Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | Doc. 48: Schema di decreto legislativo concernente: Modifiche al decreto legislativo 286/2005, recante disposizioni in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 10 | ||||
Data: | 26/11/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione XIV - Politiche dell'Unione europea |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Analisi degli effetti finanziari |
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Modifiche al decreto legislativo 286/2005, recante disposizioni in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore
(Schema di decreto legislativo n. 48) |
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N. 10 – 26 novembre 2008 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
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48 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo
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Titolo breve:
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Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore.
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Riferimento normativo:
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Art. 1, commi 1, lettera b), 3 e 4, della legge n. 32 del 2005 e art. 22-septies del decreto legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008
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Relatore per la Commissione bilancio:
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Ceroni
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Gruppo: |
PdL
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Relazione tecnica: |
Non presente
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Alla IX Commissione |
ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2
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(termine per l’esame: 27 novembre 2008)
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INDICE
Forma dei contratti nell’autotrasporto merci e documentazione di bordo
Integrazioni della disciplina sulla qualificazione iniziale dei conducenti
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
Il provvedimento, composto di due articoli, non è corredato di relazione tecnica.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 32/2005 (Riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e di cose) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
L’articolo 1 della legge 62/2005 (Legge comunitaria 2004) ha conferito una delega al Governo per l’attuazione della direttiva europea 2003/59/CE, in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica dei conducenti dei veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.
il D. Lgs. 286/2005 reca sia disposizioni (artt. 1-12) sul riassetto delle attività di autotrasporto di merci per conto terzi[1] sia norme (artt. 13-23) sulla qualificazione iniziale e sulla formazione dei conducenti professionali[2]. L’articolo 24 di tale decreto legislativo contiene una clausola di esclusione degli oneri per il bilancio dello Stato riferita all’intero testo (obbligo di invarianza confermato dalla relazione tecnica).
Si ricorda infine che l’articolo 1, comma 4, della legge 32/2005, sopra richiamata, consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti di attuazione. Il termine di due anni inizialmente fissato dalla disposizione è stato da ultimo prorogato, limitatamente al D. Lgs. 286/2005, al 31 dicembre 2008([3]).
La relazione illustrativa e l’analisi di impatto della regolamentazione affermano che dalle norme proposte non derivano maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio statale.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Forma dei contratti nell’autotrasporto merci e documentazione di bordo
Le norme:
dispongono integrazioni in ordine ai contenuti essenziali del contratto di trasporto, disciplinato all’articolo 6 del D. Lgs. 286/2005, includendo l’obbligo di indicare una data certa e di fissare tempi massimi per il carico e lo scarico delle merci trasportate (commi 1 e 2).
In tal modo, come viene precisato dalla relazione illustrativa, si intende conferire maggiore trasparenza ai rapporti contrattuali e contrastare il fenomeno della cosiddetta retrodatazione dei contratti, nonché proteggere la parte contraente più debole inducendo eventualmente le parti a prevedere un compenso aggiuntivo da corrispondersi al conducente in caso di attese riconducibili al committente;
istituiscono[4] la “scheda di trasporto”, da conservare a bordo del veicolo, e ne disciplinano il campo di applicazione, i contenuti essenziali e le sanzioni in caso di violazione dei relativi obblighi[5] (commi 3 e 4);
modificano le sanzioni previste dall’articolo 12, comma 5, del D. Lgs. 286/2005([6]) in caso di mancata esibizione della documentazione obbligatoria (comma 5).
Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di norme in materia di rapporti contrattuali e di documentazione nel settore dell’autotrasporto che non determinano effetti diretti per la finanza pubblica.
Integrazioni della disciplina sulla qualificazione iniziale dei conducenti
Le norme introducono, per il conseguimento della qualificazione di conducente nel settore dell’autotrasporto, una formazione accelerata (140 ore anziché 280) per i soggetti in possesso di determinati requisiti comunitari (definiti dalla direttiva 2003/59/CE). Viene previsto, a tal fine, lo svolgimento di appositi corsi accelerati, in aggiunta a quelli già contemplati dal D. Lgs. 286/2005 (commi 1, 2 e 5).
È inoltre previsto l’utilizzo, nei corsi di formazione ordinari o accelerati, di simulatori di guida di alta qualità, le cui caratteristiche tecniche devono essere fissate con apposito decreto ministeriale (comma 4).
Viene conseguentemente modificato l’Allegato I del D. Lgs. 286/2005 (Requisiti minimi della formazione e della qualificazione professionale per gli autotrasportatori), precisando i contenuti e gli obiettivi dei corsi di formazione accelerati ed introducendo altresì la possibilità di utilizzare apparecchi simulatori di alta qualità in alternativa alla pratica individuale su terreni speciali (comma 3).
Si ricorda che l’articolo 19 del D. Lgs. 286/2005, oggetto della presente integrazione, ha stabilito che i corsi di qualificazione possano essere organizzati dalle autoscuole e da altri soggetti appositamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (questa parte dell’articolo 19 non è oggetto delle modifiche in esame). La relazione tecnica allegata allo schema di D. Lgs. escludeva oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 19 (con particolare riguardo all’intervento, nelle attività di formazione, di soggetti diversi dalle autoscuole), in quanto i relativi adempimenti sarebbero stati svolti – oltre che dalle autoscuole - dagli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che sia data attuazione alle nuove norme in esame (che intervengono sia sulle attività finalizzate alla qualificazione degli autotrasportatori[7] sia sulla dotazione strumentale richiesta per la preparazione alla guida[8]) nel rispetto dell’obbligo di invarianza finanziaria disposto dall’articolo 24 del D. Lgs. 286/2005.
Tale obbligo sembrerebbe comunque sussistere tenuto conto che non vengono modificati - anche a seguito delle modifiche introdotte – i meccanismi di imputazione della spesa (nel caso delle autoscuole) e di neutralità finanziaria (nel caso degli altri soggetti autorizzati allo svolgimento dei corsi di qualificazione) ai quali è attualmente subordinata l’esecuzione delle norme in materia di formazione nel settore dell’autotrasporto.
[1] In attuazione della delega, sopra richiamata, di cui alla legge 32/2005.
[2] In attuazione della delega, sopra richiamata, di cui alla legge comunitaria 2004.
[3] V. articolo 22-septies del DL 248/2007 (Proroga termini).
[4] Con l’introduzione, nel D. Lgs. 286/2005, del nuovo articolo 7-bis.
[5] Sanzioni pecuniarie; fermo amministrativo del veicolo.
[6] Viene pertanto introdotta la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 180, commi 7 e 8, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada). Si tratta del pagamento di una somma da 36 a 148 euro ovvero, nel caso in cui non si sia ottemperato all'invito dell'autorità a presentarsi per esibire i documenti richiesti, di una somma da 370 a 1.485 euro.
[7] Istituzione delle nuove modalità di formazione accelerata sopra richiamate.
[8] Utilizzazione di simulatori di alta qualità.