Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 484) Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute
Riferimenti:
SCH.DEC 484/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 429
Data: 21/06/2012
Descrittori:
ENTI DI GESTIONE   ENTI PUBBLICI
MINISTERO DELLA SALUTE   ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO
VIGILANZA     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Riorganizzazione degli enti

vigilati dal Ministero della salute

 

(Schema di decreto legislativo n. 484)

 

 

 

 

 

N. 429 – 21 giugno 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

484

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Organizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 2 della legge n. 183 del 2010 e 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Palumbo

 

Gruppo:

PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

 

 


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLI 1-24. 4

Enti vigilati dal Ministero della salute. 4



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute ed è adottato in attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 183/2010.

L’art. 2, della legge n.183/2010[1] ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima legge[2], uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute[3], nonché per la ridefinizione del relativo rapporto di vigilanza, operando sulla base, tra l’altro, dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura degli enti vigilati; razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento[4]; ridefinizione del rapporto di vigilanza; obbligo per gli enti di adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega (comma 1). L’adozione dei decreti legislativi non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Si evidenzia che l’art. 2 della legge n. 183/2010, al comma 4, ha previsto, altresì, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge si proceda al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti nell’amministrazione centrale della salute, mediante l’emanazione di regolamenti di delegificazione[5], nel rispetto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all’adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento di Ragioneria generale del Ministero del’Economia e delle finanze.

Si esaminano di seguito le disposizioni indicate dalla relazione tecnica e le altre norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-24

Enti vigilati dal Ministero della salute

Normativa vigente: l’Istituto superiore di sanità (ISS) è attualmente disciplinato dalla legge n. 51/1973, dal DPR n. 754/1994 e da ultimo dal DPR n. 70/2001. Gli Istituti zoo profilattici sperimentali (IIZZSS) vengono regolati dal D.lgs. n. 270/1993. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è disciplinata dal D. lgs. n. 115/1998. La Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) - ente pubblico dotato di autonomia statutaria - trova la propria disciplina organizzativa nello Statuto approvato con Decreto del Ministero della salute del 16 gennaio 2006.

Le norme recano il riordino dell’Istituto superiore di sanità (ISS) (articoli 1-8), degli Istituti zoo profilattici sperimentali (IIZZSS) (articoli 9-16), dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) (articoli 17-19) e della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) (articoli 20-23), enti sottoposto a vigilanza da parte del Ministero della salute. Viene previsto, inoltre, che dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 24).

Si ricorda che tutti gli enti richiamati rientrano nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono a formare il conto consolidato della PA.

Si esaminano, di seguito, gli interventi di riordino riferiti a ciascuno degli enti richiamati.

 

Con riguardo all’Istituto superiore di sanità (ISS) viene previsto che l’ente adotti un piano triennale di attività che fissi anche le linee di indirizzo e programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti (CNT) e al Centro nazionale sangue (CNS), che sono strutturati con autonomia funzionale nell’ambito dell’ISS. Il Piano comprende tra l’altro la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane[6] (articolo 1). Viene riconosciuta all’ente potestà statutaria individuando il contenuto necessario dello statuto, che, tra l’altro, disciplina l’istituzione e le modalità di funzionamento dell’Organismo di valutazione della performance[7] (OIV). Il documento è deliberato dal consiglio di amministrazione dell’ISS ed emanato con decreto ministeriale. In sede di prima attuazione, ai fini della deliberazione dello statuto, il consiglio di amministrazione è integrato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da 4 esperti ai quali non è riconosciuto alcun compenso o indennità (articolo 2).

Con riguardo all’OIV, si rammenta che l’art. 14, del D. lgs. n. 150/2009 prevede l’istituzione presso ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata e senza oneri per la finanza pubblica di organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) in sostituzione dei preesistenti servizi di controllo interno. La disposizione prevede, inoltre, che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli OIV si provveda nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno (SECIN).

