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Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 486) Contratti di credito ai consumatori e disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario
Riferimenti:
SCH.DEC 486/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 437
Data: 12/07/2012
Descrittori:
CREDITO   SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
UTENTI E CONSUMATORI     
Organi della Camera: VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Contratti di credito ai consumatori e disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario

 

(Schema di decreto legislativo n. 486)

 

 

 

 

 

N. 437 – 12 luglio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

486

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 14 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 1, commi 3 e 5, e 33 della legge n. 88 del 2009

Relatore per la commissione di merito:

 

Pagano

 

Gruppo:

PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 4 agosto 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 15 luglio 2012)

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-31. 3

Modifiche al D. Lgs. 141/2010 (Soggetti operanti nel settore finanziario)3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del Testo unico bancario (D. Lgs. 385/1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, e dell’articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008).

In particolare, l’articolo 1, comma 5, autorizza il Governo ad adottare[1], nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge 88/2009, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati per l’attuazione delle direttive comunitarie[2]. L’articolo 33 fissa gli specifici principi e criteri direttivi della delega per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE e per la modifica della disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario. In particolare, il comma 2 dispone che dall’attuazione delle norme non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 31 dello schema di decreto in esame contiene un’analoga clausola di neutralità finanziaria.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che esclude, per ciascuno degli articoli contenuti nello schema di decreto, l’insorgenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-31

Modifiche al D. Lgs. 141/2010 (Soggetti operanti nel settore finanziario)

Normativa vigente: il D. Lgs. 141/2010 reca norme per l’attuazione della direttiva 2008/48/CE (Contratti di credito ai consumatori), nonché modifiche del titolo VI del Testo unico bancario[3] in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi:

­    è stata prevista l’istituzione di un nuovo elenco degli agenti in attività finanziaria, la cui tenuta è affidata ad un apposito, costituendo Organismo (in luogo della Banca d’Italia);

­    è stata prevista l’istituzione di un nuovo elenco dei mediatori creditizi, nel quale non potranno essere iscritte persone fisiche. La tenuta è affidata al medesimo Organismo di cui sopra.

L’attuazione della disciplina di agenti e mediatori ha come termine ultimo il 31 dicembre 2011, scaduto senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia dovrà cessare la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dell'albo dei mediatori creditizi.

L’articolo 30 del D. Lgs. 141/2010 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale non devono derivare, dall'attuazione del decreto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale neutralità finanziaria è stata confermata dal Governo nel corso dell’esame parlamentare del relativo schema di atto normativo[4].

Il D. Lgs. 141/2010 è stato successivamente integrato dal D. Lgs. 64/2011, con il quale è stato aggiunto al decreto legislativo 141/2010 il titolo V-bis, recante l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Il sistema di prevenzione amministrativa delle frodi è stato istituito nell'ambito del Ministero dell'economia, che è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati (articolo 30-ter del D. Lgs. 64/2011). Il MEF designa la Consap SpA[5] quale ente gestore dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. I rapporti tra il MEF e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I successivi articoli 30-sexies e 30-septies delD. Lgs. 64/2011 hanno affidato all’ente gestore i poteri autorizzatori per il collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Il relativo onere è stato posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. Infatti l'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, il pagamento all'ente gestore di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio sia il costo pieno del servizio[6]. Si ricorda che il parere favorevole della Commissione Bilancio della Camera in ordine alla neutralità finanziaria delle predette norme è stato subordinato all’introduzione del sopra richiamato meccanismo tariffario di copertura integrale dei costi del sistema pubblico di prevenzione per l’ente gestore (Consap SpA), con riferimento sia ai costi di avviamento sia ai costi di gestione[7].

Le norme modificano ed integrano alcune disposizioni del D. Lgs. 141/2010 in materia di contratti di credito al consumo e di requisiti di trasparenza nelle condizioni contrattuali e nei rapporti con la clientela e di vigilanza.

In particolare:

         viene individuata nella Banca d’Italia l’Autorità preposta a dettare disposizioni per l’organizzazione e per i controlli interni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela. Si specifica inoltre che le informazioni precontrattuali da fornire per l’erogazione di credito al consumo sono gratuite, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati. Sono infine apportate alcune modifiche al sistema sanzionatorio per l’inosservanza degli obblighi di legge (articolo 2);

         viene specificato che tra i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d’Italia rientra anche l’emanazione di disposizioni concernenti il governo societario, nonché i sistemi di remunerazione e di incentivazione degli intermediari abilitati.  Sono inoltre affidati alla Banca d’Italia poteri di vigilanza e di controllo sull’elenco   degli operatori di microcredito.

