Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 450) Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
Riferimenti:
SCH.DEC 450/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 400
Data: 18/04/2012
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   IMMIGRAZIONE
LAVORATORI IMMIGRATI   QUALIFICA PROFESSIONALE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

 

(Decreto legislativo n. 450)

 

 

 

 

 

N. 400 – 18 aprile 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

450

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

 

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 21 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stasi

 

Gruppo:

Popolo e territorio

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 6 maggio 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 16 aprile 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1 e 2. 4

Disposizioni concernenti le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati4



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo prevede l’attuazione della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

L’attuazione della direttiva è oggetto di apposita delega nell’ambito della legge comunitaria 2010 (legge n. 217/2011), che all’articolo 21 ha fissato il termine per l’esercizio della delega in tre mesi[1] dall’entrata in vigore della medesima legge.

L’articolo 24 della medesima legge comunitaria stabilisce che nell'esercizio delle deleghe si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).

In particolare l’articolo 1, comma 4, della legge n. 96/2010 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione di direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati di relazione tecnica e su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Si ricorda che, in base all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 96/2010, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste, nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

Si rammenta, inoltre, che l’articolo 2 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010) - contenuto nel capo I (“Disposizioni generali”) - stabilisce che, in relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. In particolare il comma 2 stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

Dalla documentazione allegata allo schema di decreto risulta che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione (n. 2011/0843) per il mancato recepimento della direttiva in questione, attualmente allo stadio del parere motivato. Il termine per il recepimento è scaduto il 19 giugno 2011.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 e 2

Disposizioni concernenti le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

Le norme modificano il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che reca il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

In particolare è inserito l’articolo 27-quater che disciplina l’ingresso ed il soggiorno in Italia per i lavoratori altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica. Per tali lavoratori, in presenza di determinati requisiti, l’ingresso ed il soggiorno è consentito  per periodi superiori a tre mesi ed al di fuori delle quote previste dall'articolo 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 286/1998 [comma 1, lettera a), capoverso articolo 27-quater, commi da 1 a 3].

I requisiti riguardano, fra l’altro, il livello di istruzione e/o di qualificazione professionale, il Paese dove attualmente tali lavoratori soggiornano o la titolarità della Carta blu rilasciata da altro Stato membro. La Carta blu attesta che il lavoratore è stato considerato, dal Paese che ne ha disposto rilascio della Carta, altamente qualificato limitatamente ai fini previsti dalle norme recate dal testo in esame.

La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno è regolato dalle vigenti disposizioni[2], fatte  salve le specifiche prescrizioni previste dal testo in esame [comma 1, lettera a), capoverso articolo 27-quater, comma 4]. Il datore di lavoro in sede di presentazione della domanda deve indicare, fra l’altro, la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore e l'importo dello stipendio annuale lordo. Tale importo non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria [comma 1, lettera a), capoverso articolo 27-quater, comma 5].

Sono definite in dettaglio sia le modalità procedurali da seguire per il rilascio del nulla osta sia le condizioni al verificarsi delle quali il medesimo nulla osta è rifiutato o revocato [comma 1, lettera a), capoverso articolo 27-quater, commi da 6a 10].

Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno recante la dicitura “Carta blu UE”. Il rilascio avviene a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato[3] e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro [comma 1, lettera a), capoverso articolo 27-quater, comma 11].

Sono disciplinati i casi in cui il permesso di soggiorno è revocato. Tra questi è prevista l’ipotesi in cui lo straniero risulti non avere risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, con l’eccezione del periodo di disoccupazione [comma 1, lettera a), capoverso articolo 27-quater, comma 12].

L’espressione “con l’eccezione del periodo di disoccupazione” riprende letteralmente il testo della disposizione. La formulazione del testo sembra indicare che durante il periodo di fruizione del sussidio di disoccupazione non ricorrono le condizioni per la revoca del permesso di soggiorno per carenza delle risorse necessarie al mantenimento.

I titolari di Carta blu beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, con l’eccezione dell'accesso al mercato del lavoro [comma 1, lettera a), capoverso articolo 27-quater, comma 15]. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia di durata pari a quello del titolare di Carta blu [comma 1, lettera a), capoverso articolo 27-quater, comma 16].

Si prevede anche che dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dalle norme in esame. Tale soggetto deve, pertanto, ottenere il nulla osta al lavoro e qualora questo sia rifiutato o revocato o non rinnovato, è disposta la sua espulsione[4] e l'allontanamento verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Calta blu UE. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu, che entra in Italia in forza delle norme di cui al presente comma, è rilasciato, al verificarsi di determinate condizioni, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia [comma 1, lettera a), capoverso articolo 27-quater, comma 17].

Si prevede, infine, l’inserimento dell’articolo 9-ter nel decreto legislativo n. 286/1998 che tratta dello status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE. In particolare si stabilisce che lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno-CE per soggiornanti di lungo periodo[5] [comma 1, lettera b), capoverso articolo 9-ter, comma 1].

Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo, concesso in applicazione delle norme in esame, è rilasciato, al verificarsi di determinate condizioni, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo [comma 1, lettera b), capoverso articolo 9-ter, commi 5 e 6].

E’ stabilito che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (articolo 2).

 

La relazione tecnica ribadisce che la direttiva si applica a cittadini di paesi terzi altamente qualificati che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro per periodi superiori a tre mesi, nonché ai loro familiari.

La relazione tecnica evidenzia che le strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriale inerenti all’attuazione della direttiva sono già competenti, ai sensi della normativa, a svolgere i compiti connessi all'ingresso e al soggiorno di lavoratori.

La platea degli eventuali beneficiari del permesso Carta blu UE non è determinabile ed è pertanto difficile, secondo la relazione tecnica, effettuare una stima puntuale dei potenziali oneri.

La relazione tecnica, peraltro, rammenta che il numero dì ingressi per ricerca scientifica, categoria quest'ultima in qualche modo assimilabile a quella del personale altamente qualificato,  nel 2011 è stato pari a 365 unità.

La relazione tecnica fa presente che il titolare di Carta blu UE, in sede di domanda di nulla osta al lavoro altamente qualificato, deve dimostrare di possedere un reddito[6] tale da non gravare sul sistema italiano in termini di previdenza e assistenza.

Infine la relazione tecnica chiarisce che, in base alla legislazione vigente, il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno comporta[7] il pagamento di un contributo da parte del richiedente.

Le previsioni contenute nel presente decreto non produrrebbero, dunque, alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, dal momento che non implicano alcun nuovo compito o adempimento per le pubbliche amministrazioni, ma solo marginali adeguamenti organizzativi e procedurali.

 

Al riguardo, pur considerando che i soggetti interessati non rientrerebbero in quelli esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per ragioni di reddito, appare necessario chiarire se gli ulteriori costi comunque gravanti sul Servizio sanitario nazionale per l’assistenza ai medesimi e ai loro familiari, possano ritenersi già ricompresi nel fabbisogno previsto a legislazione vigente per fattispecie analoghe a quelle disciplinate dal provvedimento in esame.



[1] Il termine ultimo di attuazione è il 17 aprile 2012.

[2] Articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

[3] Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è previsto dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 286/1998 ed è stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide. Il contratto contiene:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

[4] Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286/1998.

[5] di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 286/1998.

[6] La relazione tecnica informa che il reddito richiesto è pari al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ossia 24.789 euro.

[7] Articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo n. 286/1998.