Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (DOC 520) Riduzione degli organici delle Forze armate | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 489 | ||
Data: | 19/12/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Riduzione degli organici delle Forze armate
(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 520) |
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N. 489 – 19 dicembre 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
Atto n.:
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520 |
Natura dell’atto:
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Schema di regolamento
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Titolo breve:
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Riduzione degli organici delle Forze armate |
Riferimento normativo:
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Articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 95 del 2012
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Relatore per la Commissione bilancio
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On. Amedeo Ciccanti |
Gruppo: |
UDCPTP |
Relazione tecnica: |
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Alla Commissione bilancio |
ai sensi
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(termine per
l’esame:
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Alla IV Commissione |
ai sensi
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(termine per l’esame: 10 gennaio 2013)
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INDICE
Modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
PREMESSA
Lo schema di regolamento in esamedisciplina la riduzione degli organici delle Forze armate ed è adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del DL n. 95/2012 (Revisione della spesa).
L’articolo 2, comma 3, del DL n. 95/2012 ha previsto che con DPCM il totale generale degli organici delle Forze armate sia ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il medesimo decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici delle FF.AA. Al personale in sovrannumero si applicano, al fine del suo riassorbimento, le misure di pensionamento in deroga alla riforma previdenziale introdotta dall’art. 24 del DL n. 201/2011, nonché processi di mobilità guidata. Il predetto personale, ove non riassorbibile è collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) ai sensi del Codice dell’ordinamento militare. Si segnala che lo schema di DPCM da emanare in attuazione del comma 3 è allegato per conoscenza al provvedimento in esame (“Riduzione dell’entità complessiva delle dotazioni organiche delle FF.AA. e rideterminazione della relativa ripartizione”)[1]: lo schema di DPCM prevede la riduzione del personale militare delle Forze armate a 170.000 unità.
Il medesimo comma
All’articolo 2, comma 3, del DL 95/2012 non sono stati
ascritti effetti finanziari.
Si ricorda infine che in data 11 dicembre 2012 è stato
definitivamente approvato dalla Camera l’AC 5569[4] (già approvato in prima
lettura al Senato[5])
recante “Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”. Tale disciplina ha
stabilito un obiettivo di riduzione delle dotazioni organiche complessive del
personale militare a 150.000 unità entro il 2024.
Il provvedimento - composto di due articoli - è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
Normativa vigente: con riguardo alle misure di razionalizzazione
della spesa riferite all’amministrazione della difesa, previste dal DL n.
95/2012, si rammenta che, oltre alle specifiche disposizioni richiamate in
premessa (articolo 2, comma 3, del DL n. 95/2012), il medesimo decreto legge prevede
(articolo 2, comma 1) una riduzione degli uffici dirigenziali, nonché delle
dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali, delle pubbliche
amministrazioni (compresa l’amministrazione della difesa e le FF.AA.). La norma
ha disciplinato l’eventuale conseguente soprannumerarietà di personale,
prevedendo forme di mobilità e di pensionamento. Tale riduzione deve essere,
tra l’altro, non inferiore al 20 per cento[6] per il personale
dirigenziale (di livello generale e non generale). La riduzione degli uffici si
accompagna anche alla riduzione delle dotazioni organiche. Con riferimento al
comma 1,
Le norme, ai fini dell’attuazione dell’art. 2, comma 3, del DL n. 95/2012, apportano modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR n. 90/2010 (articoli 1 e 2).
Con riguardo all’articolo 1, oltre ad interventi di carattere sistematico e di coordinamento normativo, viene disposto l’inserimento nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare riportate a seguire.
• Art. 668-bis. La disposizione ridetermina in misura ridotta le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli e gradi corrispondenti delle FF.AA., come previste dagli artt. 810, 813 e 819 del Codice dell’ordinamento militare [comma 1, lett. b), n. 3)].
Con riguardo all’Esercito, rispetto a quanto previsto
dall’art. 810 del Codice, la norma riduce le dotazioni organiche per il
grado di generale di corpo d’armata da
• Art. 711-bis. La disposizione apporta riduzioni alle dotazioni organiche e al numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dell’Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica, come stabilite nel Codice dell'ordinamento militare [comma 1, lett. c), n. 2)].