Ciò al fine – come chiarito dalla relazione illustrativa – di consentire l'istituzione dell'elenco degli operatori del microcredito prima della operatività piena del relativo Organismo. Il numero degli operatori di microcredito potenzialmente idonei a essere iscritti nell'elenco e vigilati dall'Organismo sembra – in base alle prime stime - insufficiente ad assicurare un flusso di risorse adeguate all'autofinanziamento dell'Organismo. La norma propone quindi una soluzione ponte, che consente di cominciare a censire e controllare gli operatori attribuendo i relativi poteri alla Banca d'Italia per poi avviare l'organismo una volta raggiunto un numero adeguato di iscritti.

Viene eliminato il riferimento all’apposito Organismo individuato per la tenuta dell’elenco dei soggetti esercenti il microcredito, in quanto tale compito viene assegnato[8] alla Banca d’Italia. Modificando la disciplina dell’Organismo istituito per tenere l’elenco dei confidi, si elimina l’obbligo che tale soggetto debba costituirsi in forma di associazione e si affida al MEF, sentita la Banca d’Italia, sia l’approvazione del relativo statuto sia la nomina di un proprio rappresentante nell’organo di controllo (in luogo del potere di nomina ministeriale dei componenti di tale Organismo).

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica è giustificata da preoccupazioni di coerenza tra la natura giuridica di diritto privato dell'Organismo, dichiarata dalla stessa norma, e l'attribuzione al Ministro dell'economia del potere di nomina dei componenti del medesimo. Pertanto si ritiene compatibile con la natura di associazione privata dell'Organismo la previsione della verifica da parte del MEF circa l'idoneità dell'Organismo stesso allo svolgimento delle sue attività istituzionali attraverso l'approvazione del suo Statuto. Poiché appare comunque necessaria la previsione di un organo di controllo, con i requisiti e le prerogative del collegio sindacale delle società quotate, nell’ambito di tale organo il MEF dovrebbe nominare un proprio esponente.

Si riduce, infine, l’ammontare dei contributi posti a carico degli iscritti al predetto Organismo dall’1 per cento dei crediti garantiti al 5 per mille delle garanzie concesse (articolo 3).

La relazione illustrativa afferma che la riduzione del contributo appare necessaria per parametrare detta misura non più all’importo dei crediti garantiti, ma a quello delle garanzie concesse;

         si prevede che il MEF con proprio decreto possa attribuire all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori l'esercizio del controllo sui soli mediatori creditizi, stabilendone le modalità di esplicazione, gli oneri e i relativi futuri poteri sanzionatori (articolo 6).

S’intende, pertanto, che la vigilanza sugli agenti resta alla Banca d’Italia. Si ricorda che, in base al successivo articolo 17 del provvedimento in esame, l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori si intende costituito alla data di avvio della gestione degli elenchi, che non può essere successiva al 30 giugno 2012;

         si specifica che l’obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell’Inps sussiste in relazione all’attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore (sia esso agente in attività finanziaria o agente assicurativo) (articolo 7).

La relazione illustrativa evidenzia che la norma è volta ad evitare che la medesima attività sia soggetta a regimi previdenziali differenziati, con conseguente lesione del principio di libera concorrenza. L’intervento normativo è circoscritto alla disciplina del lavoro degli agenti in attività finanziaria senza toccare in alcun modo i profili previdenziali, rispetto ai quali continueranno ad applicarsi le norme già in vigore. L’obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco, previsto dalla legge 12/1973 e concernente tutti i soggetti che svolgono attività di agenzia, ricorre non solo per le attività tradizionali ma anche per tutte le forme nuove di intermediazione comunque basate su un contratto di agenzia;

         si prevede l’istituzione di un registro, tenuto presso l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, a cui dovranno iscriversi tutti coloro che esercitano l’attività di cambiavalute. I cambiavalute sono tenuti a trasmettere periodicamente all’Organismo tutte le attività di cambio effettuate. Per tale attività l’Organismo sarà vigilato dal Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 11);

         vengono ricompresi anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Per tali soggetti il contributo è di importo inferiore a quello previsto per gli agenti in attività finanziaria e per i mediatori creditizi. L’obbligo del contributo viene inoltre esteso ai cambiavalute (articolo 13);

         viene previsto che l’Organismo, al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, stipuli protocolli di intesa con la Guardia di finanza in modo da coordinare le ispezioni con quelle effettuate dal Corpo (articolo 14).

