Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni - Schema di D.P.R. n. 247 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
SCH.DEC 247/XVI     
Serie: Nota breve - Commissione per la semplificazione    Numero: 11
Data: 06/10/2010
Descrittori:
ARMI   BANCO NAZIONALE DI PROVA
ENTI PUBBLICI   POLIGONI DI TIRO
Organi della Camera: Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione

Casella di testo: Commissione parlamentare per la semplificazione
NOTA BREVE
 

 

 

 

 

 

 

 


Camera dei deputati

 

 

 

Senato della Repubblica

 

 

n. 11 –  6 ottobre 2010

Riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali

Schema di D.P.R. n.247

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

Numero dello schema di regolamento

247

Titolo

Riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali

Norma di autorizzazione

Art. 2, comma 634 e 635 della legge n. 244/2007
ed Art. 26, comma 1, II periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Numero di articoli

16

Date:

 

Presentazione

14 settembre 2010

Assegnazione

14 settembre 2010

termine per l’espressione del parere

15 ottobre 2010

Commissione competente per il parere

Commissione parlamentare per la semplificazione

 


Presupposti normativi

L’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) - nel perseguire obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi - ha previsto l’adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anchein forma associativa. L’articolo 26, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha confermato la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, ad una determinata scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dal citato comma 634.

Quest’ultima disposizione è stata oggetto di norme di interpretazione autentica e di alcune modifiche, all’esito delle quali il termine ultimo per l’adozione dei regolamenti è fissato al 31 ottobre 2010.

Si ricorda, in particolare, che l'articolo 7, comma 30 del decreto-legge n. 78/2010 ha interpretato l'articolo 26, comma 1, del citato decreto-legge n.112/2008 nel senso che l'effetto soppressivo previsto dalla norma concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nel corso del dibattito presso la Commissione parlamentare per la semplificazione e nell’audizione del presidente e del direttore generale del Banco nazionale di prova è stato sottolineato come la norma interpretativa escluda automaticamente il Banco stesso dalla procedura di riordino in quanto non è incluso nel conto economico consolidato. Sia il Sottosegretario allo sviluppo economico Saglia nella seduta del 22 settembre sia il presidente del consiglio di amministrazione del Banco nell’audizione svoltasi il 29 settembre 2010 hanno suggerito di “individuare una soluzione che consenta di ricondurre il Banco nella competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, analogamente a quanto previsto - per alcuni enti - dal decreto legge n. 78 prima ricordato” (così il Sottosegretario Saglia). 

Tale proposta è stata anche formalizzata in un emendamento all’A.S. 2323 (poi legge 1° ottobre 2010, n.163, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n.125 recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), volto ad includere il Banco nell’Allegato 2 di cui all’articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78/2010, che prevede la soppressione e l’incorporazione di enti ed organismi pubblici presso la struttura delle camere di commercio, al fine di realizzare una riduzione di spesa ed una più razionale allocazione di funzioni e compiti. L’emendamento non è stato approvato.

Contenuto

Lo schema di decreto in esame è volto a realizzare un riassetto organizzativo dell’ente Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali (BNP) in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, commi 634-641 della legge finanziaria 2008.

Il BNP è un ente di diritto pubblico, con sede in Gardone Val Trompia,  istituzionalmente preposto al controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge.

Le sue attività principali consistono nella prova delle armi (sulle armi che hanno superato la prova, il BNP appone i punzoni riportati in un’apposita tabella[1]), nel controllo delle munizioni commerciali, nonché nello svolgimento di prove balistiche speciali (balistica interna, esterna e terminale). Oltre gli accennati compiti istituzionali, il BNP svolge altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di Polizia che per le aziende produttrici, nonché per gli Istituti di Vigilanza. Si segnala che il BNP è l'unico Ente che esegue il collaudo balistico dei Poligoni di Tiro per le Forze Armate e di Polizia.

Lo schema di regolamento consta di 16 articoli.

Si consideri che, oltre allo schema deliberato dall’Amministrazione proponente (di seguito: “schema deliberato”), è stato trasmesso un testo dell’art. 4 che la stessa Amministrazione ha predisposto a fini collaborativi (di seguito: “testo riformulato”) per tenere conto dei rilievi espressi nel proprio parere dal Consiglio di Stato.

