Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 525) Schema DPCM - Individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei paschi di Siena Spa.
Riferimenti:
SCH.DEC 525/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 485
Data: 18/12/2012
Descrittori:
MERCATO FINANZIARIO   MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca MPS

 

(Schema di DPCM n. 525)

 

 

 

 

 

N. 485 – 18 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

525

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

 

Titolo breve:

 

Individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei paschi di Siena Spa.

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 23-undecies del decreto-legge n. 95 del 2012

 

Relatore per la

Commissione bilancio

 

On. Alberto Giorgetti

Gruppo:

PDL

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla Commissione bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 28 dicembre 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-3. 4

Individuazione delle risorse. 4



PREMESSA

Lo schema di DPCM in esame, ai sensi dell’articolo 23-undecies del DL n. 95/2012, individua le risorse necessarie a finanziare la sottoscrizione, autorizzata dall’articolo 23-sexies del citato DL, di strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

In particolare, l’articolo 23-sexies del DL n. 95 del 2012 ha stabilito che, al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione dell’EBA dell’8 dicembre 2011, il Ministero dell’economia e delle finanze, su specifica richiesta di Banca MPS Spa, provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) fino all’importo di euro 3,9 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi destinati all’integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dalla medesima banca e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008.

L’articolo 23-undecies del citato DL dispone che con DPCM siano individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del MEF, sono individuate mediante:

-                      riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, (spese rimodulabili, con esclusione di alcune categorie di spese assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, cui si aggiungono altre specifiche spese ritenute “indisponibili”);

-                      riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

-                      utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati alle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con l’esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali, nonché quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l’UE ed i connessi cofinanziamenti nazionali;

-                      emissione di titoli del debito pubblico.

L’articolo 23-duodecies del DL n. 95 del 2012 ha previsto, inoltre, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato DL, fossero stabilite le disposizioni di attuazione delle predette disposizioni ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari, al fine, fra l’altro, di disciplinare la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

Il DL n. 216 del 2012, attualmente in fase di conversione al Senato, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina recata dal DL n. 95/2012, tra cui:

-                      il differimento al 31 gennaio 2013 del termine entro il quale devono essere sottoscritti i nuovi strumenti finanziari;

-                      l’autorizzazione al MEF a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione fino a concorrenza dell’importo degli interessi non corrisposti in forma monetaria in quanto eccedenti il risultato di esercizio. A seguito dei rilievi formulati in sede comunitaria, si dispone che le azioni di nuova emissione siano a tal fine valutate al valore di mercato anziché sulla base del patrimonio netto;

-                      qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI 1-3

Individuazione delle risorse

Le norme dispongono quanto segue:

§       le risorse necessarie per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari di euro 2.000.000.000 della Banca MPS Spa, sono individuate mediante emissione di titoli di Stato a medio-lungo termine, disposta ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 398 del 2003, o quale quota aggiuntiva di una o più delle ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, effettuate per la copertura del fabbisogno in forza del medesimo D.P.R. (articolo 1);

§       il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti Nuovi Strumenti Finanziari (articolo 2);

§       gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti Nuovi Strumenti Finanziari, versati all’entrata del bilancio dello Stato tramite la Banca d’Italia, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli di debito pubblico emessi ai sensi dell’articolo 1  in esame (articolo 3).

 

La relazione tecnica afferma che la sottoscrizione di obbligazioni bancarie emesse da MPS da parte del MEF appare esclusivamente fronteggiabile mediante emissione di titoli di debito pubblico. Ciò in quanto le ipotesi di cui alle lettere a) e b) della richiamata normativa, concernenti la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero e la riduzione delle singole autorizzazioni legislative di spesa di entità pari all’importo richiesto da MPS di 2 miliardi di euro, al momento non sono percorribili. La RT precisa, inoltre, che, tenuto conto della neutralità dell’operazione nel suo complesso ed in considerazione dell’ordine di grandezza della sottoscrizione, l’emissione di titoli di debito è bilanciata dall’assunzione di un’attività finanziaria quasi equity. Pertanto, è previsto che il netto  ricavo delle suddette emissioni di titoli di debito pubblico, per un valore complessivo di due miliardi di euro, sia versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente assegnato su apposito capitolo di spesa in conto capitale e destinato alla sottoscrizione del prestito obbligazionario della Banca MPS.

La RT  afferma, inoltre, che il capitolo di spesa da istituire configura una posta di bilancio di natura finanziaria, senza effetti sull’indebitamento, in quanto destinata alla sottoscrizione di titoli di credito, ma incide sulle spese finali del SNF e sul fabbisogno.