La relazione illustrativa chiarisce che il comma è volto a evitare sovrapposizioni di controlli da parte dell'Organismo e della Guardia di finanza e promuove il coordinamento delle attività ispettive esercitate, anche se con diverse finalità, nei confronti di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Per esempio, in occasione di controlli antiriciclaggio svolti dalla Guardia di finanza potrebbe essere verificato il rispetto dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi gestiti dall'Organismo;

         l’obbligo di aggiornamento professionale, previsto dall’art. 24 del D. Lgs. 141/2010, per gli iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi, è esteso anche agli amministratori, ai direttori, ai dipendenti e collaboratori degli iscritti (articolo 16);

         viene consentito alla Guardia di Finanza, previa intesa con l’Autorità di vigilanza, di effettuare controlli su tutti gli istituti di pagamento, nonché sulle fiduciarie vigilate, in funzione antiriciclaggio. Inoltre viene aumentato da 11 a 12 il numero dei componenti del Comitato di sicurezza finanziaria, organo istituito - nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato - presso il Ministero dell'economia dal D. Lgs. 109 del 2007[[9]]. Si prevede inoltre che un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico sia incluso tra i membri del Comitato (articolo 18);

         nell’ambito della prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, viene disposta la gratuità dell’interscambio dei dati da parte degli enti pubblici o privati che li detengono (articolo 21);

         nell’ambito dell’istituzione dell’archivio centrale informatizzato per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, viene stabilito che il pagamento del contributo non sia più effettuato a favore dell’ente  gestore[10]. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell' archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dal medesimo ente, viene versata annualmente dall’ente all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell' economia, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari (articoli 22 e 23).

Le norme non sembrano incidere sostanzialmente sul meccanismo di finanziamento del sistema di prevenzione a carico degli aderenti, ma solo sulle modalità di incasso delle somme necessarie [non viene modificato, infatti, l’articolo 30-septies (v. sotto) del D. Lgs. 141/2010].

Si ricorda che il D. Lgs. 141/2010 ha previsto il seguente meccanismo di finanziamento del sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo:

-          l’onere per la costituzione e la gestione dell’archivio (collegato alle banche dati degli organismi pubblici e privati) è posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, il pagamento all'ente gestore stesso di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore (articolo 30-sexies);

-          le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto (articolo 30-septies);

-          con decreto del Ministro dell'economia sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-sexies, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo (articolo 30-octies);

         mediante una modifica al Codice dei contratti pubblici, viene eliminata la necessità di autorizzazione del MEF per il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari, in relazione all’affidamento di lavori pubblici (articolo 26).

La relazione illustrativa afferma che la modifica  semplifica il sistema, atteso che l'esigenza di garantire l’affidabilità degli intermediari nel settore degli appalti pubblici appare già pienamente soddisfatta dal fatto che gli stessi sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e alla revisione contabile da parte di società iscritte nell'albo dei revisori;

         viene disciplinato l’istituto della cessione di quote di stipendio o pensione, in particolare, attribuendo alla Banca d’Italia il potere di definire disposizioni volte a favorire la trasparenza, la correttezza e l’efficienza nell’erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione (articolo 29);

         si dispone che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono all’attuazione dello stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 31).

 

La relazione tecnica afferma, in via generale, che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare:

-          con riferimento ai poteri di vigilanza attributi alla Banca d’Italia, la RT afferma che l’Istituto espleterà le funzioni previste con le strutture e le risorse già a sua disposizione (articoli  2, 3, 4, 5 e 29);

-          con riferimento all’articolo 6, la RT chiarisce che l'Organismo deputato a gestire gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ha natura privata. Gli oneri derivanti dalla costituzione del citato organismo sono tutti a carico degli stessi soggetti iscritti negli elenchi, che sono tenuti a corrispondere una quota annua stabilita dallo stesso Organismo, di entità tale da garantirne il funzionamento. Si precisa inoltre che non sono assegnati a enti pubblici ulteriori compiti rispetto a quelli attualmente svolti e ai quali è dunque possibile far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente;

-          la RT afferma la natura privatistica di tutti gli Organismi considerati dalle norme in esame;

-          con riferimento all’articolo 14, la RT afferma che la Guardia di finanza potrà esercitare i propri poteri con le strutture di cui dispone;

-          con riferimento, infine, all’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’articolo 16, la RT afferma che i previsti corsi di formazione gravano sul settore privato.

 

Al riguardo, con riferimento alle modifiche della disciplina dell’Organismo per l’elenco dei confidi (articolo 3), si osserva che il provvedimento in esame affida al Ministero dell’economia la nomina di un proprio rappresentante nell’organo di controllo. In proposito, al fine di escludere eventuali effetti onerosi, andrebbe chiarito se siano previsti a carico del bilancio dello Stato emolumenti, anche di natura non retributiva (per esempio rimborsi spese), per il componente dell’organo di controllo di nomina ministeriale.

