Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Doc. 522) - Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (Schema di decreto legislativo n. 522)
Riferimenti:
SCH.DEC 522/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 487
Data: 19/12/2012
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   PETROLIO
PRODOTTI PETROLIFERI   SCORTE
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

 

(Schema di decreto legislativo n. 522)

 

 

 

 

 

N. 487 – 19 dicembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

522

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE

 

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 1, comma 3, e 17, comma 5, della legge n. 96 del 2010

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Vico

 

Gruppo:

PD

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 20 gennaio 2013)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 31 dicembre 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI da 1 a 27. 3

Obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio e prodotti petroliferi3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni inerenti l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, risulta attuativo della delega prevista dall’art. 17, commi 5 e 6, della Legge comunitaria per il 2010 (L. n. 96/2010), che recepisce la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009.

Lo schema di decreto, al pari delle citate disposizioni di delega, risulta corredato di una clausola di invarianza finanziaria. La relazione tecnica allegata esamina il provvedimento sotto il profilo del rispetto della predetta clausola.

Di seguito si esaminano le disposizioni rilevanti sotto il profilo finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 27

Obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio e prodotti petroliferi

Le norme rilevanti sotto il profilo finanziario riguardano la previsione di adempimenti a carico:

a) del Ministero dello sviluppo economico (MISE);

In particolare, le disposizioni inerenti ai compiti a carico del MISE - come indicato anche dalla relazione tecnica - sono le seguenti:

·          art. 3, comma 1, determinazione delle scorte petrolifere dì sicurezza specifiche del Paese;

·          art. 3, comma 8, verifica, in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di finanza, della veridicità delle dichiarazioni degli operatori sulle immissioni in consumo dell'anno precedente dei prodotti energetici;

·          art. 6, comma 1, 3 e 4, compilazione, aggiornamento e comunicazione alla Commissione UE dell'inventario dì tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano o di altro Stato Comunitario;

·          art. 7, comma 1, emanazione di indirizzi all'OCSIT (cfr. infra);

·          art. 9, comma 7, redazione, nelle more della piena operatività dell'OCSIT, di una relazione annuale sulle misure adottate per garantire e verificare la disponibilità e l’accessibilità fisica delle scorte e il controllo da parte dello Stato Italiano dell'uso delle stesse in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio;

·          art. 13, comma 1 e 2 e 14, comma 1, rilevazione e trasmissione alla Commissione europea delle informazioni statistiche relative alle scorte specifiche italiane (o di altri Paesi europei) nonché delle scorte commerciali detenute sul territorio Italiano;

·          art. 18, commi 1 e 2, adempimenti necessari all'effettuazione dei controlli da parte della Commissione europea volti alla verifica dello stato di preparazione alle situazioni d’emergenza;

·          art. 18, comma 8 e 9, vigilanza, in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di finanza, sull’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente decreto, comprese le scorte da chiunque detenute sul territorio italiano a beneficio di altro Stato, sia da parte dei soggetti obbligati, che da parte di coloro che mettono a disposizione su base commerciale la propria capacità di stoccaggio;

·          art. 20, comma 1, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, predisposizione di un decreto che individui le procedure e adotti le misure affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT rilascino tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche, sia in caso di una decisione internazionale che nel caso in cui ancora non sia stato dichiarato lo stato di crisi;

·          art. 24, comma 8, controllo sulla violazione, da parte dei soggetti obbligati, degli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di finanza;

b) dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), individuato nella società Acquirente Unico S.p.A. del Gruppo GSE.

I compiti istituzionali dell’OCSlT sono definiti dall'art 7. Tale articolo prevede, al comma 4, che i relativi oneri siano posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici. E’ inoltre previsto che l’OCSIT possa svolgere servizi a domanda individuale (come quello di detenere le scorte per conto dei soggetti obbligati che ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 8), con oneri a carico dei soggetti richiedenti;

c) al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), dello stesso Gruppo GSE.

A tale soggetto è affidata la costituzione e la gestione di una piattaforma di mercato per l'incontro di domanda e offerta di logistica petrolifera (art. 21) nonché la costituzione e la gestione di una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (art 22).

 

L’articolo 27 asserisce che dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri e dispone che le amministrazioni pubbliche competenti provvedano agli adempimenti posti a loro carico con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica sottolinea, in via preliminare, la richiamata clausola di invarianza finanziaria, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni di delega di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, della legge n. 96/2010 e ricorda che il provvedimento recepisce nell'ordinamento interno la direttiva 2009/119/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

Per quanto riguarda gli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, la relazione specifica che si tratta di una evoluzione delle attività che gli uffici del Ministero già svolgono in base alla legislazione vigente.

La relazione ricorda a tale proposito che già oggi è pienamente vigente ed operativo un sistema di scorte obbligatorie petrolifere, gestito dal MISE ai sensi del D.Lgs. n. 22/2001, in base al quale le scorte sono totalmente detenute dalle società che immettono prodotti petroliferi in consumo. Il MISE svolge, inoltre, compiti di monitoraggio e reportistica alla Commissione e all' Agenzia internazionale dell' energia (AIE) e partecipa a riunioni anche all'estero in tale ambito.

La relazione evidenzia che il provvedimento provvede a diminuire gli oneri amministrativi mediante la razionalizzazione delle regole sulla raccolta statistica e sulla reportistica, informatizzando le attività e condividendone la gestione con l’OCSIT.

