Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 464) Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili
Riferimenti:
SCH.DEC 464/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 405
Data: 26/04/2012
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   MACCHINE E MACCHINARI
TRASPORTI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili

 

(Schema di decreto legislativo n. 464)

 

 

 

 

 

 

N. 405 – 26 aprile 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

464

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

 

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 18 e 24, comma 1 della legge n. 217 del 2011

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 26 maggio 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 6 maggio 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 4-10. 3

Obblighi degli operatori economici3

ARTICOLI 12-16. 3

Disposizioni in materia di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili3

ARTICOLI 17-19. 4

Disposizioni riguardanti l’Autorità di notifica.. 4

ARTICOLI 20-28. 5

Disposizioni relative agli organismi notificati5

ARTICOLI 29-33 e 36. 6

Disposizioni in materia di procedure di salvaguardia.. 6

ARTICOLO 38. 7

Disposizioni di carattere finanziario.. 7



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la direttiva 2010/35/UE del Parlamento e del Consiglio, in materia di attrezzature a pressione trasportabili. Esso sostituisce il decreto legislativo n. 23/2002 (che recepiva le direttive 1999/36/CE e 2001/2/CE, in parte abrogate dalla direttiva 2010/35/UE, attuata dal decreto in esame). Lo schema, corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato, è dotato, all’articolo 38, di una clausola di invarianza degli oneri[1].

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 4-10

Obblighi degli operatori economici

Le norme disciplinano gli obblighi dei fabbricanti e dei loro rappresentanti autorizzati (articoli 4 e 5), degli importatori (articolo 6), dei distributori (articolo 7), dei proprietari (articolo 8) e degli operatori (articolo 9) che immettano sul mercato ed utilizzino attrezzature a pressione trasportabili. In particolare, è previsto che, nel caso di anomalie o irregolarità riscontrate, gli operatori economici in esame informino l’Autorità di vigilanza (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e procedano al ripristino della conformità, al ritiro o al richiamo di tali attrezzature, cooperando con l’Autorità medesima a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi, senza oneri a carico dell’Autorità interessata.

 

La relazione tecnica precisa che i costi inerenti alle attività di ritiro e di richiamo dal mercato graveranno sui soggetti responsabili e non sull’Amministrazione.

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che le disposizioni prevedono espressamente che gli oneri connessi alle attività di ritiro e richiamo delle attrezzature considerate rischiose non sono a carico dell’Amministrazione.

 

ARTICOLI 12-16

Disposizioni in materia di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili

Le norme prevedono che le attrezzature a pressione trasportabili siano sottoposte a valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie, come stabilito dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE, da parte degli organismi notificati. I certificati relativi alle valutazioni ed alle ispezioni sono rilasciati da un “organismo notificato”, anche da altro Stato membro dell’Unione europea.

 

La relazione tecnica precisa che le operazioni di verifica della conformità, delle ispezioni periodiche e verifiche straordinarie, della rivalutazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili son già svolte a legislazione vigente da organismi di ispezione notificati. Si tratta di organismi privati oggetto di designazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, muniti di un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento (vedi il successivo articolo 20).

 

Nulla da osservare, dal momento che l’attività di certificazione è svolta da organismi privati sulla base di apposite tariffe, come risulta dai successivi articoli dello schema di decreto legislativo in esame.

 

ARTICOLI 17-19

Disposizioni riguardanti l’Autorità di notifica

Le norme individuano nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’autorità competente per la notifica. Esso è responsabile dell’istituzione e dell’attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati. Per la notifica alla Commissione europea ed ad altri Stati membri, il ministero si avvale della collaborazione del Ministero dello sviluppo economico (articolo17).

L’attività dell’Autorità di notifica è improntata a criteri di obiettività ed imparzialità. Inoltre, la norma dispone che l’Autorità di notifica sia organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione (articolo 18).

Il successivo articolo 19, infine, prevede l’obbligo di notifica alla Commissione europea delle procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la vigilanza sugli organi notificati.

 

La relazione tecnica precisa che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’attività di notifica è già, a legislazione vigente, esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Anche la procedura per la notifica alla Commissione europea (articolo 19) non comporta oneri a carico della Amministrazione in quanto il Ministero dello sviluppo economico, punto di contatto nazionale con la Commissione, gestisce, a legislazione vigente, l’accesso alla banca dati degli organismi notificati europei, denominata “NANDO”. Si tratta di un data base elettronico, accessibile via internet, ove sono riportati tutti gli organismi notificati a livello comunitario per settore di competenza.

 

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di attività già svolta dalle Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente, come precisato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLI 20-28

Disposizioni relative agli organismi notificati

Le norme precisano che l’organismo notificato, ente con personalità giuridica, istituito a norma del codice civile, partecipa alle attività di standardizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento, istituito dal successivo articolo 28 (articolo 20). L’organismo presenta una domanda di notifica all’autorità di  notifica nazionale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) (articolo 21), che provvede all’espletamento della procedura di notifica esclusivamente per organismi conformi ai requisiti stabiliti dallo schema di decreto in esame (articolo 22). La norma prevede, inoltre, la possibilità per l’Autorità di notifica di limitare, sospendere o ritirare la notifica in caso di accertata cessata conformità dei requisiti (articolo 24).