La norma a tal fine fa rinvio alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento[7], ciascuna riferita ad una Forza armata, suddivise in quadri, in numero corrispondente ai ruoli della Forza armata considerata. In ogni quadro, in corrispondenza dei singoli gradi, sono stabilite le dotazioni organiche e, per i soli gradi in cui l'avanzamento è a scelta, il numero delle promozioni da attribuire annualmente.
Con riguardo all’articolo 2, viene, tra l’altro
disposto l’inserimento nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, dell’art. 1125-bis. La norma introdotta reca disposizioni
per la graduale riduzione del 10 % dell’organico complessivo dell’Esercito, della Marina, escluso il Corpo
delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica al fine del conseguimento, entro
il 1° gennaio 2016, delle dotazioni previste ai sensi dell’art. 2, comma 3,
primo periodo del DL n. 95/2012. La norma reca, inoltre, disposizioni per estendere
per ciascuno degli anni 2013-
In particolare, si stabilisce che le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano ridotte, per il 2013, nelle misure fissate dalla Tabella 4, allegata allo schema di regolamento, mentre, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si dispone che le ulteriori riduzioni siano determinate con decreto interministeriale. In particolare viene stabilita la riduzione del numero delle promozioni per i gradi nei quali l’avanzamento è a scelta (e si rinvia, quanto alle promozioni conferibili nel 2013, alle tabelle 5, 6 e 7, allegate al provvedimento), mentre per ciascuno degli anni 2014 e 2015 la determinazione del numero delle promozioni assegnabili è demandata ad apposito decreto ministeriale.
Per quanto concerne l’estensione dell’ARQ a tutte le categorie di personale in servizio permanente, la disposizione prevede che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le eccedenze di personale siano individuate con decreto interministeriale tenuto conto delle dotazioni organiche e delle consistenze di personale in servizio dallo stesso decreto determinate. Nei riguardi del personale militare non dirigente, che al 31 dicembre 2015 risulti non riassorbibile, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto DL n. 95/2012, viene previsto il collocamento d’ufficio in ARQ in ragione della maggiore anzianità anagrafica. Il personale in riferimento posto in ARQ è escluso dalla disponibilità per un eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri, percepisce il trattamento economico[9] pari al 95 per cento degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, è escluso dalle procedure di avanzamento che comportino l’eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa, può permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia secondo la normativa vigente e può essere collocato in ausiliaria solo a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti d’età previsti per il grado rivestito.
La relazione tecnica afferma che al fine di verificare i possibili effetti del provvedimento in esame si rende necessario prendere in considerazione le disposizioni concernenti:
A. la riduzione organica complessiva delle Forze armate a 170.000 unità;
B. la riduzione degli organici dei dirigenti militari (generali e colonnelli e gradi corrispondenti).
A. Riduzione organica a 170.000 unità complessive
Sul punto
In tale prospettiva, occorre sottolineare come per determinare gli effetti finanziari della riduzione in esame, il nuovo limite organico di 170.000 unità deve essere comparato con le consistenze effettive nel periodo 2013-2016, considerando l’insieme dei provvedimenti che condizionano la capacità di alimentazione dei ruoli, con particolare riferimento alle riduzioni finanziarie nel tempo apportate al settore.
La riduzione organica deve, inoltre, essere inquadrata
nell’ambito dell’attuale regime transitorio che l’impianto normativa prevede
per conseguire gradualmente la professionalizzazione delle Forze armate
rispetto al precedente sistema della leva obbligatoria. La ripartizione per
ruoli indicata dall’art. 799 del Codice dell’ordinamento militare, (con
organico ora ridefinito in 170.000 unità complessive, ripartite tra l’Esercito
italiano,
Ciò premesso, la presente analisi deve considerare gli articoli 582 e 583 del Codice dell’ordinamento militare che individuano gli oneri annualmente destinati al settore, Tali articoli riassettano le previsioni finanziarie contenute nella Tabella A, allegata alla legge n, 331/2000 e nella Tabella C, allegata alla legge n. 226/2004, come ridotte dal taglio apportato dall’art. 1, comma 570, della legge 296/2006 (-15% dei volumi finanziari precedentemente indicati) e dal rifinanziamento di cui all’art. 2, comma 71, della legge n, 244/2007 (incremento di euro 30 milioni all’anno).
A completamento del quadro delle risorse finanziarie deve essere aggiunto l’art. 584 del citato Codice, che contempla il taglio di 304 milioni di euro all’anno apportato ai citati articoli 582 e 583 dall’art. 65 del DL n. 112/2008.