Si ricorda che l’Organismo – in base alla legislazione vigente[11] - ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. I suoi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco e determina e riscuote i contributi a carico degli iscritti (entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti) e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

Sempre con riferimento all’Organismo per l’elenco dei confidi, il provvedimento riduce - dall’1 per cento dei crediti garantiti al 5 per mille delle garanzie concesse - l’ammontare dei contributi posti a carico degli iscritti al medesimo Organismo. Andrebbe chiarito se il nuovo parametro di finanziamento sia comunque idoneo ad assicurare l’integrale copertura dei costi sostenuti dell’Organismo.

Circa l’estensione degli obblighi di aggiornamento professionale prevista dal testo con riferimento ad alcuni soggetti (amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori degli iscritti negli elenchi degli agenti e dei mediatori creditizi), andrebbe acquisita una conferma in ordine all’assenza di effetti finanziari, tenuto conto che a legislazione vigente (D. Lgs. 141/2010) i costi per l’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori gravano integralmente sugli iscritti mediante una contribuzione quantificata dallo stesso Organismo in base ai costi effettivi dei compiti svolti.  

Riguardo alla norma (articolo 22) che assegna al Ministero dell’economia e non più all’ente gestore (Consap SpA) il contributo degli aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, andrebbe chiarito se ed eventualmente in quale misura la norma incida sulle risorse a disposizione dell’ente gestore e, più in generale, su quelle destinate alle attività in esame, atteso che non sembrerebbe modificato il meccanismo di finanziamento del predetto ente quale responsabile del trattamento dei dati personali e dell'archivio.

Considerata, inoltre, la significativa estensione dei compiti di vigilanza affidati alla Banca d’Italia, al MEF e alla Guardia di finanza, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l’effettiva possibilità – per le amministrazioni interessate – di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già assegnate in base alla vigente normativa.

Infine, con riferimento all’articolo 7 (contribuzione previdenziale a fronte di attività finanziarie), appare utile acquisire conferma circa la neutralità finanziaria della norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala l’opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all’articolo 31, comma 1, in maniera più conforme alla prassi in materia.

 



[1] Entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie.

[2] L’analisi d’impatto della regolamentazione precisa che il Governo è già intervenuto con il d.lgs. n. 218/2010, integrativo e modificativo delle disposizioni del d.lgs. n 141/2010, c.d. “primo correttivo”, l’intervento regolatore in esame sarebbe, pertanto, il “secondo correttivo”.

[3] Decreto legislativo n. 385 del 1993.

[4] V. atto del Governo n. 287 – XVI legislatura – Commissione Bilancio – seduta del 10 novembre 2010. In particolare, con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalle norme (articoli 11 e ss. e articoli 19-24), che prescrivono all’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria di vigilare sull’aggiornamento professionale degli iscritti, con oneri integralmente a carico dei contributi versati dagli iscritti, il rappresentante del Ministero dell’economia ha affermato che il contributo annuale degli iscritti sarebbe stato quantificato dallo stesso Organismo e avrebbe dovuto consentire lo svolgimento di tutti i compiti ad esso assegnati. Per quanto attiene alla fase di avviamento, il rappresentante del MEF ha precisato che – non appena costituito – l’Organismo avrebbe avuto il compito prioritario di ricevere le domande di iscrizione negli elenchi, con contestuale versamento della quota annuale determinata dallo stesso organo.

[5] Società a totale partecipazione pubblica: il Ministero dell’economia è titolare della totalità delle azioni. La società ha per oggetto principale l’esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l’espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate dalla legge, da concessioni e da convenzioni..

[6] Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.

[7] V. atto del Governo n. 321 – XVI legislatura – Commissione Bilancio – seduta dell’ 8 febbraio 2011.

[8] Ai sensi del novellato articolo 113 dl TUB.

[9] Il Comitato opera con la finalità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di dare attuazione alle misure di congelamento di beni disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea.

[10] La relazione illustrativa chiarisce che la modifica è volta ad adeguare il testo del D. Lgs. 141/2010 alle previsioni della legge comunitaria 2010 (legge 217/2011), che ha modificato la legislazione vigente (articolo 33, comma 1, lettera d-ter), della legge n. 88 del 2009)  disponendo che il pagamento del contributo degli aderenti avvenga in favore del titolare dell’archivio, vale a dire del Ministero dell’economia.

[11] In base all’articolo 112-bis del D. Lgs. 141/2010.