Viene, altresì, disciplinata la potestà regolamentare dell’ente. Con riguardo ai regolamenti relativi al personale[8] viene previsto che questi:

         individuano gli uffici di livello dirigenziale generale e gli uffici di livello dirigenziale in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e dell’articolo 1, comma 3, del DL n. 138/2011 [articolo 3, comma 4, lett. a)];

L’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge n. 296/2006, ha introdotto l’obbligo di ridurre del 10 per cento gli uffici di livello dirigenziale generale[9] dei Ministeri ascrivendo a tale riduzione un effetto di risparmio pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Lo stesso articolo reca una serie di disposizioni concernenti la ridefinizione degli assetti amministrativi. A queste norme, che prevedono, fra l’altro, la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigente, non sono stati ascritti effetti finanziari.

L’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011 ha, a sua volta, stabilito, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche[10] apportino, entro il 31 marzo 2012, una riduzione[11] degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento (comma 3, lettera a) e che rideterminino le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione dell’articolo 2, comma 8-bis, del DL 194/2009[12] (comma 3, lettera b).  A queste disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.

          determinano la dotazione organica in conformità alla normativa vigente sulla dirigenza pubblica, tenendo conto delle esigenze del CNT e del CNS [articolo 3, comma 4, lett. b)];

         determinano, nell’ambito della dotazione organica complessiva dell’ISS, l’organico funzionale del CNT e del CNS [articolo 3, comma 4, lett. c)];

Vengono quindi disciplinati (articolo 4) gli organi dell’istituto, vale a dire, il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti, prevedendone le modalità di nomina, la composizione e le funzioni fondamentali.

Le vigenti disposizioni in materia (DPR n. 70/2001)[13] demandano a successivi decreti interministeriali la fissazione dell’indennità di carica del Presidente e dei compensi – nonché dei gettoni di presenza e delle modalità di rimborso spese - per i componenti del Consiglio di amministrazione e de Comitato scientifico e dei compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.

In particolare viene previsto che:

         il consiglio di amministrazione sia composto di 5 membri (presidente + 4 esperti) a fronte dei 9 (presidente + 8 esperti) previsti a normativa vigente[14] (articolo 4, comma 5);

         il comitato scientifico sia composto da 11 membri (presidente + 10 esperti), a fronte dei 19 membri (presidente + 18 esperti) previsti a normativa vigente[15] (articolo 4, comma 7);

         il collegio dei revisori dei conti sia composto da 3 membri effettivi ed 1 supplente analogamente a quanto disciplinato a normativa vigente[16] (articolo 4, comma 8).

Si rammenta che l'articolo 6 del DL n. 78/2010 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi. I commi da 1 a 5, in particolare, sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali, rendendo onorifica la partecipazione agli organi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione (comma 1) e agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (comma 2); riducendo del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di tutte le pubbliche amministrazione comunque denominate (comma 3); prevedendo che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti siano corrisposti non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte (comma 4); ponendo un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione (non superiore a 5) e controllo (non superiore a 3) di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato (comma 5). Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari diretti. La relazione tecnica allegata al decreto, con riguardo alla norma in riferimento, ha, altresì, evidenziato che i relativi effetti di risparmio sono ricompresi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 del medesimo decreto, che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri dall’articolo 6.

L’articolo 5 disciplina la nomina, il rapporto di lavoro ed i compiti del direttore generale che non viene più annoverato tra gli organi dell’istituto. In merito al trattamento economico del direttore generale la norma rinvia alla relativa disciplina prevista per la dirigenza pubblica[17] laddove, a normativa vigente[18], viene previsto che tale rapporto di lavoro venga regolato con contratto di diritto privato. L’articolo 8 dispone, infine, che dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all’art. 3, venga abrogato, tra gli altri[19], il DPR n. 70/2001[20].

Si evidenzia che tra le norme abrogate figurano quelle relative alla fonti di finanziamento dell’istituto. In particolare l’articolo 17 del decreto prevede che l'istituto provveda allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca[21], dalle somme di cui all'articolo 1 del D. lgs. n. 502/1992[22], e successive modifiche e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attività, nonché da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici o privati.

