Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 438) Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia
Riferimenti:
SCH.DEC 438/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 377
Data: 15/02/2012
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO   REGOLAMENTI
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento di organizzazione

del Ministero della giustizia

 

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 438)

 

 

 

 

 

N. 377 –  15 febbraio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

438

 

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

 

 

Titolo breve:

 

Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia

 

 

Riferimento normativo:

 

art. 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Relatore per la

Commissione per la commissione di merito:

 

 

 

Mantini

Gruppo:

UdCpTP

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 29 febbraio 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 14 febbraio 2012)

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-19. 3

Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.. 3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La RT afferma che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi.

Lo schema evidenzia nella premessa che la riorganizzazione in esame viene prevista in ottemperanza alle misure di riduzione della spesa contenute nella legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nel decreto legge n. 112/2008[[1]] e nel decreto legge n. 194/2009[[2]].

L’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge n. 296/2006, ha introdotto l’obbligo di ridurre del 10 per cento gli uffici di livello dirigenziale generale[3], ascrivendo a tale riduzione un effetto di risparmio pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Lo stesso articolo reca una serie di disposizioni concernenti la ridefinizione degli assetti amministrativi: a queste norme, che prevedono, fra l’altro, la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigente, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Successivamente l’articolo 74 del decreto legge n. 112/2008 ha previsto una serie di misure volte a conseguire ulteriori economie di spesa[4]. Con riferimento a tali somme sono stati ascritti effetti netti di risparmio (pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni per il 2010 e a 15 milioni a decorrere dal 2011) alla sola riduzione - del 20 per cento - del numero degli uffici dirigenziali di livello generale.

Infine l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009 ha stabilito un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, delle relative dotazioni organiche e della connessa spesa, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti dalla riduzione operata ai sensi dell’art. 74 del DL 112/2008. A tale norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

L’art. 9, comma 26, del decreto legge n. 78/2010, ha disposto che, in alternativa a quanto stabilito dall’art. 9, comma 25[5], le amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009, possano stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico

Lo schema di DPR reca, all’articolo 19, una clausola di invarianza finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-19

Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia

Le norme recano il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

Lo schema di regolamento prevede la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 404, della legge 296/2006 e nell'articolo 74 del decreto-legge 112/2008. Esso sostituisce integralmente il precedente regolamento di organizzazione previsto dal DPR 55/2001 e attua - in base alla previsione normativa contenuta nell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 240/2006 - il decentramento del Ministero della giustizia.

La definizione di compiti e funzioni attribuiti alle strutture decentrate del Ministero ha reso necessario rivedere nel suo complesso le funzioni ed i compiti assegnati a ciascuna delle strutture già esistenti. In linea di massima le funzioni di coordinamento e di indirizzo restano assegnate ai Dipartimenti, mentre le strutture decentrate svolgono i compiti riferibili al territorio ed al personale di competenza.

E’ stabilito che per l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa (articolo 2):

a) Dipartimento per gli affari di giustizia;

b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

c) Dipartimento dell' amministrazione penitenziaria;

d) Dipartimento per la giustizia minorile.

Il numero e la denominazione dei Dipartimenti rimane inalterata rispetto alla legislazione vigente.

Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le direzioni regionali indicate nella tabella A) allegata al decreto legislativo n. 240 del 2006, e modificata dal presente decreto, nonché i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge n. 395 del 1990 (articolo 3 e articolo 18, comma 4).

In particolare, l’articolo 18, comma 4, sostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo n. 240 del 2006[[6]] con una nuova tabella che riduce da 16 a 9 il numero delle direzioni regionali. Di conseguenza si  determina la soppressione di 7 posti da dirigente generale. Il numero dei provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria resta inalterato (16 provveditorati).

E’ stabilito che ad ogni Dipartimento sia preposto un Capo del Dipartimento, del quale sono indicati i compiti di carattere generale (articolo 4, commi 1 e 2).

I compiti spettanti al Capo Dipartimento sono quelli previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 300/1999 e gli ulteriori compiti individuati dall’articolo 4 del testo in esame.

Il Capo del Dipartimento è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da vice Capi in numero non superiore a 2, nominati per la durata del suo mandato, nell'ambito delle dotazioni organiche del Dipartimento. In caso di nomina di 2 vice Capi, il Capo del Dipartimento designa il vice Capo con funzioni vicarie (articolo 4, comma 4). L'incarico di vice Capo costituisce incarico di livello dirigenziale generale (articolo 4, comma 5).

Le ultime due disposizioni sono confermative della legislazione vigente[7].

Sono definite le funzioni ed i compiti del Dipartimento per gli affari di giustizia, articolato nei seguenti uffici dirigenziali generali (articolo 5, commi 1 e 2):

a)      Direzione generale della giustizia civile;

b)     Direzione generale della giustizia penale;

c)      Direzione generale degli affari giuridici e legali.

Nell'ambito del Dipartimento opera l'Ufficio centrale degli archivi notarili, che svolge le funzioni e i compiti in materia di coordinamento degli archivi notarili. Al direttore sono inoltre attribuiti i compiti di conservatore del registro generale dei testamenti e capo del personale degli archivi notarili, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 629 del 1952 (articolo 5, comma 4).

Anche la vigente articolazione del Dipartimento per gli affari di giustizia prevede 3 direzioni generali. All’ufficio centrale degli archivi notarili è preposto un dirigente generale a norma del richiamato articolo 8 della legge n. 629 del 1952.

Sono definiti le funzioni ed i compiti del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, articolato - oltre che nelle direzioni regionali - nei seguenti uffici dirigenziali generali (articolo 6, commi 1 e 2):

a)      Direzione generale del personale e della formazione;

b)     Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi;

c)      Direzione generale del bilancio e della contabilità;

d)     Direzione generale dei magistrati;

e)      Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

f)       Direzione generale di statistica.

La normativa vigente prevede, all’interno del Dipartimento, l’esistenza di 5 direzioni generali (in luogo delle 6 elencate nel testo in esame). Si rileva tuttavia che la normativa vigente[8] prevede anche l’esistenza di una direzione generale dei sistemi informativi automatizzati che collabora con tutti i Dipartimenti. La nuova formulazione del testo trasferisce tale direzione generale all’interno del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria. Il numero dei posti rimane dunque immutato.

Sono definiti le funzioni ed i compiti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che è articolato nei seguenti uffici dirigenziali generali (articolo 7, commi 1 e 2):

direzioni generali:

a)      Direzione generale del personale e della formazione;

b)     Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi;

c)      Direzione generale per il bilancio e la contabilità;

d)     Direzione generale dei detenuti e del trattamento;

e)      Direzione generale dell'esecuzione penale esterna.

Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si avvale, per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento, di 2 vice Capi del Dipartimento (di cui uno con funzioni vicarie), dell'Istituto superiore di studi penitenziari[9] e dei Provveditorati regionali[10] e successive.

Le posizioni di dirigente generale risultano, in totale, 25: un Capo Dipartimento, 2 vice capo Dipartimento, 16 capi dei Provveditorati regionali, 5 Dirigenti generali, un direttore dell’Istituto superiore degli studi penitenziari.

Sono definiti le funzioni ed i compiti del Dipartimento per la giustizia minorile, che è articolato nei seguenti uffici dirigenziali generali (articolo 8, commi 1 e 2):

a)      Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari;

b)     Direzione generale per le attività internazionali.

A legislazione vigente le direzioni generali del Dipartimento della giustizia minorile sono 3. Le norme comportano dunque la soppressione di un posto di dirigente generale.

Sono individuati i compiti e le funzioni assegnati alle direzioni regionali con riferimento anche alle competenze assegnate, in sede centrale, ai Dipartimenti del Ministero (articoli da 10 a 17).

L’articolo 11 specifica le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni regionali: spetta ai capi dei Dipartimenti ripartire tra le direzioni regionali - all’inizio dell’esercizio finanziario - una quota dei fondi stanziati in bilancio nell’ambito dei rispettivi centri di responsabilità. Successivamente, nel corso dell’esercizio, i capi dei Dipartimenti provvedono alla ripartizione della quota restante dei fondi stanziati in bilancio. I fondi – con esclusione di quelli destinati al funzionamento della direzione generale - sono ripartiti, a cura del direttore regionale, tra gli uffici compresi nella circoscrizione di competenza. Alla fine di ogni semestre i funzionari delegati trasmettono alla direzione regionale l’elenco delle spese sostenute nel precedente periodo; analogamente, i direttori regionali trasmettono all’amministrazione centrale l’elenco delle spese sostenute nel precedente semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

Si dispone che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare[11]. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun Dipartimento, nelle tabelle C, D, E ed F allegate al presente decreto (articolo 18, comma 1).

Alle ulteriori necessità di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale previste dalla legislazione vigente[12], si provvede mediante la soppressione dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 240 del 2006 (articolo 18, comma 5).

Si tratta in sostanza della soppressione di 4 posti da dirigente. Infatti l’articolo 5 del D. Lgs. 240/2006 ha previsto la costituzione - presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo – di uffici per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non giurisdizionali. A tali uffici avrebbero dovuto essere preposti dirigenti di livello dirigenziale.

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste - rispettivamente  - dalle tabelle B, C, D, E ed F allegate al presente decreto (articolo 18, comma 7).

Si osserva che, presumibilmente per un errore materiale, vi è una corrispondenza solo parziale fra l’indicazione riportata nel testo (tabelle B, C, D, E ed F) e la denominazione delle tabelle allegate allo schema in esame.

È stabilito che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 19).

 

La relazione tecnica evidenzia che lo schema in esame genera risparmi di spesa dando attuazione a quanto disposto:

         dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 74 del decreto legge n. 112/2008 (che prevedono una riduzione degli assetti organizzativi);

         dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 240/2006 (che disciplinano il decentramento del Ministero della giustizia).

 

Riduzione degli assetti amministrativi

 

Riduzione della dotazione organica dei dirigenti

Per quanto concerne la rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale, si prevede una riduzione delle posizioni dirigenziali non inferiore al 20% per gli uffici di livello generale e al 15% per gli uffici di livello non generale. Le tabelle che seguono danno conto delle rideterminazioni previste.

 

Dirigenti generali

 

Posti previsti

Rideterminazione dei posti

Costo attuale

Costo rideterminato

Risparmio

Ministero

36

24

7.136.563,20

5.282.422,22

1.854.140,98

Dirigenti penitenziari

25

25

6.177.591,00

6.177.591,00

0

Totale (RT)*

61

49

13.357.104,36

11.460.013,22

1.897.091,14

*il totale indicato dalla RT differisce dal seguente totale, calcolato sulla base dei dati indicati nella presente tabella

61

49

13.314.154,20

11.460.013,22

1.854.140,98

 

Il piano operativo di riorganizzazione allegato alla relazione tecnica ribadisce che la soppressione dei posti di dirigente generale è disposta con le norme recate dallo schema di regolamento in esame.

 

Dirigenti non generali

 

Posti previsti

Rideterminazione dei posti

Costo attuale

Costo rideterminato

Risparmio

Ministero

519

436

53.652.362,55

45.009.479,25

8.642.883,30

Dirigenti penitenziari

487

419

46.373.289,32

39.898.168,84

6.475.120,48

Totale

1.006

855

100.025.651,87

84.907.648,09

15.118.003,78

Il piano operativo di riorganizzazione allegato alla relazione tecnica evidenzia che la soppressione di 107 dei posti di dirigente non generale sarà realizzata con DM di natura non regolamentare. Per i restanti 44 posti di dirigente non generale, che si riferiscono a posizioni istituite presso gli uffici giudiziari, si provvederà invece con regolamento disposto ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis del decreto legislativo n. 240/2006.

 

Gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, rideterminazione delle strutture periferiche e

riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo

La relazione tecnica fa presente che tali aspetti non sono definibili in via quantitativa secondo quanto esplicitato nelle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 13 aprile 2007. Di tali attività di riorganizzazione si dà comunque conto nella relazione illustrativa e nel progetto e piano operativo di riorganizzazione.

 

Riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione

Non è richiesto nessuno adempimento in quanto nell’amministrazione della giustizia non sono presenti organismi di tale tipologia

 

Riduzione delle dotazioni organiche del personale utilizzato per funzioni di supporto

Le norme sulla riduzione degli assetti amministrativi prevedono che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione.

Nessun adempimento si rende necessario per le amministrazioni della giustizia, dal momento che in ciascuna delle strutture esistenti il personale impegnato in tali funzioni non supera i limiti previsti.

 

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale

Le norme sulla riduzione degli assetti amministrativi prevedono la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Con riferimento a tale aspetto la relazione tecnica espone una serie di tabelle che indicano le riduzioni delle dotazioni organiche proposte per l’Amministrazione giudiziaria, l’Amministrazione penitenziaria, il Dipartimento della giustizia minorile e l’Amministrazione degli archivi notarili in coerenza con gli allegati C, D, E ed F allo schema in esame. La relazione sottolinea che le riduzioni in questione fanno riferimento ad una spesa teorica. Per ciascun settore dell’amministrazione della giustizia sono indicati gli atti normativi sulla base dei quali sono determinate le attuali dotazioni organiche. Le tabelle indicano la misura della spesa complessiva riferita alla vigente dotazione organica, pari a 2.287.327.421,61 euro, e quella conseguente la rideterminazione delle dotazioni, pari a 2.058.648.507,18 euro. Il risparmio ammonta a 228.678.914,43 euro ed è sostanzialmente in linea con quanto previsto dalle disposizioni di razionalizzazione degli assetti amministrativi[13].

Il piano operativo di riorganizzazione allegato alla relazione tecnica ribadisce che la rideterminazione delle dotazioni organiche è disposta con le tabelle B, C, D, E ed F allegate allo schema di regolamento in esame.

 

Secondo la relazione tecnica i risparmi di spesa entrano a regime a decorrere dal 2010.

 

 

Decentramento del Ministero della giustizia

 

Attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 240 del 2006  

Nell’ambito delle riduzioni di posizioni dirigenziali disposte dal testo in esame (20% per gli uffici dirigenziali di livello generale), di cui si è riferito nella parte precedente, la RT dà specificamente conto delle  diminuzioni di posizioni dirigenziali derivanti dall’articolo 18, commi 4 e 5.

In particolare, l’articolo 18, comma 4, prevede la modifica della tabella A allegata al D.Lgs. 240/2006 (Decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia). Vengono ridotte, da 16 a 9 direttori regionali, le posizioni dirigenziali generali delle strutture decentrate, con una conseguente riduzione degli oneri a carico dello Stato.

Si ricorda che la tabella A allegata al decreto legislativo n. 240 del 2006 riguarda l’articolo 6 del predetto decreto, con il quale erano state istituite 16 direzioni generali regionali e interregionali dell’organizzazione giudiziaria. Di conseguenza l’articolo 18, comma 4, del testo in esame determina la soppressione di 7 posti da dirigente generale.

In base al successivo comma 5, vengono soppresse le 4 posizioni dirigenziali (direttori tecnici) previste dall’articolo 5 del D.Lgs. 240/2006.

La relazione tecnica sottolinea che il risparmio relativo alle predette riduzioni risulta effettivo, in quanto le suddette posizioni potrebbero essere ricoperte in qualsiasi momento e, quindi, il relativo onere risulta già previsto nelle dotazioni di bilancio dell’amministrazione.

La RT precisa che una diversa interpretazione non appare possibile, poiché in tal caso si priverebbe l’amministrazione giudiziaria del numero minimo di posizioni dirigenziali indispensabili per la sua gestione.

La relazione tecnica quantifica in 1,6 milioni di euro i risparmi derivanti dalle predette norme. La quantificazione si basa sui seguenti parametri.

-          spesa annua connessa alla singola posizione dirigenziale: euro 148.837,05;

-          (a) spesa complessiva situazione previgente:

16 direttori regionali × euro 148.837,05= euro 2.381.392,80

4 direttori tecnici × euro 148.837,05     =  euro 595.348,20

      Totale = euro 2.976.741;

-         (b) onere complessivo previsto:

     9 posizioni dirigenziali generali × euro 148.837,05 =  euro 1.339.533,45;

-                                                              risparmio di spesa [(a)-(b)]  = euro 1.637.207,55.

 

Si ricorda che – come detto - tali risparmi risultano ricompresi nell’ambito delle riduzioni di posizioni dirigenziali disposte dal testo in esame (20% per gli uffici dirigenziali di livello generale), di cui si è riferito in termini generali nella parte precedente della relazione tecnica (“Riduzione degli assetti amministrativi”) .

 

Al riguardo, si osserva che il provvedimento è volto a dare attuazione a norme di contenimento della spesa (legge n. 296 del 2006 e decreto legge n. 112 del 2008)[14] alle quali sono ascritti effetti complessivi di risparmio (riferiti all’insieme delle amministrazioni interessate) pari a 25 milioni di euro annui a regime, connessi alla sola riduzione - del 20 per cento - del numero degli uffici dirigenziali di livello generale. La relazione tecnica riferita al provvedimento in esame espone dati ed elementi volti a dimostrare che tale riduzione percentuale viene effettivamente applicata al Ministero della giustizia, nel quale il numero dei dirigenti generali passa infatti da 61 a 49.

Si osserva in proposito che la relazione tecnica ascrive effetti di risparmio all’articolo 18, commi 4 e 5, che prevedono, rispettivamente, la sostituzione della tabella delle direzioni regionali e interregionali (di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 240/2006) e la soppressione dei “posti recati in aumento” dall’articolo 5 del D. Lgs. 240/2006. Complessivamente, come già ricordato, si tratta della soppressione di 11 posti da dirigente che - tenuto conto di quanto evidenziato dalla stessa RT - sembrerebbero attualmente non ricoperti.

Dagli elementi forniti dalla relazione tecnica (le posizioni dirigenziali “potrebbero essere ricoperte in qualsiasi momento”) può desumersi che fino ad oggi agli articoli  5 e 6 del D. Lgs. 240/2006 non è stata data attuazione. L’articolo 5 prevedeva la costituzione - presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo – di 4 uffici per l'organizzazione tecnica guidati da dirigenti di livello dirigenziale. L’articolo 6 (con l’allegata tabella A) prevedeva l’istituzione di 16 direzioni generali regionali e interregionali dell’organizzazione giudiziaria.

Stando a quanto desumibile dalla RT, tali uffici dovrebbero risultare non ancora costituiti.

In proposito la relazione tecnica afferma che il risparmio relativo a tali riduzioni risulta comunque effettivo, in quanto il relativo onere è già previsto nelle dotazioni di bilancio dell’amministrazione.

Si ricorda che, in base ai criteri contabili adottati nelle previsioni di spesa per il personale, dà luogo a risparmi solo la soppressione di posti effettivamente ricoperti[15]. Generalmente, tuttavia, tale criterio non viene adottato per le posizioni apicali, in quanto si considera che le stesse rispondano a requisiti di necessità e possano quindi risultare vacanti solo temporaneamente: di conseguenza, nel caso dei dirigenti generali, le previsioni di spesa - di regola - sussistono in bilancio anche quando il posto non sia effettivamente ricoperto.

Andrebbe quindi chiarito se effettivamente, come sembra desumersi dalla RT, gli uffici dirigenziali in questione risultano non ancora istituiti. Nel caso in cui sia confermata tale ipotesi, occorre altresì acquisire dal Governo conferma circa la sussistenza nelle previsioni di bilancio delle relative poste di spesa e, quindi, circa la possibilità di conseguire – attraverso le nuove modalità di attuazione degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 240 del 2006, prevista dal testo in esame  – effetti di risparmio.

Si rileva inoltre che, secondo quanto affermato nella relazione tecnica, i risparmi derivanti dalle norme in esame si intendono a regime a decorrere dal 2010. Le norme sono invece destinate ad entrare in vigore nel 2012.

 Si rileva peraltro che l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 doveva essere disposta entro il 31 maggio 2009[16]. Quindi gli effetti di riduzione di spesa avrebbero dovuto essere, comunque, conseguiti in una data ancora anteriore. Analoghe considerazioni posso essere svolte con riferimento agli effetti di risparmio da conseguire in applicazione dell’articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Appare, pertanto, opportuno che siano forniti chiarimenti in merito alla decorrenza dei risparmi indicata dalla RT. Più specificamente, andrebbero chiarite le modalità di compensazione degli effetti di risparmio eventualmente non conseguiti per la mancata applicazione della disciplina concernente la riduzione degli assetti amministrativi con riferimento all’arco temporale 2007-2009.

Appare, altresì, opportuno che siano precisate le ragioni per le quali  con il provvedimento in esame – a differenza che in analoghe occasioni - non sia stata data applicazione alla previsione concernente la riduzione degli assetti amministrativi prevista dall’articolo 2, commi 8-bis e seguenti, del decreto-legge n. 194 del 2009, che fissava il termine del 30 giugno 2010 per procedere ad un’ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigente e dirigente di seconda fascia. Si deve, peraltro, rammentare che in relazione all’introduzione delle disposizioni da ultimo citate non erano stati scontati effetti finanziari.

Infine, sotto il profilo metodologico si osserva – come già rilevato in occasione dell’esame parlamentare di analoghi provvedimenti di riordino – che il riscontro degli effetti finanziari relativi ad una pluralità di provvedimenti di attuazione non risulta possibile in mancanza di dati riferiti agli effetti conseguibili con il complesso degli atti posti in essere nell’ambito del procedimento di riordino.

Infatti l’imputazione di un unico effetto finanziario (risparmio di 25 milioni di euro annui a regime) ad una pluralità di atti normativi secondari può conciliarsi con la logica della verifica preventiva di tali effetti soltanto qualora il controllo finanziario possa esplicarsi contestualmente sul complesso dei provvedimenti di rango secondario da adottare in attuazione delle leggi approvate.

Appare pertanto utile acquisire dal Governo dati ed elementi in ordine allo stato di attuazione delle norme di contenimento adottate ai sensi della legge n. 296 del 2006 e del decreto legge n. 112 del 2008, al fine di verificare i complessivi effetti di risparmio da esse derivanti.

 

 



[1] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il decreto legge è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

[2] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[3] E del 5 per cento gli uffici di livello dirigenziale non generale (in relazione a tale ultima misura non sono stati, tuttavia, quantificati effetti di risparmio).

[4]Riduzione del numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riducendo in misura corrispondente le relative dotazioni organiche [comma 1, lett. a)]. Riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento [(comma 1, lett. b)]. Riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale [(comma 1, lett. c)]. Il comma 4 stabilisce che ai fini delle riduzioni di cui alla predetta lettera a) possono essere computate le precedenti riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006.

[5] L’art. 9, comma 25, del DL n.78/2010, prevede che non costituiscono eccedenze - in deroga a quanto previsto dall'arti. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 - le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni degli organici previste a norma dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009, e che dunque non devono essere attivate, in relazione a tali unità, le procedure di mobilità. Le unità di personale in questione restano, dunque, temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.

[6] La tabella A allegata al decreto legislativo n. 240 del 2006 riguarda, in particolare, l’articolo 6 del predetto decreto, con il quale sono state istituite le direzioni generali regionali e interregionali dell’organizzazione giudiziaria.

[7] Cfr. l’articolo 3, commi 4 e 5 del vigente regolamento di organizzazione di cui al DPR n. 55/2001.

[8] Articolo 6 del DPR n. 55/2001.

[9] Di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446.

[10] Di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.

[11] Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I decreti ministeriali dovranno essere emanati da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

[12] Si tratta delle seguenti norme, richiamate in premessa: articolo 1, comma 404, della legge  n. 296 del 2006; articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008.

[13] Il 10 per cento della spesa complessiva è, però, leggermente superiore essendo pari a 228.732.742,16 euro.

[14]Riduzione del numero degli uffici dirigenziali di livello generale in misura non inferiore, complessivamente, al 20 per cento di quelli preesistenti, con corrispondente riduzione delle relative dotazioni organiche.

[15] Infatti i conti tendenziali non registrano le spese connesse a posti non ricoperti (anche quando si tratta di posti rientranti nella dotazione organica di diritto).

[16] La formulazione originaria della disposizione prevedeva che alle norme doveva essere data applicazione entro il 30 novembre 2008. Tale termine è stato differito al 31 maggio 2009 dall’articolo 41, comma 10 del decreto legge n. 207/2008.