L’art. 1 dispone il riordino del Banco senza  incidere sulla natura sostanziale dei compiti istituzionali propri dell’ente e confermando il quadro attuale delle competenze sulla vigilanza, spettante ai Ministeri dello sviluppo economico, della difesa e dell’interno.

L’art. 2, nell’individuare i compiti tradizionalmente attribuiti al Banco, autorizza lo stesso a svolgere attività e servizi tecnici anche quale soggetto imprenditoriale, mediante convenzioni e previo pagamento di un corrispettivo. Con riguardo ad attività di particolare rilievo connesse ai propri compiti istituzionali il Banco può stipulare accordi di collaborazione con: titolari di licenze rilasciati ai sensi del T.U.L.P.S.[2] ed altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali.

Si prevede, poi, che gli oneri della punzonatura, ad oggi a carico dello Stato, siano posti a carico del Banco mediante convenzione col Ministero dello sviluppo economico.

Si ricorda che, attualmente, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 28 ottobre 1964, n. 1612, i punzoni per imprimere il marchio alle armi provate e i timbri a secco per i certificati sono fabbricati dalla Zecca su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio (oggi sviluppo economico) e la spesa relativa è a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso. Più specificamente, le operazioni di punzonatura che tale ente è tenuto a svolgere sono stabilite dalla legge 23 febbraio 1960, n. 183 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

Si segnala, altresì, che presso le Commissioni I Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato si è concluso l’esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi che contempla alcune disposizioni volte a confermare le funzioni svolte dal Banco anche in ossequio agli impegni assunti dal nostro Paese con la Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata con la legge n. 993/1973.

L’art. 3, data la particolare rilevanza pubblica afferente ai compiti attribuitigli, riconosce al banco l’autonomia statutaria ed organizzativa nel rispetto dei criteri e dei limiti ordinamentali.

Lo Statuto concerne l’organizzazione dell’ente e le linee fondamentali della sua attività. L’esercizio della potestà statutaria viene attribuito, dal provvedimento in esame, ad un nuovo organo creato in seno alla struttura dell’ente: l’Assemblea dei partecipanti (v. sub art. 5). L’atto viene, poi, sottoposto ad approvazione ministeriale.

L’art. 4 elenca gli organi del Banco (l’Assemblea dei partecipanti; il Consiglio di amministrazione; il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti); i cui compensi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. Tutti gli organi restano in carica quattro anni.

A seguito delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, si rileva che nel testo riformulato sono stati esclusi espressamente i compensi per l’Assemblea dei partecipanti e per il Cda con l’esplicita esclusione di rimborsi spese di qualunque specie.

Sotto il profilo organizzativo si ricorda che, ad oggi, il Banco di Prova viene gestito da un consiglio di amministrazione nominato dal Ministero dello sviluppo economico. Il consiglio di amministrazione, composto da 12 componenti, rimane in carica 4 anni ed elegge il suo Presidente. Il Direttore del Banco è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero della Difesa, e partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e con le funzioni di Segretario.

Il personale dipendente del Banco (attualmente 70 unità tra impiegati tecnici ed amministrativi, operai e collaudatori tecnici) fa riferimento a: un Capo delle "Prove Armi" che dirige e sorveglia la prova delle armi presentate, un Capo del Laboratorio Balistico per la prova delle munizioni commerciali e delle prove balistiche speciali, un Capo Ufficio Amministrativo.

Si prevede che, in sede di prima attuazione del regolamento in esame, la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi non possa essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità ma ridotta del 30%.

In merito a quanto sopra esposto, si fa presente che, a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, è stato inserito nel testo riformulato un nuovo comma 3 volto a specificare che la spesa per il funzionamento dei predetti organi deve essere ridotta del 30% con riferimento a quella esposta nell’ultimo bilancio consuntivo, avuto riguardo ai rimborsi spese dei membri del Cda e ai compensi del Presidente.

Il nuovo comma 4 specifica, inoltre, che con decreto ministeriale saranno fissati gli obiettivi di razionalizzazione delle spese basati sulla normativa vigente e tenuti in considerazione nell’esercizio della vigilanza ministeriale.