 

Con riguardo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS) viene consentito agli stessi – d’intesa con le regioni e le province autonome - di associarsi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di stipulare convenzioni o contratti di consulenza in relazione allo svolgimento delle proprie competenze. Le regioni disciplinano (articolo 10) le modalità gestionali, organizzative ed operative degli Istituti ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di semplificazione organizzativa, di razionalizzazione delle spese di funzionamento e attraverso:

         la riorganizzazione degli uffici dirigenziali con la loro riduzione in misura pari o inferiore a quanto determinato in applicazione dell’art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e dell’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011 [articolo 10, comma 1, lett. b), n. 1 ];

         la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica [articolo 10, comma 1, lett. b), n. 2 ];

         la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo e la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio [articolo 10, comma 1, lett. b), nn. 3 e 4];

         la razionalizzazione delle dotazioni organiche [articolo 10, comma 1, lett. b), n. 5].

L’articolo 11 qualifica come organi degli Istituti il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti, stabilendone i compiti e le modalità di nomina. Rispetto a quanto previsto dal vigente ordinamento[23], vengono ridotti da 5 a 3 i componenti dei consigli di amministrazione. Viene quindi disciplinata la potestà statutaria e regolamentare degli Istituti in termini sostanzialmente analoghi a quanto previsto a normativa vigente (articolo 12). Viene demandata ad un decreto ministeriale la costituzione presso il Ministro della salute - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - di un comitato di supporto strategico all’attività degli Istituti. Il comitato è presieduto dal capo del Dipartimento per la sanità veterinaria e della sicurezza alimentare del Ministero ed è composto dai direttori generali degli istituti, dai direttori generali delle direzioni del predetto Dipartimento e dal direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del comitato partecipano 4 rappresentanti regionali. L’incarico di componente del comitato è a titolo gratuito (articolo 13).

Fino all’insediamento del suddetto comitato è prorogato il comitato istituito ai sensi dell’art. 3 del DM 6 maggio 2008. Quest’ultima norma ha istituito un comitato di coordinamento dei rappresentanti legali degli Istituti, presieduto dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute. Il decreto ministeriale prevede che ai componenti di detto comitato, non è dovuto alcun compenso né rimborso spese per le attività svolte.

Viene disposta, infine, a decorrere dall’entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti, l’abrogazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 270/1993 - che attualmente disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento degli Istituti - incompatibili con il provvedimento in esame (articolo 16).

 

In merito al riordino dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), le norme riconoscono potestà statutaria all’Agenzia (articolo 17) e novellano il D.lgs. n. 115/1998 - recante la vigente disciplina organizzativa e funzionale del’Agenzia – espungendo il direttore generale dell’AGENAS dal novero degli organi statutari. Viene confermato che il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato (articolo 18). Viene demandato ad un successivo regolamento di amministrazione e del personale[24], l’attuazione di quanto disposto con il provvedimento in esame e con le previsioni statutarie. Il regolamento provvede, inoltre, alla rimodulazione della pianta organica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del DL n. 138/2011, nonché alla riduzione da 10 a 7 unità del numero massimo di esperti[25] di cui l’Agenzia può avvalersi con rapporti di collaborazione cooordinata e continuativa (articolo 19).

 

Con riferimento, infine, alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), l’articolo 21 qualifica quali organi centrali della LILT il consiglio direttivo nazionale (CDN) il presidente nazionale, il collegio dei revisori dei conti, con la soppressione del comitato scientifico, del collegio dei probiviri e dei comitati regionali previsti dal vigente ordinamento della Lega[26]. Viene previsto, inoltre, che il CDN sia composto dal presidente e da altri 4 membri, a fronte dei 15 componenti previsti dall’attuale assetto organizzativo[27].

 

La relazione tecnica afferma che lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro, la cui scadenza è stata differita dall’articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, al prossimo 30 giugno 2012), finalizzata all’adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del relativo rapporto di vigilanza.