Per quante riguarda gli oneri a carico dell’OCSIT, la relazione sottolinea che essi non gravano in alcun modo sulla finanza pubblica, in quanto le funzioni di OCSIT sono affidate all'Acquirente unico S.p.A., una società del Gruppo GSE senza fini di lucro, non inclusa nell’ambito della P.A., che può sfruttare a pieno le sinergie funzionali e le economie gestionali. Tale società è già sottoposta alla vigilanza del MISE, che pertanto risulterà ampliata anche relativamente alle funzioni assegnatele dal presente decreto. Come per le altre funzioni già svolte dall'Acquirente Unico in materia di acquisto di energia elettrica per il mercato dei consumatori tutelato, la copertura dei costi è assicurata mediante un versamento diretto da parte dei soggetti privati obbligati (le società private che immettono prodotti petroliferi in consumo) senza transitare in alcun modo per il sistema della tesoreria pubblica.

Con particolare riferimento ai costi sostenuti all'Acquirente unico (AU) per accettazione delle deleghe degli operatori di cui all'art. 8, trattandosi di rapporti diretti tra OCSlT e operatori, saranno oggetto di fatturazione a carico dell'operatore interessato.

Attualmente la gestione finanziaria di AU è soggetta a specifici controlli da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per quanto riguarda le attività nel settore elettrico. Pertanto, la gestione organizzativa e contabile prevista dall'articolo 7 non è nuova alle attività della Società. La rendicontazione periodica della gestione finanziaria dell’OCSIT, per la quale l’organismo disporrà di separato conto corrente bancario, sarà sottoposta alle verifiche del Ministero dello sviluppo economico e della Società di Revisione.

l'AU avrà compiti di acquisto, detenzione e vendita di scorte petrolifere nel territorio italiano e sarà finanziato integralmente dagli operatori economici che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi.

La relazione reca inoltre il riferimento[1] al documento di impact assessment dei lavori preparatori della Direttiva oggetto di recepimento, al quale è possibile avere indicazioni di costo medio della tenuta delle scorte nei vari Paesi dell'Unione europea.

A regime, quindi, spostandoci da un sistema completamente affidato alle industrie petrolifere, che avevano un costo medio di 48 euro per tonnellata in EU, mentre in Italia risultava di circa 39 euro per tonnellata, si potrà arrivare ad avere un costo medio di 31 euro a tonnellata come valore medio delle due modalità (scorte detenute dalle industrie e scorte detenute dal Governo). Il risparmio dovrebbe essere di circa il 20% anche in ipotesi conservative. Si segnala in ogni caso che tale costo viene già a legislazione vigente sostenuto dalle imprese che immettono in consumo prodotti petroliferi e viene trasferito ai consumatori finali come componente del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi.

La relazione riporta inoltre, a titolo di confronto, le valutazioni dei contributi unitari pagati dai soggetti obbligati nell’ultimo semestre del 2012 in Belgio, paese che si ritiene offra parametri raffrontabili con l'Italia, considerando che il proprio organismo centrale di stoccaccio è entrato in funzione da pochi anni.

Infine, quanto al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito GME), del Gruppo GSE - che contribuirà all'ampliamento dell'offerta di logistica e faciliterà l'incontro trii domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione - la relazione afferma che anche in questo caso si è preferito utilizzare una società già esistente e vigilata dal MISE, con compiti analoghi a quelli già svolti nel mercato dell'energia elettrica ed in quello del gas, i cui costi saranno coperti, come in questi casi, direttamente dagli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti dalle piattaforme, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo si segnala che l’assenza di oneri diretti sotto il profilo della finanza pubblica risulta condizionata all’effettiva possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate (MISE, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate) di svolgere i compiti loro assegnati, a parità di risorse umane e finanziarie, senza pregiudizio per l’efficace svolgimento delle restanti attività affidate alle medesime Amministrazioni. Andrebbe quindi acquisita conferma dell’assenza di tali profili critici, connessi ad un possibile aggravio di funzioni per le strutture interessate.

Quanto agli eventuali riflessi indiretti del provvedimento sulla finanza pubblica[2] - che potrebbero essere positivi in caso di riduzione dei prezzi finali al consumo dei prodotti petroliferi - andrebbe verificato se effettivamente la disciplina introdotta consenta di determinare, rispetto alla normativa vigente, riduzioni - come affermato dalla RT - degli oneri a carico di imprese e consumatori finali connessi all’obbligo di detenzione delle scorte di prodotti petroliferi, suscettibili di riflettersi sul prezzo finale dei medesimi prodotti. Si segnala in proposito che non risultano specificati i fattori ai quali risulterebbe imputabile la cospicua riduzione dei predetti oneri (-20%), ipotizzata dalla RT in relazione al passaggio da un sistema di detenzione delle scorte ad esclusivo carico delle imprese private ad un nuovo sistema di detenzione delle scorte in parte affidato all’istituendo OCSIT, i cui oneri sono comunque a carico delle imprese stesse (e trasferibili anche in questo caso sul prezzo finale al consumo).

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 7 comma 4, prevede che dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si osserva che la clausola di neutralità in esame, avendo ad oggetto le disposizioni dello schema di decreto nel suo complesso, oltre a trovare una collocazione impropria, sembrerebbe ultronea rispetto a quella già prevista all’articolo 27 del provvedimento, che già si riferisce all’intero decreto.

Appare, quindi, opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventualità di procedere alla sua soppressione.

 



[1] Il documento di impact assessment, indicato dalla relazione tecnica, non risulta più disponibile al link fornito (http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/doc/2008_11_ser2/oil_ stocks_ impact_ assessment.pdf).

[2] I riflessi indiretti del provvedimento sulla finanza pubblica in caso di variazione del prezzo finale dei prodotti petroliferi sarebbero connessi da un lato agli oneri sostenuti dalle A.P. quali consumatori finali dei prodotti stessi, dall’altro ai riflessi macroeconomici che una variazione del prezzo dei prodotti energetici avrebbero sul PIL e sul gettito fiscale.