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 5 del regolamento interno del Banco, approvato con D.M. 17 maggio 2001, al presidente del Cda viene corrisposta un’indennità per le sue funzioni stabilita dal medesimo consiglio e approvata dal Ministro dello sviluppo economico; l’art. 6 prevede, invece, che agli amministratori che partecipano alle riunioni del consiglio venga corrisposto un eventuale rimborso delle spese di trasferta se sostenute in proprio e documentate.

L’art. 5 istituisce l’Assemblea dei partecipanti in numero non superiore a 12 unità, nel rispetto del criterio di rappresentanza degli organismi e delle categorie, enti pubblici fondatori e settori produttivi interessati, già presenti nel consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del regolamento de quo.

Come evidenziato dalla documentazione allegata allo schema, la creazione di tale nuovo organo appare giustificata dalla peculiare struttura associativa dell’organismo, considerata, altresì, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione.

In ordine al criterio di rappresentanza in seno all’organo, la relazione illustrativa cita quanto disposto dall’art. 8 della L. n.186/1960 (Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili), ai sensi del quale, con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate, tra l’altro, le norme concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova, nel cui consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati (tale regolamento è stato approvato con D.P.R. 28 ottobre 1964, n. 1612).

L’Assemblea delibera, a maggioranza dei 2/3 dei suoi partecipanti, sull’adozione dello Statuto e sulle linee generali concernenti l’attività dell’ente, compresa l’articolazione dello stesso e sul questioni ad essa sottoposte dal presidente o dallo Statuto.

L’art. 6 disciplina il Consiglio di amministrazione che, in osservanza di quanto disposto dall’art.2, comma 634, lett. d) della legge finanziaria 2008, si vede ridurre il numero dei propri componenti da dodici a cinque, anche a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio: uno per la categoria fabbricanti armi (il precedente testo ne prevedeva due); uno per i fabbricanti di munizioni; uno per il comune di Gardone Val Trompia e gli altri tre in rappresentanza di ciascuno dei dicasteri vigilanti. Il Cda individua gli obiettivi programmatici del Banco, verificandone l’attuazione, e delibera sui bilanci e tutti gli atti organizzativi interni. La norma disciplina, altresì, lo scioglimento del consiglio per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco cui consegue la nomina di un commissario straordinario.

L’art. 7 disciplina la figura del Presidente, nominato con D.P.R. su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente convoca e presiede il Cda ed ha la rappresentanza legale del Banco.

L’art. 8 prevede la nomina di un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi ed un supplente, quale organo responsabile per il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell’ente.

Con riferimento alla formulazione del testo, si segnala l’opportunità di sostituire le parole “Registro dei revisori contabili” con le parole “Registro dei revisori legali”.

Al riguardo, infatti, si ricorda che il D.lgs. n. 39 del 2010, di recepimento della direttiva 2006/43/CE, ha introdotto la figura del “revisore legale” in sostituzione del precedente “revisore contabile”, stabilendo che l’attività può essere svolta dalle persone fisiche e dalle società iscritte nel Registro dei revisori legali, o dai collegi sindacali, quali organi incaricati della revisione legale, nei casi previsti dal codice civile.

L’art. 9 concerne la figura del Direttore generale, nominato con decreto ministeriale su designazione del Cda, alle cui riunioni partecipa come segretario senza diritto di voto. Il direttore generale è legato al Banco da un rapporto di lavoro regolato secondo le norme contrattuali di riferimento ed ha il compito di assicurare la funzionalità del Banco stesso quale unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, di fabbricazione di cartucce e di collezioni di armi da guerra.

L’art. 10 descrive le fonti di finanziamento del Banco stabilendo che lo stesso svolga le proprie attività senza oneri a carico dello Stato. La norma conferma il controllo ministeriale sul rispetto del criterio di determinazione delle tariffe richieste per l’attività svolta ex lege, su proposta del Cda e, per le munizioni, previo parere della Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami.³

La fornitura dei punzoni che evidenziano le prove effettuate dal BNP rappresentano la sola forma di finanziamento statale di cui, ad oggi, beneficia l’ente; sino alla legge di bilancio per il 2007 era, tra l’altro, previsto un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (cap. 2218, il cui stanziamento era pari ad euro 16.786,00) la cui dotazione, già a partire dal bilancio 2008, è confluita nell’omnicomprensivo cap. 2200, relativo a spese per acquisto di beni e servizi. Come evidenziato dalla relazione tecnica allegata allo schema, la spesa media per i punzoni oscilla tra i 18.000 e i 19.000 euro annui, costo che, con l’entrata in vigore del provvedimento in esame, non dovrebbe essere più sostenuto dallo Stato ma passare completamente a carico dell’ente (cfr. supra art. 2).

L’art. 11, in merito alla gestione finanziaria e contabile del Banco, ne conferma l’esercizio secondo criteri civilistici volti a realizzare il pareggio economico.

L’art. 12 stabilisce che la disciplina del personale alle dipendenze del Banco trova fonte nell’ordinamento civilistico, nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa nonché nei contratti collettivi; viene posto, altresì, il divieto di svolgere attività incompatibili con le funzioni esercitate dall’ente specie se connesse con l’industriaed il commercio delle armi.

L’art. 13 afferma la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico sugli atti ordinamentali e gestionali di maggiore rilevanza. In particolare, i regolamenti interni di natura tecnica sono soggetti all’approvazione del medesimo dicastero sentiti il Ministero dell’interno e della difesa, mentre per le delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi da fuoco viene sentito il Ministero dell’economia.

La disposizione prevede, inoltre, l’applicazione della tacita manifestazione di assenso in ordine alle delibere di cui sopra, qualora, nel termine di 90 giorni dalla ricezione, non sia disposto il rinvio o l’annullamento; resta comunque salva l’applicazione delle vigenti disposizioni contabili relative ai controlli sui bilanci.

L’articolo in esame, al fine di assicurare la stabilità degli effetti delle deliberazioni adottate dal Banco, fa esplicito riferimento all’art. 30 della legge n.70/1975, recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente(cd. legge sul parastato) recante norme contabili sui controlli dei bilanci degli enti pubblici.

L’art. 14 è volto a disciplinare la fase transitoria in attesa che venga definito il nuovo assetto ordinamentale del Banco, con la previsione di alcuni termini tesi a garantire la sollecita ricostituzione dei suoi organi nonché di forme di commissariamento a fronte di eventuali inosservanze degli stessi.

L’art. 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’art. 16 abroga alcune disposizioni di natura organizzativa non confacenti al contenuto del presente schema di riordino.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di uno schema di regolamento di delegificazione, adottato con le procedure di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che viene sottoposto al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione ai sensi dell’articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Allo schema è allegato: il parere del Consiglio di Stato, espresso in via interlocutoria dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 dicembre 2009; l’ulteriore parere reso dalla medesima Sezione nella successiva adunanza del 10 maggio 2010 in cui il Consiglio,preso atto dell’accoglimento dei soli suggerimenti formali indicati nel precedente parere interlocutorio ha invitato l’amministrazione a provvedere ad ulteriori adempimenti; il parere favorevole reso, in via definitiva, dalla stessa Sezionenell’adunanza del 12 luglio 2010 in cui il Consiglio ha preso atto delle modifiche introdotte nel testo, di riscontro alle osservazioni formulate in precedenza.

Lo schema è corredato delle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN), e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Lo schema in esame innova le norme sull’organizzazione ed il funzionamento del Banco di prova per le armi da fuoco, attualmente contenute nel titolo I del DPR 28 ottobre 1964, n. 1612 (regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili), che vengono contestualmente abrogate. 

La disciplina organizzativa del banco assume così veste autonoma rispetto alla disciplina sostanziale, che continua ad essere contenuta nei titoli II, III e IV del richiamato DPR n. 1612/1964.

All’art. 9, comma 1, si richiama genericamente “la vigente disciplina contrattuale di riferimento” in merito al rapporto di lavoro del direttore generale dell’ente.

___________________

3)   Tale organo è disciplinato dall’art. 8 della L. 6 dicembre 1993 n. 509, Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.


 

 

 

Camera dei deputati

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Senato della Repubblica

Servizio Studi

 

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File: OR0250.doc



[1]Per una completa disamina delle specifiche tecniche osservate dal BNP si veda il sito http://www.bancoprova.it/homepage.htm.

[2]R.D. 18-6-1931 n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.