La RT evidenzia che si è ritenuto opportuno intervenire con un unico decreto legislativo al fine di procedere al riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, in particolare dell’Istituto superiore di sanità (ISS), degli Istituti zoo profilattici sperimentali (IIZZSS), dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT). Attraverso il provvedimento in esame si intende conseguire gli obiettivi di semplificazione, snellimento e razionalizzazione della relativa organizzazione in ragione di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa. Conseguentemente, la RT afferma che gli interventi proposti per i singoli enti non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Come desumibile dai dati riportati nella RT, il provvedimento in esame determina un risparmio complessivo pari ad euro 892.697,00 annui. Tale risparmio viene così quantificato con riguardo ai singoli enti:

(euro)

RIEPILOGO RIDUZIONI DI SPESA (ISS, IIZZSS, AGENAS, LILT)*

Istituto superiore di sanità (ISS)

134.843,00

Istituti zoo profilattici sperimentali (IIZZSS)

176.000,00

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali AGENAS

280.000,00

Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT)

301.854,00

TOTALE

892.697,00

*Dati tratti dalla relazione tecnica

 

Ai fini della quantificazione del suddetto risparmio, la RT con riferimento ai singoli enti oggetto di riordino precisa, inoltre, quanto segue.

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) (articoli da l a 8)

In attuazione della citata delega, si è inteso provvedere ad una riorganizzazione dell’Istituto. In particolare, la RT evidenzia preliminarmente che l’Istituto ha già provveduto all’applicazione di quanto disposto dalla vigente normativa in tema di riduzione degli uffici dirigenziali non generali e - da ultimo - anche in attuazione dell’art. 1, comma 3, lett. a) del DL n. 138/2011, rideterminando la dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale da 15 a 11 unità.

Il regolamento relativo al personale – da adottare ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in esame - dovrà tener conto di tale rideterminazione prevedendo, altresì, l’eliminazione di duplicazioni organizzative anche tramite l’unificazione delle strutture, l’accorpamento di uffici tecnico-scientifici e amministrativi che svolgono compiti similari, nonché la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo. Si realizza in tal modo un ulteriore contenimento della spesa sostenuta, fermo restando che con l’ultima riduzione degli uffici - operata in attuazione del predetto decreto legge - il conseguente risparmio di spesa è stato quantificato nell’importo annuo di euro 88.000 comprensivo di oneri riflessi, che si aggiungono ai circa euro 190.000 costituenti economie realizzate con le precedenti riduzioni.

La RT afferma che un ulteriore risparmio di spesa sarà determinato dalla riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 8 a 4, oltre al presidente, con ciò garantendo una migliore e più snella amministrazione dell’ente. Il risparmio è presuntivamente quantificabile in complessivi euro 101.377,00 annui, ad esclusione dell’importo previsto per i gettoni di presenza (83 euro a seduta per ciascun componente) correlato al numero delle sedute.

Nella medesima direzione si colloca anche la riduzione del numero dei componenti del comitato scientifico da 18 a 10, oltre al Presidente, con un risparmio quantificabile in complessivi euro 33.466,00 annui, ad esclusione dell’importo previsto per i gettoni di presenza (146 euro a seduta per ciascun componente) correlato al numero delle sedute.

La RT pertanto quantifica, con riferimento all’ISS per effetto del provvedimento in esame, un risparmio di spesa pari complessivamente ad euro 134.843,00 come sintetizzato dal prospetto che segue:

(euro)

RIEPILOGO RIDUZIONI DI SPESA (ISS)

Consiglio di amministrazione

101.377,00

Comitato scientifico

33.466,00

TOTALE

134.843,00

 

Anche la previsione relativa alla disciplina di funzionamento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituto, del Centro nazionale per i trapianti (CNT) e del Centro nazionale sangue (CNS), non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo la RT osserva che il Centro nazionale per i trapianti (CNT), che non è dotato di una propria pianta organica, si avvale - ai sensi della legge n. 91/1999 - del personale dell'ISS, così ripartito:

-          4 unità di personale dipendente a tempo indeterminato provenienti dall’Istituto Superiore di Sanità e assegnate al CNT in virtù dell’articolo 8 della legge 91/1999;

-         3 comandati provenienti da altra amministrazioni;

-         4 unità di personale reperiti in base all’articolo 15 septies del D.lgs. 502/1992 (di cui 1 dirigente medico, l dirigente amministrativo, 1 dirigente tecnico, 1 dirigente delle professioni infermieristiche);

-         18 unità di personale dipendente a tempo determinato, assunto ex articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001;

-         5 collaborazioni coordinate e continuative ex art. 7 del D.lgs. n. 165/2001.

In merito al Centro nazionale sangue (CNS), la RT evidenzia che l’ente usufruisce di una apposita struttura presso l’lSS finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale. Per ottemperare al proprio mandato, il CNS, che è privo di una propria dotazione organica si avvale delle strutture dell’lSS solo per gli aspetti relativi alle tecniche ed alle indagini di laboratorio (art. 12, comma 5, legge 219/2005). Attualmente, il Centro dispone di:

-         4 unità di personale a tempo indeterminato con diverso profilo dell’Istituto Superiore di Sanità;

-         8 unità di personale a tempo determinato, di cui 3 con profilo di Funzionario di amministrazione V livello professionale del’Istituto superiore di sanità e 5 con profilo di Collaboratore di amministrazione VII livello professionale dell’Istituto superiore di sanità.

Il Centro si avvale, altresì, di personale proveniente dal SSN (comandi temporanei, utilizzo su accordi di collaborazione, ex art. 15-septies del D.lgs. n. 502/1992), nonché di personale reperito attraverso procedure comparative ad hoc finalizzate all’attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa od anche incarichi liberi professionali. Inoltre tale personale viene reperito attraverso convenzioni stipulate con altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 legge 241/1990.

 

Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS) (articoli da 9 a 16)

Con riguardo al riordino degli istituti, la RT afferma che l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma un risparmio, in quanto le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell’ambito dei finanziamenti assicurati agli Istituti zooprofilattici sperimentali dall’articolo 6 del D.lgs. n. 270/1993, e attraverso la prevista riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione si realizza un risparmio che si può stimare in circa euro 176.000 annui. Detto risparmio è determinato dalla riduzione di 2 componenti dei consigli di amministrazione relativamente agli 8 Istituti che sono dotati di consiglio di amministrazione: il costo per ciascun componente è pari a 11.000 euro annui (11.000×16).

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) (articoli da 17 a 19)

La riorganizzazione, tenuto conto di quella recentemente intervenuta con il decreto ministeriale 28 dicembre 2011, comporterà l’ulteriore razionalizzazione degli uffici, con conseguente rimodulazione della pianta organica. Per quanto concerne la riduzione del numero degli esperti, la RT rappresenta che - ai sensi dell’art. 5, comma  4, del D.lgs. 266/1993, come novellato dal DL n. 17/2001[28] - l’Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di 10 unità, il cui finanziamento ammonta (consistenza finanziaria annua massima prevista) a circa euro 956.400. Le richiamate 10 unità di esperti e consulenti sono state individuate dal vigente regolamento per compiti che rientrano nelle attività direttamente riferibili a quelle istituzionali. Tenuto conto della prevista riorganizzazione degli Uffici e della rideterminazione della dotazione organica, si procederà alla riduzione da 10 a 7 del numero degli esperti previsti dall’art. 5, comma 4, del sopraindicato D.lgs. n. 266/1993, con conseguente risparmio pari a circa  280.000 euro rispetto alla spesa complessiva di circa 956.400 euro.

 

Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) (articoli da 20 a 23)

La RT afferma che con la riorganizzazione vengono realizzati anche risparmi di spesa. In particolare, in attuazione dell’art. 6, comma 5, del DL n. 78/2010, la LILT procederà alla riduzione dei componenti del proprio consiglio direttivo nazionale. Per il consiglio direttivo nazionale la modifica prevede una riduzione dagli attuali 15 membri a 5. Ciò comporta la non corresponsione dei gettoni di presenza dovuti ai 10 consiglieri, stimabile in euro 2.060 l’anno, ridotti del 10% in applicazione del DL 78/2010 (art. 6 commi l e 12[29]) pari ad euro 1.854. La RT evidenzia, inoltre, che tale riduzione comporta la non liquidazione delle spese di viaggio dovute ai  consiglieri per le n. 4 riunioni annue previste per CDN, stimabile in euro 20.000. Il risparmio totale, per leriduzioni in parola, ammonta, pertanto ad euro 21.854 (1.854 + 20.000). In attuazione, inoltre, dei principi e dei criteri direttivi della delega di cui, all’art 2, comma 1, della legge n. 183/2010, tra i quali rientra lo snellimento della struttura amministrativa, è stata prevista la soppressione dei comitati regionali, attualmente considerati come organi dell’ente. Il relativo risparmio comporterà minori uscite, a carico del bilancio della LILT, per un importo netto pari ad euro 280.000 l’anno. Pertanto, le riduzioni di spesa sopra evidenziate porterà ad un risparmio complessivo annuo pari ad euro301.854, come sintetizzato dal prospetto che segue:

(euro)

RlEPILOGO RIDUZIONI DI SPESA (LILT)

Consiglio direttivo nazionale

21.854,00

Comitati regionali

280.000,00

TOTALE

301.854,00

La RT evidenzia, inoltre, che la LILT, nel corso dell’anno 2010, ha completato il progetto di revisione della contabilità della sede centrale e del bilancio ufficiale dell’ente, mediante l’adozione di un nuovo software applicativo e di un nuovo sistema di elaborazione dati che, nel rispetto dello statuto dell’ente e della normativa prevista dal DPR n. 97/2003, consente una più agevole lettura ed un immediato confronto con i bilanci delle sezioni provinciali. Sempre nel 2010 è stato realizzato ed è, pertanto, operativo il “protocollo informatico”, nel rispetto del DPR n. 445/2000 e della circolare dell’AIPA 28/200. In virtù di tali innovazioni non è stato approntato alcun incremento alla dotazione organica dell’ ente, che risulta invariata dal 2005, e il maggior costo del personale è stato determinato esclusivamente dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. La LILT è, inoltre, strutturata contabilmente con un unico centro di costo, trattandosi di un ente di limitate dimensioni, secondo quanto previsto dall’allegato n. 17, p. 4, del DPR n. 97/2003. Per quanto concerne il richiamo all’art. 1, comma 404, della legge n, 296/2006, previsto dall’art. 2, comma.1, lett. b), della legge di delega (legge n. 183/2010), la RT precisa che la LILT è strutturata in un unico ufficio dirigenziale generale e che non presenta strutture periferiche, in quanto l’organizzazione verrà basata sulle Sezioni provinciali, autonome sotto l’aspetto contabile e patrimoniale.

La RT evidenzia, infine, che l’articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria derivante dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento.

 

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica ascrive al provvedimento in esame effetti di minore spesa che vengono quantificati complessivamente in euro 892.697,00 annui.

Tale importo viene riferito:

-         per euro 134.843,00 alla riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico dell’Istituto superiore di sanità (articoli 1-8);

-         per euro 176.000,00 alla riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali, con la riduzione di 2 componenti (da 5 a 3 ) in ciascun Consiglio di amministrazione degli Istituti (articoli 9-16);

-         per euro 280.000,00, alla riorganizzazione de l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, con la riduzione da 10 a 7 del numero massimo di esperti utilizzabili presso l’Agenzia (articoli 17-19);

-         ed euro 301.854,00, alla riorganizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, con la riduzione da 15 a 5 dei componenti del Consiglio direttivo nazionale della Lega (articoli 20-22).

Si evidenzia che alla norma di delega, in attuazione della quale è stato predisposto il provvedimento in esame, non sono stati ascritti - a suo tempo - effetti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Andrebbero pertanto chiariti i meccanismi attraverso i quali i predetti di risparmi indicati dalla relazione tecnica potranno tradursi in minore spesa pubblica.

Con specifico riferimento al riordino dell’Istituto superiore di sanità si evidenzia che il provvedimento in esame, rispetto a quanto previsto dal vigente ordinamento (DPR 70/2001), non disciplina le forme di finanziamento dell’ente né il regime relativo all’indennità presidenziale e ai compensi degli altri componenti degli organi di vertice del medesimo. Sul punto appare opportuno acquisire una valutazione del Governo nonché chiarimenti volti ad escludere ricadute in termini di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nulla da osservare in merito alle misure di riorganizzazione degli istituti zooprofilattici (articoli 9-16) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (articoli 17-19) e della Lega italiana per la lotta ai tumori (articoli 20-22)

 

 

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 20, comma 1, dispone che al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, ente pubblico su base associativa, provvede, senza nuovi o maggiori oneri, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dal capo IV del presente provvedimento.

 

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria con l’indicazione dell’aggregato di riferimento, che, nel caso specifico, dovrebbe essere rappresentato dalla finanza pubblica.

 

 



[1] Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

[2] Il summenzionato termine di scadenza è stato differito dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 14/2012 - che ha convertito in legge il DL n. 216/2011 (proroga termini 2012) - al prossimo 30 giugno 2012.

[3] Nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[4] Previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006.

[5] Da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

[6] Al quale si applica l’articolo 5, comma 4 del D.lgs. n. 213/2009 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 165/2007) che prevede che nell’ambito dell’autonomia e coerentemente al Piano triennale di attività (PTA), gli enti di ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni sindacali. L’approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell’organico da parte del Ministero vigilante avviene previo parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

[7]

[8] Da approvare dal Ministro della salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione.

[9] E del 5 per cento gli uffici di livello dirigenziale non generale (in relazione a tale ultima misura non sono stati, tuttavia, quantificati effetti di risparmio.

[10] Indicate nell’articolo 74, comma 1, del DL n. 112/2008.

[11] Ulteriore rispetto a quello disposta dall’art. 74 del DL n. 112/2008 (riduzione del 15 per cento delle posizioni dirigenziali di livello non generale) e dall’art. 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009 (riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento).

[12] La norma in riferimento, prevede che le summenzionate riduzioni debbano essere disposte con riferimento alle dotazioni organiche risultanti in esito all’applicazione del comma 1 dell’articolo 74 del DL n. 112/2008 (riduzione del personale non dirigenziale non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico) e del comma 8-bis dell’articolo 2, del DL n. 194/2009 (riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico non dirigenziale quale risultante dall’applicazione dell’art. 74 del DL n. 112/2008). Le amministrazioni che non applicano quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 sono assoggettate, a decorrere dalla medesima data, al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il divieto non si applica agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia attribuiti a soggetti non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico

[13] Articolo 5, comma 4, articolo 6, comma 4, articolo 9, comma 4 ed articolo 11, comma 4, del DPR n. 70/2001

[14] Art. 6, comma 1, del DPR n. 70/2001.

[15] Art. 9, comma 1, del DPR n. 70/2001.

[16] Art. 11, comma 1, del DPR n. 70/2001.

[17] Dall’art. 24 del D. lgs. n. 165/2001.

[18] Art. 8, del DPR n. 70/2001.

[19] Vengono abrogati la legge n. 519/73 (Modifiche ai compiti, all’ordinamento ed alle strutture dell’Istituto superiore di sanità) ed il D.P.R. 754/1994 (Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto superiore di sanità).

[20] Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del D.lgs. n. 419/1999.

[21] Di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 204/1998.

[22] Riordino della disciplina in materia sanitaria.

[23] Art. 3, del D.lgs. n. 270/1993.

[24] Da adottare - entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame - con decreto ministeriale previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

[25] Di cui all’articolo 5, comma 4, del D.lgs. n. 266/1993.

[26] Art. 5 dello Statuto.

[27] Art. 6 dello Statuto.

[28] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2001.

[29] Si rammenta che l’articolo 6, comma 12, del DL 78/2010 ha sancito in via generale che - a decorrere dal 2011 – le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero (con l’esclusione, tra l’altro, delle missioni internazionali di Pace, delle Forze armate e di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.