La RT precisa, inoltre, che, qualora non sia possibile, mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, procedere alla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, nei termini indicati dalla legge, a seguito di apposita previsione legislativa, con decreto del MEF può esser autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di 90 giorni dal pagamento.

L’esposizione lorda dello Stato aumenta, secondo quanto afferma la RT, tenuto conto di tale emissione dei titoli del debito pubblico e, pertanto, l’operazione non appare neutra sotto il profilo del fabbisogno e, quindi, del debito lordo. L’importo richiesto rientra comunque nel limite delle emissioni nette dei titoli di Stato previsto nel 2012. Gli effetti in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi: il tasso di interesse corrisposto sui titoli attivi dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni. Infatti, secondo quanto affermato dalla RT, anche in caso di perdite che comportino l’impossibilità per MPS di pagare in forma monetaria gli interessi, essi sono corrisposti mediante assegnazione al MEF di azioni ordinarie di nuova emissione.

La RT afferma, infine, che al fine di assicurare la suddetta economicità dell’operazione, è previsto il versamento in entrata da parte di Banca d’Italia degli interessi attivi sui bond con riassegnazione di tali risorse agli appositi capitoli di spesa per il pagamento degli interessi sulle emissioni di titoli di debito pubblico. I relativi decreti di variazione al bilancio saranno adottati a seguito del perfezionamento del presente DPCM.

 

Al riguardo, si rilevala necessità di acquisire chiarimenti in ordine ai profili di seguito evidenziati.

In merito all’importo dell’operazione, si rileva che il valore di 2 mld sembra riferirsi agli Strumenti Finanziari di nuova emissione, mentre il provvedimento in esame non menziona la sostituzione degli strumenti già emessi, anch’essa prevista dal DL n. 95/2012, per un importo di 1,9 mld. Tenuto conto che anche per quest’ultima sottoscrizione il termine prescritto dal medesimo DL n. 95, a seguito della recente proroga, verrà a scadenza il 31 gennaio 2013, andrebbe preliminarmente precisato se l’operazione di sostituzione degli strumenti già emessi sarà oggetto di un distinto provvedimento da adottare entro la predetta data.

Quanto all’impatto sui saldi di finanza pubblica, si rileva preliminarmente che l’individuazione delle risorse occorrenti alla sottoscrizione nell’emissione di titoli pubblici appare suscettibile di determinare effetti negativi sul fabbisogno e sullo stock di debito lordo.

Come indicato dalla RT, la sottoscrizione, configurandosi come operazione di carattere finanziario, non incide invece sul saldo di indebitamento netto, fatti salvi gli effetti in termini di interessi, oggetto di successive considerazioni. La RT rileva inoltre che essa incide, oltre che sul fabbisogno e sul debito, come già rilevato, anche “sulle spese finali del SNF”. Ciò dovrebbe tradursi in un corrispondente effetto sul saldo complessivo, tenuto conto che le entrate del bilancio dello Stato derivanti dall’emissione di titoli obbligazionari non sono generalmente computate ai fini del saldo netto da finanziare.

In merito alla spesa per interessi, la relazione tecnica assume che gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi in quanto il tasso di interesse corrisposto sugli strumenti sottoscritti dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni.

Si rileva in proposito che l’economicità, in termini di interessi, dell’operazione è condizionata dal differenziale tra il costo del ricorso al mercato da parte dello Stato e la remunerazione degli strumenti finanziari da sottoscrivere. In proposito, andrebbero chiariti i criteri ed i parametri che dovranno presiedere alla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari tenuto conto che la disciplina di cui all’art. 23-duodecies, che avrebbe dovuto definire la remunerazione, i casi di riscatto, conversione ed ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione, non risulta ancora pubblicata.

Tali elementi appaiono necessari anche alla luce delle modifiche alla disciplina del DL n. 95/2012, adottate con il provvedimento d’urgenza (DL n. 216/2012) in fase di conversione al Senato, che autorizza il Ministero dell’economia - in caso di mancata corresponsione in forma monetaria degli interessi da parte dell’emittente in quanto eccedenti il risultato di esercizio - a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari anche oltre il limite originariamente fissato dal DL n. 95/2012 e fino a concorrenza dell’importo degli interessi non pagati[1].



[1] In ogni caso resta la possibilità nella predetta ipotesi di acquisire – in luogo della sottoscrizione dei nuovi strumenti - azioni ordinarie valutate al valore di mercato.