L’insieme delle previsioni finanziarie sopra richiamate
fornisce il quadro di riferimento per una preliminare verifica degli effetti
della riduzione organica a 170.000 unità nel periodo 2013-
Tabella 1
|
||||||||
Anno |
Ufficiali |
Primi Marescialli |
Altri Marescialli |
Serg. |
VSP |
VFP4 |
VFP1 |
Totale |
2013 |
22.087 |
10.801 |
34.074 |
25.583 |
54.591 |
26.795 |
16.069 |
190.000 |
2014 |
22.110 |
10.340 |
31.754 |
27.432 |
57.268 |
26.516 |
14.580 |
190.000 |
2015 |
22.133 |
9.880 |
29.435 |
29.282 |
59.945 |
26.238 |
13.087 |
190.000 |
2016 |
22.157 |
9.419 |
27.115 |
31.132 |
62.622 |
25.960 |
11.595 |
190.000 |
Al predetto sviluppo, per ciascun anno, deve essere sommata anche l’entità delle risorse aggiuntive previste dall’art. 2216 del Codice che, nel riassettare le disposizioni dell’articolo 23, comma 4, della legge n. 226/2004, consente di computare fino all’anno 2020 contingenti di personale militare aggiuntivi alle consistenze dell’anno (cd addestratori e compensatori).
Tabella 2
Contingenti aggiuntivi, art. 2216 del Codice |
||||||||
Anno |
Ufficiali |
Primi Marescialli |
Altri Marescialli |
Serg. |
VSP |
VFP4 |
VFP1 |
Totale |
2013 |
67 |
0 |
129 |
147 |
747 |
0 |
406 |
1.496 |
2014 |
67 |
0 |
132 |
147 |
747 |
0 |
406 |
1.499 |
2015 |
67 |
0 |
138 |
147 |
747 |
0 |
406 |
1.505 |
2016 |
67 |
0 |
138 |
147 |
747 |
0 |
406 |
1.505 |
I volumi riferiti ai ruoli Marescialli sono stati, inoltre, rimodulati dall’art. 2252 del Codice che ha recepito l’art. 1 bis della legge 168/2010 (Cfr.. All. 92 Relazione Tecnica all’art. 1-bis della legge 168/2010), secondo le entità annue indicate nella sottostante Tabella.
Tabella 3
Rimodulazione ruoli marescialli Art. 2252 del Codice |
||
ENTITA’ ANNUA VARIAZIONE |
||
Anno |
Primi Marescialli |
Altri Marescialli |
2013 |
11.673 |
-11.673 |
2014 |
10.742 |
-10.742 |
2015 |
9.812 |
-9.812 |
2016 |
8.883 |
-8.883 |
Le risultanze finali ottenute sommando le tre precedenti tabelle sono di seguito riepilogate.
Tabella 4
Sviluppo ruoli Modello professionale senza tagli lineari |
||||||||
Anno |
Ufficiali |
Primi Marescialli |
Altri Marescialli |
Serg. |
VSP |
VFP4 |
VFP1 |
Totale |
2013 |
22.154 |
22.474 |
22.530 |
25.730 |
55.338 |
26.795 |
16.475 |
191.496 |
2014 |
22.177 |
21.082 |
21.144 |
27.579 |
58.015 |
26.516 |
14.986 |
191.499 |
2015 |
22.000 |
19.692 |
19.761 |
29.429 |
60.692 |
26.238 |
13.493 |
191.505 |
2016 |
22.224 |
18.302 |
18.370 |
31.279 |
63.369 |
25.960 |
12.001 |
191.505 |
I tagli apportati al settore, anche se non esprimono riduzioni in termini di unità di personale ma solo entità finanziarie secondo i valori indicati in Tabella 5, non possono che avere effetti in termini riduttivi sugli arruolamenti e quindi sulle consistenze effettive.
Tabella 5
(euro)
Riduzioni apportate al modello |
|||
ANNO |
Art. 1, comma 570 legge n. 296/2006 e art. 2, comma 71, legge n. 244/2007 |
Art.
|
TOTALE |
2013 |
96.934.865,93 |
304.000.000,00 |
400.934.865,93 |
2014 |
96.810.454,85 |
304.000.000,00 |
400.810.454,85 |
2015 |
96.788.582,27 |
304.000.000,00 |
400.788.582,27 |
2016 |
96.672.842,36 |
304.000.000,00 |
400.672.842,36 |
Stante le consistenze attuali del personale in servizio, le
cessazioni che interverranno, a legislazione vigente, le dinamiche di transito
interno tra i vari ruoli e le capacità di reclutamento correlate alle risorse
disponibili,
Tabella 6
Sviluppo delle consistenze in relazione alle risorse finanziarie del settore |
||||||||
Anno |
Ufficiali |
Primi Marescialli |
Altri Marescialli |
Serg. |
VSP |
VFP4 |
VFP1 |
Totale |
2013 |
21.160 |
28.700 |
25.806 |
16.755 |
49.037 |
19.222 |
12.465 |
173.145 |
2014 |
20.919 |
28.323 |
26.020 |
17.170 |
51.729 |
17.436 |
9.553 |
171.150 |
2015 |
20.869 |
28.141 |
25.434 |
17.642 |
53.524 |
16.344 |
8.246 |
170.200 |
2016 |
20.722 |
28.038 |
24.740 |
18.052 |
55.248 |
15.211 |
7.707 |
169.718 |
Le differenze tra
Tabella 7
Differenza tra Tabella 6 e Tabella 4 |
||||||||
Anno |
Ufficiali |
Primi Marescialli |
Altri Marescialli |
Serg. |
VSP |
VFP4 |
VFP1 |
Totale |
2013 |
-994 |
+6.226 |
+3.276 |
-8.975 |
-6.301 |
-7.573 |
-4.010 |
-18.351 |
2014 |
-1.258 |
+7.241 |
+4.876 |
-10.409 |
-6.286 |
-9.080 |
-5.433 |
-20.349 |
2015 |
-1.331 |
+8.449 |
+5.673 |
-11.787 |
-7.168 |
-9.894 |
-5.247 |
-21.305 |
2016 |
-1.502 |
+9.736 |
+6.370 |
-13.227 |
-8.121 |
-10.749 |
-4.294 |
-21.787 |
Moltiplicando le risultanze della Tabella 7 con i costi medi unitari riportati in Tabella 8, che costituiscono il valore medio per ciascun ruolo (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali) degli elementi di retribuzione indicati nel progetto di bilancio 2012, si ottiene, per ciascun anno, l’entità dei risparmi realizzati come riepilogato nella Tabella 9.
Tabella 8
(euro)
Differenza tra Tabella 6 e Tabella 4 |
||||||
Ufficiali |
Primi Marescialli |
Altri Marescialli |
Serg. |
VSP |
VFP4 |
VFP1 |
78.410,01 |
56.684,33 |
50.975,44 |
40.701,03 |
36.983,46 |
22.310,67 |
18.859,25 |
Tabella 9
(euro)
Verifica conseguimento Tagli Modello Professionale FF.AA.) |
|||
Anno |
A) Tagli apportati |
B) Risparmi conseguiti |
TOTALE |
2013 |
400.934.865,93 |
-400.936.192,04 |
-1.326,11 |
2014 |
400.810.454,85 |
-400.810.553,29 |
-98,44 |
2015 |
400.788.582,27 |
-400.790.883,64 |
-2.301,37 |
2016 |
400.672.842,36 |
-400.673.859,14 |
-1.016,78 |
Posto in evidenza l’effettivo conseguimento dei tagli apportati al modello professionale (risparmi superiori alle riduzioni previste), il presumibile sviluppo delle consistenze delle Forze armate (tabella 6) pone in risalto, per l’anno 2013, un’eccedenza di 3.145 unità rispetto al volume complessivo organico ridefinito in 170.000 unità. Questa, peraltro, in parte è da riferire alle consistenze aggiuntive di 1.496 unità previste dall’articolo 2216 del Codice che, come tali, non costituiscono eccedenze e non andrebbero computate ai fini di specie.
Tale entità di 3.145 unità sarà comunque ragionevolmente riassorbibile entro la tempistica prefigurata dalla norma in esame (1° gennaio 2016) nell’ambito dell’evoluzione dei ruoli, salvo una diversa dinamica da correlare a elementi al momento non rilevabili nella presente analisi.
B. Taglio della dirigenza (organico dei generali e dei colonnelli).
I risparmi di spesa nel settore del personale, da ottenere per effetto della contrazione delle dotazioni organiche mediamente del 20% per i generali/ammiragli, del 10% per i colonnelli/capitani di vascello (art. 115-bis ,comma 1, lett. a) e del contenimento delle promozioni riferite ai colonnelli/capitani di vascello in SPAD (art. 1125-bis, comma 5), sono riportati nei seguenti prospetti, riferiti rispettivamente alla prevedibile riduzione delle dotazioni organiche della dirigenza, per gli anni 2014 e 2015 non individuati dal presente regolamento, e alle promozioni, con il relativo risparmio per il 2015 e, a normativa vigente, per il 2016.
Tabella 10.a
Prevedibile riduzione delle dotazioni organiche dei gradi di colonnello e generale da determinare con DM per gli anni 2014 e 2015 |
||||
2014 |
Generale c.a. |
Generale d. |
Generale b. |
Colonnello |
Esercito |
21 |
49 |
153 |
980 |
Marina |
12 |
24 |
59 |
408 |
Aeronautica |
12 |
22 |
65 |
495 |
TOTALE |
45 |
95 |
277 |
1.883 |
2015 |
Generale c.a. |
Generale d. |
Generale b. |
Colonnello |
Esercito |
20 |
46 |
143 |
956 |
Marina |
11 |
23 |
55 |
394 |
Aeronautica |
11 |
21 |
61 |
481 |
TOTALE |
42 |
90 |
259 |
1.831 |
Per gli anni 2013 e
Tabella 10.b
(euro)
Risparmi correlati al taglio delle promozioni |
||||
Grado |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Generale c. a. |
/ |
/ |
62.874 |
83.832 |
Generale d. |
/ |
/ |
83.632 |
167.264 |
Generale b. |
/ |
/ |
248.850 |
373.275 |
Colonnello |
/ |
/ |
4.804.910 |
7.120.850 |
TOTALE |
/ |
/ |
5.200.266 |
7.745.221 |
1. Le promozioni, per ciascun grado, annualmente non conseguite per effetto della riduzione organica come dettagliate nella sottostante Tabella.
Tabella 10.c
Taglio delle Promozioni |
||||
Grado |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Generale c. a. |
1 |
1 |
3 |
4 |
Generale d. |
0 |
1 |
2 |
4 |
Generale b. |
1 |
3 |
10 |
15 |
Colonnello |
21 |
65 |
119 |
149 |
Colonnello/SPAD |
25 |
98 |
242 |
386 |
TOTALE |
48 |
168 |
376 |
558 |
Le promozioni, per ciascun grado, annualmente non conseguite per effetto della riduzione organica indicata alla Tabella 10.c sono dettagliate per ciascuna FF.AA. nella Tabella finale allegata alla Relazione tecnica.
2. Le differenze di retribuzione previste per ciascuna progressione di carriera come analiticamente dettagliate nelle seguenti tabelle 11 e 12 (dati i costi medi unitari del personale utilizzati ai fini della predisposizione del progetto di bilancio della difesa 2012).
Tabella 11
(euro)
Costi medi per grado/posizione economica |
|
Grado |
Valore medio |
Generale di corpo d’armata |
200.171 |
Generale di divisione |
179.213 |
Generale di brigata |
137.397 |
Colonnello (25 anni) |
112.512 |
Colonnello (23 anni) |
|
Colonnello |
|
Tenente colonnello (25 anni) |
99.201 |
Tenente colonnello (23 anni) |
Tabella 12
(euro)
Calcolo differenze retribuzioni tra grado |
||
Grado |
Valore medio |
Differenza |
Generale di corpo d’armata |
200.171 |
20.958 |
Generale di divisione |
179.213 |
|
|
|
|
Generale di divisione |
179.213 |
41.816 |
Generale di brigata |
137.397 |
|
|
|
|
Generale di brigata |
137.397 |
24.885 |
Colonnello |
112.512 |
|
|
|
|
Colonnello |
112.512 |
13.310 |
Tenente colonnello |
99.201 |
ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA
Taglio delle promozioni per Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare |
||||
2013 |
Esercito |
Marina |
Aeronautica |
TOTALE |
Generale di corpo d’armata |
1 |
0 |
0 |
1 |
Generale di divisione |
0 |
0 |
0 |
0 |
Generale di brigata |
1 |
0 |
0 |
1 |
Colonnello |
12 |
3 |
6 |
21 |
Colonnello SPAD |
|
25 |
||
TOTALE |
|
48 |
||
|
||||
2014* |
Esercito |
Marina |
Aeronautica |
TOTALE |
Generale di corpo d’armata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Generale di divisione |
0 |
0 |
1 |
1 |
Generale di brigata |
1 |
0 |
1 |
2 |
Colonnello |
23 |
8 |
13 |
44 |
Colonnello SPAD |
|
73 |
||
TOTALE |
|
120 |
||
|
||||
2015* |
Esercito |
Marina |
Aeronautica |
TOTALE |
Generale di corpo d’armata |
0 |
1 |
1 |
2 |
Generale di divisione |
1 |
0 |
0 |
1 |
Generale di brigata |
3 |
1 |
3 |
7 |
Colonnello |
29 |
12 |
13 |
54 |
Colonnello SPAD |
|
144 |
||
TOTALE |
|
208 |
||
|
||||
2016 |
Esercito |
Marina |
Aeronautica |
TOTALE |
Generale di corpo d’armata |
1 |
0 |
0 |
1 |
Generale di divisione |
2 |
0 |
0 |
2 |
Generale di brigata |
4 |
1 |
0 |
5 |
Colonnello |
17 |
8 |
5 |
30 |
Colonnello SPAD |
|
144 |
||
TOTALE |
|
182 |
(*) Le promozioni per gli anni 2014 e 2015 dovranno essere individuate con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell’art. 2, comma 1, del presente schema di regolamento, in relazione all’ordinato andamento dei ruoli ed al raggiungimento delle condizioni di regime al 1° gennaio 2016.
I tagli delle promozioni indicati nella presente Tabella 1 non tengono conto di possibili spostamenti annuali conseguenti ad eventuali aperture anticipate dei quadri di avanzamento ciclici (in cui le promozioni non vengono effettuate tutti gli anni), ovvero, di eventuali minime variazioni dovute a promozioni aggiuntive rispetto agli organici annuali ridotti (ai sensi degli articoli 1072 e 1079 del Codice che rimangono in vigore sia nel periodo transitorio che a regime).
Al riguardo si osserva che – per valutare gli effetti delle riduzioni di organico in esame – andrebbe preliminarmente definito il quadro del personale in servizio, rispetto al quale commisurare le misure di riduzione previste dalle norme in esame. Ciò anche al fine di valutare l’effettiva possibilità di conseguire l’obiettivo fissato dallo schema di regolamento in esame (contenimento dell’organico entro 173.145 unità nel 2013, come indicato dalla relazione tecnica[13]).
Con riferimento al personale effettivamente in servizio la relazione tecnica non fornisce dati aggiornati, mentre si ricorda che nella RT allegata alla legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale[14] la consistenza effettiva del personale militare al 1° gennaio 2013 era stimata in 177.679 unità.
Ciò premesso, si osserva che l‘articolo 2, comma 1, del DL
95/2012 ha disposto una riduzione del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali
delle pubbliche amministrazioni (incluse le Forze armate e
[1] Come rappresentato nella lettera di trasmissione alla Camera, tale allegato compare nel provvedimenti in esame “per completezza”.
[2] Come
evidenziato in sede di esame parlamentare della norma (v. Servizio Studi –
Schede di lettura – C. 5389 – art. 2 comma 3) il primo periodo del comma
[3] Adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare.
[4] Cfr. Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato-Servizio Commissioni) n. N. 473, del 4 dicembre 2012.
[5] AS 3271.
[6] E del 10 per cento per quanto riguarda il personale non dirigenziale.
[7] Pei maggiori dettagli si rinvia al testo del provvedimento in esame di cui al DOC. 520.
[8] Ai sensi degli artt. 906 e 909 del Codice dell’ordinamento militare.
[9] Previsto dall’ articolo 1821 del Codice dell' ordinamento militare.
[10] Previste dall’art. 798 del Codice dell’ordinamento militare.
[11] Cui fa riferimento l’articolo 1125-bis, comma 1, lettera c), introdotto dall’art. 2 dello schema di regolamento.
[12] Fermo restando l’organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall’articolo 798 del Codice (parimenti ridotto a 170.000 unità a decorrere dal 2016 dal citato DPCM) ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell’anno di riferimento.
[13] V. tabella 6, allegata alla RT.
[14] C. 5569, approvata definitivamente l’11 dicembre 2012.