La norma prevede che gli organismi notificati eseguono le valutazioni di conformità, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie, le rivalutazioni di conformità e che l’autorità di notifica è responsabile della vigilanza delle attività svolte dall’organismo notificato (articolo 26) e garantisce che gli organismi notificati partecipino ai lavori del gruppo settoriale, istituito dalla Commissione europea, direttamente o mediante rappresentanti designati (articolo 28).

 

La relazione tecnica precisa che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, a legislazione vigente, competente in materia di valutazione della documentazione prodotta da organismi notificati (articoli 20-24). Quanto alla attività di vigilanza, la relazione tecnica fa riferimento ai successivi articoli dello schema in esame, nella parte in cui si rinvia ad un successivo DM per la fissazione di tariffe per la copertura dei costi dell’attività.

 

Nulla da osservare in relazione alle disposizioni riguardanti gli organismi notificati, trattandosi di soggetti privati la cui attività non è finanziata a carico di soggetti pubblici[2].

 

ARTICOLI 29-33 e 36

Disposizioni in materia di procedure di salvaguardia

Le norme prevedono che l’Autorità di salvaguardia (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) effettua una valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili nel caso ritenga che tali attrezzature presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse. Se, nel corso della valutazione, l’autorità constata che le attrezzature non rispettano i requisiti stabiliti dalla normativa oppure, pur essendo ad essa conformi, presentano comunque rischi, chiede all’operatore interessato di adottare tutte le misure correttive oppure di ritirare dal mercato le attrezzature medesime o di richiamarle, senza oneri a carico dell’Amministrazione interessata. Tale Amministrazione informa la Commissione europea e gli Stati membri. Qualora l’operatore interessato non adotti le misure in esame, l’Autorità adotta, senza oneri a proprio carico, misure provvisorie (articoli 29 e 31). Nel caso in cui la Commissione europea comunichi una misura adottata da uno Stato membro, l’Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio mercato delle attrezzature non conformi (articolo 30).

La norma prevede, inoltre, che l’autorità di vigilanza, dopo la richiesta formale all’operatore di provvedere, qualora constati la perdurante non conformità formale delle attrezzature[3], adotta le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione del mercato delle attrezzature in esame o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato (articolo 32).

Infine, il successivo articolo 36 dispone che le attività di valutazione e di vigilanza sugli organismi notificati sono assoggettate a tariffa, a carico dei medesimi organismi notificati, rinviando ad un successivo DM la determinazione della misura, in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio, e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

 

La relazione tecnica precisa che la normativa in esame costituisce un elemento di novità, prevedendo l’estensione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche dell’attività di vigilanza del mercato[4]. I costi di tale attività, così come quelli di valutazione della documentazione prodotta dagli organismi notificati, sono finanziati dalle tariffe previste dall’articolo 36, null’altro aggiungendo in relazione alle effettive modalità di determinazione delle tariffe stesse allo scopo di assicurare copertura dei costi sostenuti.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire elementi di maggiore dettaglio in relazione alla struttura delle tariffe, tali da confermare l’effettiva possibilità di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, con particolare riferimento all’attività di vigilanza del mercato posta a carico del Ministero delle infrastrutture. Tale capacità di integrale finanziamento andrebbe verificata anche sotto il profilo dell’allineamento temporale tra oneri e gettito delle tariffe.

Si segnala, infine, che, a differenza di quanto precisato in relazione alle attività di vigilanza disciplinate dagli articoli 29 e 31, il successivo articolo 32, che disciplina la procedura di salvaguardia in caso di perdurante non conformità, non reca la precisazione che le attività ivi indicate sono svolte senza oneri a carico dell’Autorità di vigilanza.

 

 

ARTICOLO 38

Disposizioni di carattere finanziario

La norma dispone che dall’attuazione del presente decreto devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si rileva che la clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo in esame dovrebbe essere riformulata specificando che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 



[1] Si segnala che tale articolo appare presentare un refuso in quanto recita testualmente “dall’attuazione del presente decreto devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

[2] Cfr. il successivo articolo 36.

[3] La norma fa riferimento all’apposizione del marchio di conformità in violazione di quanto previsto dagli articoli 12-15 del presente schema di decreto; alla mancata apposizione del medesimo marchio; alla mancanza o all’incompletezza della documentazione nonché, infine, al mancato rispetto degli allegati della direttiva 2008/68/CE e del presente schema di decreto.

[4] Tuttavia, in un altro passo, la relazione tecnica stessa afferma che dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, tra l’altro, non sono previsti nuovi compiti per le amministrazioni.