuazione degli articolo 2, comma 2 e 4, comma 2, lettera l) della legge 4 marzo 2009, n. 15. In particolare l’articolo 2 delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 4 reca disposizioni di delega più puntuali per la modifica e l’integrazione della disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Secondo tale articolo lo scopo perseguito è, tra l’altro, quello “…di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione …, di prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati…, nonché di prevedere l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche”.

In applicazione dell’articolo 4, comma 2, lettera l), lo schema in esame consente a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, e dei concessionari di servizi pubblici se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza o di controllo, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da  1 a 8

Ricorsi per l’efficienza delle amministrazioni pubbliche

Le norme dettano la disciplina volta a garantire al cittadino il corretto svolgimento della funzione amministrativa istituzionale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi. Le disposizioni prevedono, a tal fine, che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori  possono agire in giudizio[1] se dalla violazione di obblighi previsti nelle carte di servizio, o  dalla mancata emanazione di atti amministrativi, ovvero dalla violazione di standard qualitativi definiti da autorità di regolazione, derivi la lesione diretta, concreta e attuale di detti interessi. In ogni caso, è escluso il risarcimento del danno, che, peraltro, potrà essere ottenuto attraverso l’esercizio dei rimedi ordinari (articolo 1).

L’azione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In luogo della diffida, l’interessato può promuovere la tutela in sede non contenziosa sulla base delle procedure previste dall’art. 30[2] della legge n. 69/2009. Presupposto di ammissibilità del ricorso è la preventiva diffida all’amministrazione o al concessionario finalizzata al ripristino delle situazioni violate. A seguito della presentazione della diffida all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario, si instaura un procedimento interno volto all’adozione degli interventi ritenuti opportuni da parte del dirigente del settore “diffidato” che dovrà, nella sostanza, rimuovere le cause della violazione (articolo 3).

Il giudice accoglie la domanda se accerta l’omissione o l’inadempimento dell’amministrazione o del concessionario e gli ordina di porvi rimedio nel limite delle risorse strumentali, finanziarie e umane di cui dispone e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Della sentenza è data notizia sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione nonché su quello dell’amministrazione interessata. La sentenza è comunicata alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e all'Organismo indipendente di valutazione della performance, alla Corte dei conti, agli organi preposti per l’eventuale avvio del giudizio disciplinare, agli organi deputati alla valutazione dei dirigenti ed alla eventuale amministrazione vigilante. Anche le misure adottate dall’amministrazione o dal concessionario in ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo sono pubblicate sul sito Internet del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e su quello dell’amministrazione interessata (articolo 4).

Spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell’attuazione del nuovo istituto, anche ai fini dell’adozione di provvedimenti correttivi (articolo 6).

Le disposizioni in esame entreranno in vigore nel 2010 secondo scadenze diversificate in relazione alle diverse tipologie di enti soggetti alla applicazione delle norme (articolo 7).

Si prevede che dall’attuazione del provvedimento non debbano discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 8).

 

La relazione illustrativa ribadisce che il provvedimento non comporta oneri e che, pertanto, non è stata redatta la relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo considerato che i ricorsi in esame non possono comportare la liquidazione di un indennizzo e tenuto conto che la sentenza del giudice deve ordinare rimedi nel limite delle risorse strumentali, finanziarie e umane di cui l’amministrazione condannata dispone.

 

 



[1] Salvo nei confronti di autorità amministrative indipendenti, della Presidenza del Consiglio, degli organi costituzionali e giurisdizionali.

[2] Detto articolo dispone che le carte dei servizi predisposte dai soggetti che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità debbano prevedere la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia.