Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 490) Modifica del decreto legislativo n. 58/2010, in materia di immissione sul mercato di articoli pirotecnici
Riferimenti:
SCH.DEC 490/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 438
Data: 12/07/2012
Descrittori:
DL 2010 0058   ESPLOSIVI
VENDITA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Modifica del decreto legislativo n. 58/2010, in materia di immissione sul mercato di articoli pirotecnici

 

 

(Schema di decreto legislativo n. 490)

 

 

 

 

 

N. 438 – 12 luglio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

490

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 1, commi 3 e 5, e 29 della legge n. 88 del 2009

Relatore per la commissione di merito:

 

Libè

 

 

Gruppo:

UdCpTP

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 7 agosto 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 18 luglio 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1. 3

Modifiche al D. Lgs. 58/2010 (Immissione sul mercato di articoli pirotecnici)3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 58/2010, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Come precisato dalla relazione illustrativa, l’intervento correttivo in esame si rende necessario:

­    in primo luogo, per superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione UE, concernenti l’etichettatura, l’identificazione univoca e la tracciabilità degli articoli pirotecnici;

­    in secondo luogo, per armonizzare talune norme riguardanti gli organismi notificati[1] con le corrispondenti disposizioni relative all’uso civile degli esplosivi (decreto legislativo n. 7/1997 e relativo regolamento di esecuzione)[2].

­    infine, per evitare applicazioni disomogenee e sproporzionate della disciplina sanzionatoria e per eliminare, attraverso una nuova formulazione dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una rigidità circa la classificazione di sicurezza dei prodotti.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e contiene, altresì, una clausola di invarianza degli oneri (articolo 2).

Si esaminano, di seguito, i profili finanziari attinenti alle norme dello schema di decreto legislativo.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Modifiche al D. Lgs. 58/2010 (Immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

Normativa vigente: il decreto legislativo 58/2010 definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della pubblica incolumità, nonché la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che degli articoli pirotecnici per poter essere immessi sul mercato. L’articolo 19 del decreto dispone che dall'applicazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate debbano provvedere all'attuazione delle norme con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale neutralità finanziaria era stata confermata dal Governo nel corso dell’esame parlamentare del relativo schema di decreto legislativo[3].

 

Le norme, modificando il decreto legislativo n. 58/2010, prevedono tra l’altro:

­       l’aggiornamento con cadenza triennale delle tariffe previste dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 58/2010 per la copertura dei costi dei corsi di formazione, nonché la definizione con apposito decreto ministeriale delle modalità di attuazione di corsi di formazione riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti (lettera a).

Si ricorda che l’articolo 4 del D. Lgs. 58/2010 dispone che le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo degli articoli pirotecnici possano essere rilasciate solo ai soggetti che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto ministeriale  sono definite le modalità di attuazione dei corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio;

­       una nuova procedura per la notifica alla Commissione dell’Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati degli organismi (organismi notificati) autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità prevista dal decreto legislativo n. 58/2010 (lettera c, numero 1);

­       la subordinazione dell’autorizzazione ad operare per gli organismi notificati al parere del Comitato tecnico previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 7/1997[4] (lettera c, numero 2);

­       l’obbligo di riportare nell’etichetta degli articoli pirotecnici anche il numero di registrazione attribuito al prodotto dall’organismo notificato (lettera d);

­       la sostituzione dell’attuale sistema di identificazione univoca dei prodotti a carico degli operatori[5] , mediante il ricorso a nuove modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri, anche informatici, previsti per l’importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici (lettera f);

­       la modifica di alcune norme di carattere sanzionatorio (lettera g).

 

La relazione tecnica precisa che lo schema di decreto in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate per il bilancio dello Stato, in quanto non sono previsti nuovi compiti per l’Amministrazione né nuovi organi amministrativi.

Anche la disposizione in materia di funzionamento e utilizzazione del sistema informatico di raccolta dati (lettera f) non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto la raccolta dei dati avviene attraverso il sistema informatico già previsto, in materia di tracciabilità degli esplosivi civili, dal decreto legislativo n. 8/2010 e dal decreto legislativo n. 204/2010 in materia di armi, il cui utilizzo non determina oneri aggiuntivi, rientrando anche la manutenzione nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo – che il meccanismo tariffario attualmente previsto (dall’articolo 4 del D. Lgs. 58/2012) per i corsi di formazione per gli utilizzatori degli articoli pirotecnici si intenda esteso, con le medesime condizioni (tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio e aggiornate con cadenza triennale) anche ai nuovi corsi riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.



[1] Organismi incaricati dagli Stati membri -  e notificati alla Commissione UE - per la valutazione della conformità degli esplosivi rispetto alla disciplina europea.

[2] DM 19 settembre 2002.

[3] Atto del Governo n. 170 – XVI legislatura - Commissione Bilancio – seduta del  13 gennaio 2010.

[4] Tale decreto legislativo, in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, prevede, all’articolo 4, l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un comitato tecnico con il compito di vigilare sull’attività degli organismi notificati.

[5] A tale fine, gli operatori sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico di gestione delle procedure previste dal Ministero dell'interno di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità.